Cass. pen., sez. III, sentenza 07/09/2021, n. 33078

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/09/2021, n. 33078
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33078
Data del deposito : 7 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M G nato a Messina il 10/03/1963;
avverso la sentenza del 28/02/2020 della corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G N;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale P M che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.t M S che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 28 febbraio 2020, riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Messina, del 6 marzo 2019, con la quale M G era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 137 comma 11 e 256 comma 2 Dlgs. 152/06, assolvendo la coimputata Merenda Caterina ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. e confermando nel resto la predetta sentenza.

2. Avverso la sentenza suindicata M G, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando tre motivi di impugnazione.

3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e 256 Dlgs. 152/06 oltre che di contraddittorietà e illogicità della motivazione. Si osserva come nessun elemento convergerebbe verso il coinvolgimento del ricorrente nella realizzazione del nuovo sistema di smaltimento in contestazione. Né sussisterebbe alcuna affermazione in tal senso da parte dei giudici. Di converso, gli unici dati riconducibili al ricorrente, quali la titolarità dell'originaria autorizzazione riguardante l'impianto di depurazione e la legitimazione del medesimo alla manutenzione straordinaria dell'impianto originario, sarebbero irrilevanti rispetto all'accertamento di chi abbia realizzato il nuovo sistema di scarico ( in particolare la fossa di sversamento) e di chi materialmente lo utilizzi. Stante tale estraneità, andrebbe esclusa ogni forma di responsabilità del ricorrente;
inoltre la corte non avrebbe dato rilevanza alla assenza di note in cui la locataria avesse rilevato il cattivo funzionamento dell'impianto di depurazione, né al fatto che la nuova fossa sarebbe stata realizzata senza avvertire il proprietario né alla assenza di ogni violazione di parametri di scarico.

4. Con il secondo motivo, rappresenta la mancata pronunzia in ordine alle domande proposte con il secondo motivo di gravame. Si rileva come la corte, sulla base di presupposti inesistenti, quali il mancato funzionamento del depuratore e lo sversamento conseguente del refluo nella nuova fossa con violazione dei limiti consentiti, avrebbe sostenuto che la nuova fossa avrebbe integrato un nuovo sistema di scarico di rifiuti, rilevante ex art. 137 comma 11 Dlgs. 152/06. E si aggiunge la omessa motivazione circa il gravame di cui al n. 2b) dell'atto di appello, secodno cui la prima sentenza avrebbe dovuto essere censurata nella parte in cui si afferma il superamento di limiti di legge in ordine al batterio "escherichiacoli" e nella parte in cui si sostiene che detto superamento costituisce reato. Nonché in ordine al gravame di cui al punto 2C), secodno cui la sentenza del tribunale andava censurata per la mancata assimilazione dell'odierno tipo di reflui alle acque reflue domestiche.

5. Con il terzo motivo, deduce la mancata risposta alle domande di cui al terzo motivo di gravame. E si aggiunge che con riguardo alla assoluzione della coimputata ex art. 131 bis cod. pen., l'assunto alla base di tale decisione sarebbe contrario alla realtà, essendo stata la società del ricorrente e non l'associazione della Merenda a provvedere alla sistemazione dell'impianto di smaltimento ed alla sua regolarizzazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha ricostruito la responsabilità del medesimo sulla base di un'analisi del rapporto convenzionale esistente tra la società dell'imputato - titolare della struttura locata in favore della "lega nazionale per la difesa del cane"
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