Cass. civ., sez. II, sentenza 12/11/2013, n. 25428

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In caso di perimento parziale di un fondo, rustico o urbano, dovuto ad una calamità naturale, il rischio dell'evento lesivo ricade sul proprietario del bene, per cui l'enfiteuta, in difetto di un'espressa previsione normativa che lo imponga, non ha l'obbligo giuridico di ricostruire la parte andata distrutta. Ove, peraltro, l'enfiteuta abbia provveduto a proprie spese alla ricostruzione della parte perita, è applicabile in suo favore la disciplina dettata in tema di miglioramenti ed addizioni di cui all'art. 975 cod. civ., venendosi, altrimenti, a realizzare un ingiustificato arricchimento del proprietario in danno del medesimo enfiteuta.

La disposizione dell'art. 975, primo comma, cod. civ., secondo cui l'enfiteuta, quando cessa l'enfiteusi, ha diritto al rimborso dei miglioramenti apportati, nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali risultino accertati al momento della riconsegna, trova applicazione solo ai miglioramenti che si collocano nell'ambito del rapporto di enfiteusi e che, essendo ancora esistenti alla data della riconsegna, si traducono in un valore economico direttamente o indirettamente riconducibile alla legittima attività dell'enfiteuta (o dei suoi danti causa), e non anche ai miglioramenti realizzati dopo la cessazione del rapporto nel tempo in cui l'enfiteuta abbia conservato di fatto il possesso materiale del bene, per i quali, invece, risultano applicabili i criteri generali previsti dall'art. 1150 cod. civ..

L'estinzione dell'enfiteusi prevista dall'art. 963, primo comma, cod. civ., presuppone la totale distruzione materiale del fondo che ne è l'oggetto ("interitus rei") e la conseguente impossibilità di usarlo secondo la sua normale (od altra) destinazione. Ne consegue che, anche nell'ipotesi di enfiteusi urbana, il diritto reale si estingue nel solo caso in cui, a seguito del perimento totale dell'edificio concesso, risulti impossibile ogni utilizzazione dello stesso e non anche quando, a causa del perimento parziale, risulti comunque possibile una qualche utilizzazione della parte fisica residuata, anche se meno produttiva e redditizia.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 12/11/2013, n. 25428
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25428
Data del deposito : 12 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. T R M - Presidente -
Dott. B G A - Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. M L - rel. Consigliere -
Dott. M F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 6074-2009 proposto da:
COMUNE POSITANO 00233240653, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLLI PORTUENSI 345, presso lo studio dell'avvocato B M, rappresentato e difeso dall'avvocato P G;

- ricorrente -

contro
AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO DI POSITANO, IMPERATI RAFFAELE;

- intimati -

Nonché da:
AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO DI POSITANO 80021790656, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato A P, rappresentato e difeso dall'avvocato C E;

- c/ric. e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE POSITANO 00233240653, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLLI PORTUENSI 345, presso lo studio dell'avvocato B M, rappresentato e difeso dall'avvocato P G;

- controricorrente all'incidentale -
e contro
IMPERATI RAFFAELE;

- intimato -

Nonché da:
IMPERATI RAFFAELE MRRRFL40R07G932V, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato LEOPOLDO FIORENTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato MASCOLO SERGIO;

- c/ric e ricor. incid. adesivo al ric. principale -
contro
COMUNE POSITANO, AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO DI POSITANO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1080/2008 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 09/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l'Avvocato SERGIO MASCOLO, con delega dell'Avvocato GIORGIO P difensore del ricorrente, che si è riportato agli atti depositati e ne ha chiesto l'accoglimento;

udito l'Avvocato EUGENIO CATERINA difensore dell'Azienda Soggiorno e Turismo di Positano che si è riportato agli atti depositati e ne ha chiesto l'accoglimento;

