Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/12/2016, n. 27456

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In tema di beni demaniali o patrimoniali di un ente pubblico, il principio di alternatività della tutela ex art. 823, comma 2, c.c. non preclude all’ente che abbia agito in autotutela amministrativa con attività provvedimentale (nella specie, ordine di demolizione di opere edilizie costruite su un area appartenente al patrimonio disponibile di un comune) di esperire una diversa e successiva forma di reazione dinanzi al giudice ordinario (nella specie, azione di rilascio per illegittima occupazione), laddove il provvedimento adottato in autotutela abbia esaurito i propri effetti a causa del venir meno dello scopo pubblicistico al quale era preordinato (nella specie, realizzazione di un centro cucine per le mense comunali), atteso che la menzionata norma afferma la possibilità di esperire entrambe le tutele, ma non anche il principio che “electa una via, non datur recursus ad alteram”.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/12/2016, n. 27456
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27456
Data del deposito : 29 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

27456/16 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano La Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: r.g.n. 19138/15 Primo Presidente Cron. 27456 CANZIO Dott. Giovanni Rep. Presidente Sez. AMOROSO Dott. Giovanni - MAZZACANE - Presidente Sez. Dott. V PU. 6/12/2016 TRAVAGLINO - Consigliere Dott Giacomo Dott. B - Consigliere rel BIANCHINI - Giurisdizione- Tutela alternativa ex art Dott. P C - Consigliere 823, II comma cod civ per gli immobili del patrimo- Dott.ssa L T - Consigliere nio disponibile- CI Dott. C D C - Consigliere Dott. R F - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso (iscritto al n.r.g. 19138/15) proposto da: M F B (BCC MFS 40T47 E364Q) rappresentata e difesa dall'avv. A B, giusta procura a margine del ri- corso, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri n.

5 - ricorrente Nei confronti di Comune di Milano (c.f. 01199250158) pauchuurt 765 -ть 6 1 In persona del Sindaco pro tempore G P;
rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti M R S ed A- nello Mandarano dell'avvocatura comunale di Milano nonché dall'avv. Raffaele Rizzo, presso il cui studio in Roma, Lungotevere Marzio n. 3 è elettivamente domi- ciliato. Controricorrente - avente ad oggetto ricorso per motivi di giurisdizione contro la sentenza n 3073/2012 della Corte di Appello di Milano, pubblicata il 13 giugno 2013 e non notificata ******* Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre - 2016 dal Consigliere Relatore Dott. B Bianchini;
uditi gli avv.ti Manzi - con delega dell'avv. Brienza- per la ricorrente e Pozzi - con delega degli avv.ti Surano e Mandarano- per il controricorrente;
udite il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco - Mauro Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Comune di Milano, con atto notificato il 14 febbraio 2005, citò innanzi al locale Tribunale Maria Faustina Buccella, chiedendo che fosse dichiarata l'ill- gittimità dell'occupazione da parte della stessa di un'area adiacente a via Ste- phenson e che fosse condannata al rilascio dell'immobile. A sostegno della do- manda espose: che l'area era stata occupata sin dal 1969 dal defunto marito della convenuta, Franco Ciapetti, per l'esercizio di un parcheggio per TIR ;
che nel 1974 il rapporto era stato regolarizzato sulla base di un contratto di locazione, scaduto l'anno successivo e non rinnovato;
che la coppia aveva poi occupato Seanchey est 2 anche altra area limitrofa a quella oggetto di convenzione e vi aveva abusiva- mente edificato una palazzina per abitazione ed un ristorante. La Buccella si costituì, opponendosi all'accoglimento delle domande, espo- nendo: che l'occupazione si era protratta negli anni con il pieno consenso dell'Ente territoriale;
che il contratto di locazione si era prorogato tacitamente per effetto della percezione dei canoni da parte del locatore;
che un ordine di demolizione delle opere edilizie emanato dal Comune nel 1999, così come un precedente ordine di rilascio del 1983, erano stati sospesi con ordinanza del TAR di Milano;
che tale ordinanza, sin tanto che non fosse stata revocata, avrebbe costituito titolo legittimo per permanere nell'immobile. L'adito Tribunale respinse le domande del Comune, giudicando che, in applica- zione dell'art 823, 2° comma, cod civ. per la tutela dei beni demaniali a cui ― dovevano essere equiparati anche quello patrimoniali dell'ente territoriale- una volta scelta la via dell'autotutela amministrativa ( con l'ordine di demolizione del 1999, funzionale alla futura utilizzazione dell'area per ragioni di viabilità e per costituirvi un centro cucine per le mense comunali, conforme ad analoga iniziativa nel 1983) e incardinatasi la tutela cautelare innanzi al giudice ammini- strativo ( adito dalla Buccella con ricorso accolto nell'anno 2000), sarebbe stata preclusa, all'ente territoriale, una tutela di tipo privatistico. La Corte di Appello di Milano, pronunciando sentenza n. 3073 del 2012, accolse invece la domanda del Comune ritenendo: a - che l'area in questione rientrasse nella categoria dei beni disponibili dell' Ente, a nulla rilevando le finalità atti- nenti al preventivato utilizzo pubblico che stavano alla base dell'ordinanza di sgombero, atteso che per far sorgere il nesso tra attività e scopo pubblicistico (ai Sconcchuset 3 fini del riparto di giurisdizione e anche

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