Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2023, n. 1570
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Nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice civile deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio applicando il principio della soccombenza all'esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio. (In applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d'appello, in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., rigettando la domanda di risarcimento del danno, aveva condannato il soccombente alla refusione in favore della controparte, imputata in sede penale, delle spese del giudizio di rinvio e dei tre gradi del giudizio penale).
Sul provvedimento
Testo completo
1570/23 ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Presidente *RESPONSABILITA' DANILO SESTINI CIVILE PASQUALE GIANNITI Consigliere MARCO DELL'UTRI Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA Consigliere Ud. 21/11/2022 PU GIUSEPPE CRICENTI Consigliere Rel. Cron. 1570 - R.G.N. 12770/2019 SENTENZA sul ricorso 12770/2019 proposto da: D'Urbano Andrea, elettivamente domiciliato in Roma Via Oslavia 12 presso lo studio dell'avvocato R F, rappresentato e difeso dagli avvocati C A, I E;
-ricorrente -
contro
D B G, elettivamente domiciliato in Roma Via Livorno 20 presso lo studio dell'avvocato M D, rappresentato e difeso dagli avvocati D'Aloisio Cesidio, M G;
こ -controricorrente avverso la sentenza n. 146/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 24/01/2019;
2022 Frach 4989 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2022 da CRICENTI GIUSEPPE Fatti di causa 1. Nel 2005 G D B venne sottoposto a procedimento - penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, e rinviato a giudizio con l'imputazione di aver provocato lesioni personali dolose ad Andrea D'Urbano. Quest'ultimo si costituì parte civile nel procedimento penale. 2.- L'imputato venne condannato in primo grado (2010) ed assolto in grado di appello (2014). La sentenza d'appello, impugnata per cassazione dalla parte civile, venne cassata con rinvio dalla sentenza 16.4.2016 n. 16140, pronunciata dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte.
3. Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d'appello de L'Aquila, quale giudice civile competente, quest'ultima con sentenza 24 gennaio 2019 n. 146 rigettò la domanda di risarcimento del danno proposta da Andrea D'Urbano. La Corte d'appello ritenne che, sulla base delle testimonianze raccolte nel procedimento penale e della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel processo civile, le lesioni lamentate dall'attore (frattura del pavimento dell'orbita sinistra) non erano compatibili con la posizione in cui si trovava l'imputato al momento in cui colpì, con un pugno, l'odierno ricorrente (e cioè in posizione latero-posteriore rispetto alla vittima). La Corte d'appello condannò altresì il soccombente alla rifusione in favore della controparte delle spese del giudizio di rinvio e dei tre gradi del giudizio penale. 4.- La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Andrea D'Urbano, con ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso G D B. Ragioni della decisione 5. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 427 e 542 c.p.p.. Deduce che la sentenza impugnata lo ha condannato alla rifusione, in favore di G D B, delle spese di quattro gradi di giudizio: i 2 Strank tre gradi del giudizio penale (primo grado, appello e cassazione) e il giudizio di rinvio. Deduce che non poteva essere condannato alla rifusione delle