Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2018, n. 33034
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 17853-2014 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA
80185250588, ex lege domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenLa e W-Fendei
- ricorrente -
contro
CIANCETTA PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TIBULLO
10, presso lo studio dell'avvocato R C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P B;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 12/2014 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 16/01/2014, R.G.N.719/2013. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2018 dal Consigliere Dott. D B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F che ha concluso per l'accoglimento;
udito l'Avvocato R C. RG 17853/2014
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Genova, riformando la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Savona, ha dichiarato la giurisdizione del Giudice ordinario e rimesso la causa al primo giudice in ordine alla domanda proposta da P C, docente di religione cattolica in scuole d'istruzione secondaria, nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dell'Ufficio scolastico provinciale di Savona e dell'Ufficio scolastico regionale della Liguria, diretta all'accertamento dell'obbligo di parte convenuta di sottoporre il nominativo della ricorrente all'Ordinario diocesano di Savona-Noli, al fine della copertura del posto resosi vacante per pensionamento o decesso dei titolari in epoca successiva alla graduatoria conclusiva del concorso bandito con decreto del 13 settembre 2004, e dell'obbligo di parte convenuta di stipulare con la ricorrente un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 10 settembre 2009. 2. La Corte territoriale non ha condiviso l'interpretazione offerta dal Giudice di primo grado, secondo cui, una volta scaduto il periodo triennale di validità della graduatoria fissato dal bando, l'Amministrazione ha una facoltà discrezionale di coprire i posti vacanti, cui è correlata una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. Ad avviso della Corte di appello, invece, premesso che la ricorrente aveva fatto valere il suo preteso diritto all'assunzione derivante dalla sostenuta proroga di validità della graduatoria concorsuale, ha rilevato che la P.A. non aveva opposto di volersi avvalere di altro concorso per la copertura dei posti resisi vacanti, ma aveva opposto il difetto di autorizzazione di spesa, a suo dire operante anche in caso di collocamento a riposo o decesso dei titolari e che, pertanto, oggetto della domanda è la verifica della sussistenza o meno del preteso diritto della Ciancetta all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria, la cui cognizione spetta al giudice ordinario.
3. Per la cassazione di tale sentenza il MIUR propone ricorso affidato ad un motivo, cui resiste la Ciancetta con controricorso.
4. Con atto di delega in data 16 luglio 2018 la decisione del ricorso è stata rimessa alla Sezione lavoro, ai sensi dell'art.374, primo comma, cod. proc. civ.. RG 17853/2014
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, sussistendo la giurisdizione del Giudice amministrativo (art. 360 n. 1 cod. proc. civ.). Sostiene che la controversia vede sull'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione di ricorrere o meno allo scorrimento della graduatoria concorsuale: solo tale positiva determinazione determina l'insorgenza del diritto soggettivo dell'idoneo all'assunzione, con correlata giurisdizione del Giudice ordinario. Non è configurabile un diritto soggettivo in capo all'idoneo in assenza di una determinazione esplicita dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante lo strumento dello scorrimento. Le doglianze della ricorrente finiscono per investire l'attività autoritativa e discrezionale del Ministero, a fronte della quale le situazioni giuridiche soggettive hanno consistenza di interesse legittimo e la cui lesione è tutelabile, ai sensi degli artt. 103 e 113 della Costituzione, dinanzi al Giudice amministrativo.
1.1. Il ricorso argomenta circa l'assenza di una volontà della P.A. di procedere a nuove assunzioni in base ad una graduatoria, peraltro non più efficace, e richiama la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte in tema di scorrimento delle graduatorie concorsuali e la giurisdizione del Giudice amministrativo nell'ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione si determini a non procedere allo scorrimento.
2. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
3. Secondo le deduzioni di parte
DELLA RICERCA
80185250588, ex lege domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenLa e W-Fendei
- ricorrente -
contro
CIANCETTA PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TIBULLO
10, presso lo studio dell'avvocato R C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P B;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 12/2014 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 16/01/2014, R.G.N.719/2013. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2018 dal Consigliere Dott. D B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F che ha concluso per l'accoglimento;
udito l'Avvocato R C. RG 17853/2014
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Genova, riformando la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Savona, ha dichiarato la giurisdizione del Giudice ordinario e rimesso la causa al primo giudice in ordine alla domanda proposta da P C, docente di religione cattolica in scuole d'istruzione secondaria, nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dell'Ufficio scolastico provinciale di Savona e dell'Ufficio scolastico regionale della Liguria, diretta all'accertamento dell'obbligo di parte convenuta di sottoporre il nominativo della ricorrente all'Ordinario diocesano di Savona-Noli, al fine della copertura del posto resosi vacante per pensionamento o decesso dei titolari in epoca successiva alla graduatoria conclusiva del concorso bandito con decreto del 13 settembre 2004, e dell'obbligo di parte convenuta di stipulare con la ricorrente un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 10 settembre 2009. 2. La Corte territoriale non ha condiviso l'interpretazione offerta dal Giudice di primo grado, secondo cui, una volta scaduto il periodo triennale di validità della graduatoria fissato dal bando, l'Amministrazione ha una facoltà discrezionale di coprire i posti vacanti, cui è correlata una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. Ad avviso della Corte di appello, invece, premesso che la ricorrente aveva fatto valere il suo preteso diritto all'assunzione derivante dalla sostenuta proroga di validità della graduatoria concorsuale, ha rilevato che la P.A. non aveva opposto di volersi avvalere di altro concorso per la copertura dei posti resisi vacanti, ma aveva opposto il difetto di autorizzazione di spesa, a suo dire operante anche in caso di collocamento a riposo o decesso dei titolari e che, pertanto, oggetto della domanda è la verifica della sussistenza o meno del preteso diritto della Ciancetta all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria, la cui cognizione spetta al giudice ordinario.
3. Per la cassazione di tale sentenza il MIUR propone ricorso affidato ad un motivo, cui resiste la Ciancetta con controricorso.
4. Con atto di delega in data 16 luglio 2018 la decisione del ricorso è stata rimessa alla Sezione lavoro, ai sensi dell'art.374, primo comma, cod. proc. civ.. RG 17853/2014
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, sussistendo la giurisdizione del Giudice amministrativo (art. 360 n. 1 cod. proc. civ.). Sostiene che la controversia vede sull'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione di ricorrere o meno allo scorrimento della graduatoria concorsuale: solo tale positiva determinazione determina l'insorgenza del diritto soggettivo dell'idoneo all'assunzione, con correlata giurisdizione del Giudice ordinario. Non è configurabile un diritto soggettivo in capo all'idoneo in assenza di una determinazione esplicita dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante lo strumento dello scorrimento. Le doglianze della ricorrente finiscono per investire l'attività autoritativa e discrezionale del Ministero, a fronte della quale le situazioni giuridiche soggettive hanno consistenza di interesse legittimo e la cui lesione è tutelabile, ai sensi degli artt. 103 e 113 della Costituzione, dinanzi al Giudice amministrativo.
1.1. Il ricorso argomenta circa l'assenza di una volontà della P.A. di procedere a nuove assunzioni in base ad una graduatoria, peraltro non più efficace, e richiama la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte in tema di scorrimento delle graduatorie concorsuali e la giurisdizione del Giudice amministrativo nell'ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione si determini a non procedere allo scorrimento.
2. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
3. Secondo le deduzioni di parte
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