udito l'Avvocato SERGIO MASCOLO difensore di Imperati Raffaele che si è riportato agli atti depositati e ne ha chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso e per il rigetto dei ricorsi incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10-1-1992 l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Positano conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno il Comune di Positano, assumendo che con atto per notaio Pisani del 9-10-1954 l'Ente Comunale di Assistenza (ECA) di Positano le aveva concesso in enfiteusi per una durata trentennale, per il canone annuo di L. 70.000, un comprensorio di vani siti in Positano, alla via Trara Genoino (o Marina) e in via Regina Giovanna, confinanti per tre lati con la via pubblica e per il quarto lato con la parete rocciosa, ed adibiti, dopo i necessari lavori di miglioramento eseguiti, a propria sede;
che in data 12-2-1963 una frana alluvionale aveva investito il predetto fabbricato, che era rimasto distrutto e, comunque, inutilizzabile;
che l'Azienda aveva provveduto a ricostruire il fabbricato a proprie spese, ampliandone la consistenza e continuando a corrispondere prima all'ECA e poi al Comune di Positano, succeduto al primo, il canone enfiteutico, adeguato per legge, continuando a possedere il nuovo fabbricato con animo di enfiteuta. L'attrice deduceva che, a seguito della distruzione dell'immobile causata dall'evento franoso del 1963, si era realizzata l'ipotesi di cui all'art. 963 c.c., con l'estinzione dell'enfiteusi originariamente convenuta;
ma, avendo essa continuato p a possedere il bene per oltre venti anni con animo di enfiteuta pacificamente e pubblicamente, si era verificato in suo favore l'acquisto per usucapione, di cui chiedeva il riconoscimento. Nel costituirsi, il Comune di Positano contestava la fondatezza della domanda, sostenendo che il contratto di enfiteusi si era estinto alla scadenza naturale del 9-10-1984 e chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al rilascio dell'immobile.
Con altro atto di citazione del 30-11-1992 l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Positano conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno il Comune di Positano, chiedendo che, in ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale Spiegata da tale ente nel primo giudizio, il medesimo venisse condannato a rimborsarle l'importo dei miglioramenti ed addizioni apportati all'immobile, con affermazione del proprio diritto di ritenzione sino al pagamento di tali somme.
Anche in tale giudizio si costituiva il Comune di Positano, chiedendo il rigetto della domanda.
A seguito della riunione delle due cause, spiegava intervento "ad adiuvandum" della posizione del Comune R I, deducendo di aver acquistato parte dell'immobile enfiteutico. Con sentenza n. 1148 del 2002 il Tribunale rigettava la domanda attrice;
dichiarava non doversi provvedere sulla domanda riconvenzionale del Comune di Positano, sulle domande avanzate dall'interventore Imperati e sulla domanda subordinata dell'Azienda di Soggiorno di accertamento e rimborso dei miglioramenti. 11 giudice di primo grado, in particolare, nel dare atto che dalle testimonianze raccolte risultava che una parte dell'immobile aveva resistito integra alla frana, rilevava che l'evento del 1963 non aveva privato l'Azienda delle "utilità" connesse al bene enfiteutico, che essa aveva continuato a sfruttare, ricostruendo parte dell'immobile, ampliandolo e seguitando a versare il canone. Esso, pertanto, riteneva che l'enfiteusi, lungi dall'estinguersi per il dedotto perimento del fondo, era venuta a cessare soltanto alla scadenza contrattuale. Quanto alla domanda riconvenzionale, il Tribunale rilevava la nullità della costituzione del Comune in entrambi i giudizi, per mancata enunciazione della persona fisica che aveva conferito la procura ad litem e per illeggibilità della sottoscrizione.
Avverso la predetta decisione proponevano appello principale l'Azienda di Soggiorno e Turismo di Positano e appello incidentale il Comune di Positano e R I.
Con sentenza non definitiva in data 9-12-2000 la Corte di Appello di Salerno, nel rilevare che a seguito dell'evento alluvionale il bene oggetto di enfiteusi non era perito nella sua interezza, rigettava la domanda principale di usucapione avanzata dall'appellante principale e, dichiarato che il contratto di enfiteusi intercorso tra le parti era scaduto alla data del 9-10-1984, accoglieva n parzialmente la domanda subordinata, dichiarando il diritto dell'Azienda di Soggiorno e Turismo di Positano ad essere indennizzata per l'effettuata ricostruzione del vano sede della stessa, con diritto di ritenzione fino all'effettivo pagamento della somma da determinarsi a seguito di un supplemento di indagini tecniche, che veniva disposto con separata ordinanza.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Positano, sulla base di tre motivi.
R I ha proposto ricorso incidentale adesivo a quello del Comune di Positano, basato sui medesimi motivi.
L'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Positano ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato a due motivi.
Il Comune di Positano ha resistito al ricorso incidentale dell'Azienda Autonoma con controricorso.
L'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Positano e Imperati Raffaele hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2) Con il primo motivo il ricorrente principale e il ricorrente incidentale adesivo lamentano la violazione dell'art. 112 c.p.c.. Deducono che la decisione impugnata

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