Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2019, n. 02171

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2019, n. 02171
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02171
Data del deposito : 17 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A D, nato il 15/04/1954 a Rosarno avverso la sentenza del 20/12/2017 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 3 marzo 2014, con cui il Tribunale di Catanzaro ha condannato D A alla pena di legge per il reato di cui all'art. 367 cod. pen., per avere falsamente denunciato di aver subito il furto dell'autovettura BMW X6, di proprietà della

BMW

Financial Service Italia S.p.A., che egli aveva in locazione.

2. Con il ricorso a firma del difensore di fiducia, D A chiede l'annullamento del provvedimento per un unico motivo - di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -, con cui eccepisce la violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 367 cod. pen. Il ricorrente, per un verso, si duole del fatto che la Corte d'appello non abbia risposto alle specifiche deduzioni difensive concernenti le emergenze della nota dell'8 novembre 2010 del Compartimento della Polizia Stradale per la Calabria con riferimento al lettore di targhe installato sull'autostrada A3 Salerno Reggio Calabria, là dove viene dato atto che "a causa delle frequenti avarie il sistema è parzialmente inefficiente, pertanto l'accertamento non è pienamente attendibile". Per altro verso, denuncia che l'unico dato contrastante con la denuncia, emergente dai tabulati telefonici in ordine alle celle agganciate (in Reggio Calabria alle 15:33 ed in Catanzaro alle 19:37), è di per sé insufficiente a fondare il giudizio di penale responsabilità. Il ricorrente rimarca come, ad ogni modo, fa difetto la querela del legittimo proprietario del mezzo, cioè la Bnnw Financial Service, con cui A aveva sottoscritto un contratto di locazione finanziaria, considerato altresì che la somma di 38.625,00 euro a titolo di risarcimento del danno veniva liquidata dalla compagnia di assicurazione direttamente alla suddetta società, di tal che risulta evidente la mancanza in capo all'imputato di un qualunque interesse alla commissione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo rilievo con il quale il ricorrente attacca la ricostruzione della materialità dei fatti deve essere dichiarato inammissibile, atteso che - oltre a riprodurre la medesima deduzione già mossa in appello - tende a sollecitare una rivisitazione della valutazione delle emergenze processuale e, dunque, a promuovere uno scrutinio alieno dal giudizio di legittimità.
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