Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2020, n. 16944
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ON FA, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna in data 10/10/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza della Corte di appello di Bologna in data 9/12/2010, FA ON fu condannato alla pena di 4 anni di reclusione per i reati di furto, danneggiamento e minaccia, commessi nel 2009, con riconoscimento, ex art. 89 cod. pen., del vizio parziale di mente per disturbo narcisistico paranoide e con applicazione della misura di sicurezza della casa di cura e custodia per la durata di un anno. Con ordinanza del 12/7/2012, il Magistrato di sorveglianza di Padova applicò allo stesso ON, in sostituzione della misura detentiva, la libertà vigilata, con obbligo di risiedere presso la comunità terapeutica Sasso Montegianni di Marradi, dalla quale egli si allontanò il 3/11/2012, rendendosi irreperibile. Per tale ragione, con provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Firenze del 30/1/2013, in luogo della misura non detentiva fu ripristinata quella della casa di cura e custodia. In seguito, lo stesso Magistrato di sorveglianza, con provvedimento n. 4842/2014, riapplicò la misura della libertà vigilata. Nondimeno, a seguito di appello del Pubblico ministero, il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 24/3/2015, ripristinò, nuovamente, la misura della casa di cura e custodia, per la durata di un anno. Indi, con provvedimento del 7/4/2017, nel perdurare dello stato di irreperibilità di ON, il Magistrato di sorveglianza di Firenze rigettò la richiesta di revoca della misura;
e il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 10/10/2017, respinse il relativo appello.
2. Con nuovo provvedimento del 20/3/2019, il Magistrato di sorveglianza di Bologna dichiarò inammissibile l'istanza di revoca della misura dell'internamento di ON in casa di cura e custodia, rilevando che, nel caso di specie, non poteva procedersi alla rivalutazione della pericolosità sociale prevista dall'art. 208 cod. pen., non essendo decorso il periodo minimo di durata, considerato che ON si era sottratto all'esecuzione della misura detentiva, rendendosi irreperibile dal 3/11/2012 sino alla data di quella decisione;
e con ordinanza in data 10/10/2019, il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettò l'appello proposto avverso tale provvedimento. Dopo avere premesso che l'istanza del Difensore riguardava il riesame della pericolosità sociale di ON e non la revoca del provvedimento con cui era stato disposto l'aggravamento della misura di sicurezza, il Collegio felsineo osservò che, ai sensi dell'art. 208 cod. pen., tale disposizione richiedeva, quale "requisito indefettibile", che il soggetto fosse stato sottoposto alla misura per la durata del periodo minimo stabilito dalla legge, mentre ON vi era stato assoggettato soltanto dal 13/9/2012 al 3/11/2012, allorché si era reso irreperibile, non potendo, dunque, ritenersi che tale periodo consentisse il riesame della pericolosità dell'interessato. Anche sul piano sostanziale, il giudizio sulla pericolosità non poteva avere ad oggetto quanto accaduto nel suddetto periodo, già valutato, a suo tempo, con il provvedimento di aggravamento della misura di sicurezza, dovendo aversi riguardo al comportamento tenuto dal soggetto nel periodo intercorrente tra tale aggravamento e l'attualità, rispetto al quale, però, proprio a cagione della irreperibilità del soggetto, non si disponeva di alcuna informazione che lo riguardava (al di là della notizia, reperita via web dai Carabinieri della Stazione di Sogliano al Rubicone, secondo cui ON si