Cass. civ., sez. II, ordinanza 15/09/2022, n. 27177

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In materia di vendita di beni destinati al consumo, qualora il difetto di conformità si manifesti oltre il termine di sei mesi dalla consegna, di cui all'art. 132, comma 3, del d. lgs. n. 206 del 2005, spetta all'acquirente dimostrare, con gli ordinari mezzi di prova, che il vizio esisteva già al momento della consegna o che esso era stato occultato dal venditore. Pertanto, ove sia accertato che al momento della consegna il bene era regolarmente funzionante, la responsabilità del venditore può essere configurata a condizione che sia dimostrato l'occultamento di un vizio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 15/09/2022, n. 27177
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27177
Data del deposito : 15 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 28900/2017 Numero sezionale 1464/2022 Numero di raccolta generale 27177/2022 Data pubblicazione 15/09/2022 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' Dott. M M - Presidente - PRODUTTORE Dott. GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere - FEDERICO VINCENZO Ud. 27/06/2022 - Dott. - Consigliere - CC AMEDEO ROLFI Dott. S O - Rel. Consigliere - R.G.N. 28900/2017 Dott. CRISTINA AMATO - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28900-2017 proposto da: DAMARCO AUTOMOBILI DI S D & C S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE COLLI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione

- ricorrente -

contro

Numero registro generale 28900/2017 Numero sezionale 1464/2022 BARTEZAGHI ANNALISA, rappresentata e difesa dall'avv. Numero di raccolta generale 27177/2022 ALESSANDRA CLERICI e domiciliata presso la cancelleria della Data pubblicazione 15/09/2022 Corte di Cassazione

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3956/2017 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 15/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022 dal Consigliere Dott. S O FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato Bghi Annalisa conveniva in giudizio la società Damarco Automobili s.a.s. di S D & C. innanzi il Tribunale di Busto Arsizio, per sentirla condannare al risarcimento del danno derivante da un difetto riscontrato nella vettura usata che l'attrice aveva acquistato dalla convenuta. In particolare, la Bghi fondava la propria domanda sulla garanzia di conformità del bene prevista dal D. Lgs. n. 206 del 2005. Nella resistenza della società convenuta, il Tribunale, con sentenza n. 86 del 2014, rigettava la domanda. Interponeva appello avverso detta decisione la Bghi e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 3956/2017, accoglieva il gravame, condannando la società appellata al risarcimento del danno. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la società Damarco Automobili s.a.s. di S D & C., affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso Bghi Annalisa. In prossimità dell'adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 129-132 del D. Lgs. n. 206 del 2005, 2 di 9 Numero registro generale 28900/2017 Numero sezionale 1464/2022 Numero di raccolta generale 27177/2022 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte Data pubblicazione 15/09/2022 di Appello avrebbe erroneamente ricostruito il fatto e non avrebbe tenuto conto della relazione tecnica integrativa del 15.10.2013, resa dal C.T.U. in udienza, riportata testualmente a pag. 6 del ricorso, dalla quale emerge che la rottura della parte del motore (pistoncino idraulico tendicatena) alla quale, secondo la Bghi, doveva essere ricondotta la causa del danno, era avvenuta contemporaneamente alla rottura del motore, e non prima. Ciò dimostrerebbe, secondo la ricorrente, l'assenza del vizio al momento della consegna della vettura. La censura è fondata. La Corte di Appello afferma (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) dapprima che il danno è stato causato dal malfunzionamento del pistoncino idraulico tendicatena, e poi che detto pistoncino era funzionante al momento dell'acquisto. Sul punto, va osservato che l'art. 129 del codice del consumo recita, ai primi due commi: “1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
3 di 9 Numero registro generale 28900/2017 Numero sezionale 1464/2022 Numero di raccolta generale 27177/2022 d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e Data pubblicazione 15/09/2022 che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti”. Sulla base dell'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che alla data della consegna il motore ed il pistoncino non presentavano malfunzionamenti, va ritenuta operante la presunzione di conformità di cui al secondo comma dell'articolo in esame. L'art. 130 del codice del consumo, da parte sua, recita testualmente:

1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell'entità del difetto di conformità;
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. 4 di 9 Numero registro generale 28900/2017 Numero sezionale 1464/2022 Numero di raccolta generale 27177/2022 5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un Data pubblicazione 15/09/2022 congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della

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