Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2018, n. 19525

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2018, n. 19525
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19525
Data del deposito : 23 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 28553-2016 proposto da: TOMBOLINI BEATRICE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO

20, presso lo studio dell'avvocato C P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato S L;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 235/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 13/07/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2018 dal Consigliere E C;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso in via principale per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto;
uditi gli avvocati C P, S L e P G per l'Avvocatura Generale dello Stato.

FATTI DI CAUSA

1. B T, proprietaria di un'area nel comune di Sesto Calende e nei pressi delle rive del Lago Maggiore, con ricorso del 16 maggio 2012 convenne, dinanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Milano, l'Agenzia del demanio chiedendo di accertare che l'area ubicata a valle del limite mappale 5165 del fg. 9 non apparteneva al demanio lacuale fino alla quota di m. 194,97, essendo di proprietà della ricorrente fino a detta isoipsa.

2. Il tribunale regionale respinse la domanda affermando: 1) che la parte controversafche degradava verso il Lago Maggiore7( era accessoria all'alveo del medesimo e perciò demaniale;
2) che per spiaggia lacuale andava intesa quella zona che, essendo contigua al punto in cui le acque lambivano il terreno, poteva essere collettivamente fruibile, anche come biotopo;
3) che detta area, riguardo ai reperti fotografici, era utilizzata come ormeggio di piccole imbarcazioni;
4) che Andrea T, coerede del dante causa dell'attrice, in data 14 maggio 2001 aveva chiesto la rateizzazione dell'imposta regionale per la concessione di spiagge lacuali, così riconoscendone la natura demaniale;
5) che sussisteva una normativa regionale (D.G.R., 06/08/2008, n. 8/7957), secondo Ric. 2016 n. 28553 sez. SU - ud. 03-07-2018 -2- cui l'area compresa in una fascia di adeguata profondità dalla linea di piena ordinaria, già individuata da atti amministrativi, era soggetta a vincoli di demanialità.

3. Per la riforma di tale decisione, B T propose appello osservando: a) che la domanda non era stata correttamente interpretata, in quanto l'area contestata era esterna alla p.11a 5165, come emergeva anche dal titolo di provenienza secondo cui il limite era "alla riva del Lago Maggiore", che terminava a quota di m. 194,82 slm;
b) che, quindi, la parte controversa, mancando spiaggia, non poteva che appartenere al confinante rivierasco;
c) che la p.11a 5165 era posta quasi sempre a quota superiore a m. 196 slm e non era intersecata o divisa "dall'isoipsa della quota di piena ordinaria";
d) che non c'era spiaggia, perché vi era un impaludamento a canneto nell'alveo e l'area esterna ad esso era attigua alla palude, sì che non poteva essere utilizzata dalla collettività;
e) che, peraltro, l'area oggetto di giudizio non era né palustre né canneto, ed aveva caratteristiche identiche alla porzione compresa nel territorio di cui alla p.11a 5165;
f) che l'area utilizzata per ormeggio di piccole imbarcazioni era sì uno specchio d'acqua con pontili galleggianti, legittimamente concessi, ma era esterna e non era oggetto specifico della domanda;
g) che l'istanza di rateizzazione dell'imposta regionale per concessione della spiaggia, pure effettivamente avanzata in passato da un dante causa dell'interessata, era irrilevante, perché, per configurare la spiaggia lacuale occorrevano caratteristiche oggettive giammai meri convincimenti soggettivi e che, nel disciplinare di concessione, il termine spiaggia era adoperato in senso atecnico;
h) che la delibera regionale, valorizzata dal primo giudice, non aveva natura normativa e si riferiva ad un'area esterna all'alveo, per Ric. 2016 n. 28553 sez. SU - ud. 03-07-2018 -3- distinguere il demanio della navigazione dal patrimonio disponibile dello Stato, mentre quella esaminata dal tribunale regionale era interna.

4. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha respinto l'appello, tra l'altro, osservando: a) che il tribunale regionale aveva evidenziato come la delimitazione del confine tra l'area demaniale e quella privata - effettuata in data 27/06/1995 dal Magistrato del Po di Parma, in contraddittorio con il dante causa della T (le cui osservazioni a corredo dell'istanza di sdemanializzazione dell'area controversa, sono state respinte con provvedimento del medesimo magistrato del 21/02/2000) e approvata con provvedimento del Prefetto di Varese del 14/05/2002 - fosse in linea con la delibera regionale del 2008;
b) che, d'altro canto, lo stesso tribunale regionale aveva evidenziato che oggettivamente l'area controversa era comunque fruibile come biotopo, cioé aveva anche caratteristiche paesaggistiche di evidente interesse pubblico, e che questa autonoma ratio decidendi non era stata impugnata, sì che sotto tale profilo l'impugnazione era inammissibile per carenza di interesse.

5. Per la cassazione di tale decisione, B T propone ricorso affidato a due motivi;
l'Agenzia del demanio resiste con controricorso, al quale la ricorrente replica con memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non è fondato.

1.1 In primo luogo, la ricorrente assume che la sentenza d'appello avrebbe erroneamente applicato l'art. 822 cod. civ., circa l'individuazione dei beni del demanio idrico, avendo il tribunale superiore desunto la natura demaniale dell'area controversa dalla delimitazione effettuata nel 1995, laddove Ric. 2016 n. 28553 sez. SU - ud. 03-07-2018 -4- essa (a) avrebbe valore dichiarativo e non costitutivo, (b) non potrebbe incidere sui diritti soggettivi del privato e (c) sarebbe pure illegittima per omessa acquisizione del preventivo parere del Genio civile. Aggiunge che, a fini della demanialità dell'area, non rileverebbe neppure la delibera regionale del 2008, riguardo al fatto che l'area controversa sia posta a meno di trenta metri dall'alveo, perché: i) le regioni non hanno competenza nella determinazione della demanialità dei beni;
ii) il riferimento alla fascia di trenta metri esterna all'alveo sarebbe "meramente tendenziale" e opererebbe "comunque nel rispetto della aree di proprietà privata";
iii) la ridetta previsione della delibera del 2008 (art.11) è venuta meno per effetto di altra determinazione regionale del 27/10/2015 (artt. 6-13).
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