Cass. civ., sez. II, sentenza 22/09/2003, n. 14028
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Corpenso SEZIONE SECONDA CIVILE риносять Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 20705/00 Dott. F P Cron. 2820514020409 Dott. A Consigliere Rep. 3720 Dott. V C - Consigliere Ud. 24/04/03 Dott. S B - Rel. Consigliere Dott. U G ha pronunciato la seguente SENTENZA T sul ricorso proposto da: 4.B C, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G A PASQUALE 21, presso lo studio dell'avvocato M da se stems e difeso dall'avvocato M G, C, giusta delega in atti; - ricorrente - contro S L, elettivamente domiciliata in ROMA VLE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO D'ALESSIO, che la difende, giusta delega in atti; controricorrente2003 694 avversO la sentenza n. 365/99 del Tribunale di ASCOLI -1- - PICENO, depositata il 02/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/03 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. V M che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione del 23.10.1998, l'Avv. C B proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di pace di San Benedetto del Tronto con cui era stata respinta in primo grado la sua domanda volta ad ottenere la condanna di L S al pagamento della somma di L.3.500.000, oltre IVA e CAP dovuta allo stesso avv. B quale compenso per prestazioni professionali. L'appellante esponeva che, in primo grado, la convenuta, costituitasi in giudizio, aveva affermato di aver già soddisfatto l'obbligazione e che, comunque, aveva eccepito la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 n. 2 ;all'udienza del 27.11.96, nel precisare le conclusioni, lo stesso attore aveva deferito il giuramento decisorio alla convenuta. Tuttavia, prima che quest'ultima si fosse dichiarata pronta a prestarlo, egli l'aveva revocato, ma il Giudice di pace, nonostante ciò, non solo aveva disposto che il giuramento fosse egualmente prestato, ma l'aveva anche riformulato, sicchè il giuramento era stato prestato con formula diversa rispetto a quella indicata му dall'attore e nonostante l'intervenuta revoca da parte di quest'ultimo. Il giuramento era stato dunque prestato e con formula sfavorevole all'attore, sicchè la sentenza di primo grado, basata sull'esito del giuramento, doveva intendersi viziata e l'appellante ne chiedeva la riforma, giacchè, sulla base dell'istruttoria compiuta, doveva ritenersi provato che il debito non fosse stato estinto. La convenuta non si costituiva in grado di appello. Con sentenza in data 15.6/2.9.1999, il Tribunale di Ascoli Piceno respingeva l'appello, confermando la sentenza impugnata. Osservava il Collegio che il giuramento decisorio deferito dall'attore alla convenuta non era stato riformulato in termini significativi da parte del Giudice di primo grado, in quanto le variazioni testuali non ne avevano alterato la portata, l'ampiezza e il significato. Per quanto concerneva poi l'avvenuta revoca del giuramento prima che l'appellata si dichiarasse espressamente pronta a prestarlo, andava rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto (come del resto aveva già rilevato il Giudice di primo grado) che la dichiarazione di essere pronto a prestare giuramento decisorio, che, a norma dell'art. 235 cpc esclude il potere di revoca della ensure parte che lo ha deferito, puo esternata anche per facta concludentia, quale è una richiesta di rinvio dell'udienza giustificata da un impedimento a comparire. Dall'esame degli atti di causa, si evinceva che il giuramento decisorio era stato deferito dall'appellante all'appellata nella fase della precisazione delle conclusioni, che il Giudice di primo grado, con ordinanza del giorno 8.2.1997, aveva ammesso il giuramento decisorio fissando, per l'assunzione, l'udienza del 3.3.97;che, all'udienza del 3.3.97, la convenuta non si era му presentata, e che il suo difensore ne aveva addotto il legittimo impedimento, presentando il certificato medico di cui in atti;che l'udienza era stata quindi rinviata al 18.4.97 proprio per consentire alla convenuta di prestare il giuramento, che, infine, all'udienza del 18.4.97,l'avv. B, alla presenza della convenuta, aveva dichiarato di voler revocare il giuramento già deferito e che la convenuta aveva invece dichiarato di volerlo prestare. Conseguentemente, doveva ritenersi che la convenuta, al momento della intervenuta revoca del giuramento, avesse già manifestato, quanto meno implicitamente, la volontà di prestarlo e che il suo comportamento avesse chiaro valore dichiarativo. Poiché il giuramento doveva considerarsi valido; 2 tutti gli altri motivi di gravame non potevano essere presi in considerazione, dovendosi considerare provati i fatti oggetto del giuramento. Avverso tale sentenza, C B ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi;resiste con controricorso L S. Motivi della decisione I quattro motivi si articolano su ragioni in parte attinenti al giuramento sulla cui base il giudice di pace ha deciso la controversia. In particolare, il primo mezzo (violazione dell'art. 136 cpc) si basa sul fatto modificato che il giudice di primo grado aveva conificato la formula proposta da esso ricorrente, cosa questa che, a suo modo di vedere, gli dava comunque la facoltà di revocarlo. Tale motivo si interseca e nello stesso tempo si integra i con il secondo motivo, con cui (violazione degli artt.234 e 235 cpc) ci si duole del fatto che, pur essendo stato revocato il giuramento prima che la controparte lo prestasse, il giudice aveva consentito che lo stesso fosse му effettivamente prestato. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la reciproca rilevanza che alla soluzione dei quesiti così posti riveste la valutazione degli elementi su cui la decisione impugnata si basa. Fermo il fatto che il Tribunale ha puntigliosamente e analiticamente riportato in sentenza l'evolversi dell'iter processuale quale ricostruito e che tale compiuta ricostruzione anche cronologica dei fatti non può essere posta in questa sede in discussione se non a seguito e in base ad un ricorso revocatorio (non proposto), va detto che l'udienza in cui era stata originariamente fissata la prestazione del giuramento fu differita, ad istanza della difesa della difesa della Silvestri, per un legittimo impedimento della stessa a comparire. Esattamente i giudici del merito hanno ritenuto che, 3 come affermato da Cass. 14.4.1992, n.4536, la dichiarazione di essere pronto a prestare il giuramento decisorio può essere esternata anche per facta concludentia. Orbene tale decisione va condivisa in quanto l'art.235 cpc, a differenza del successivo art. 236, non richiede una dichiarazione formale proveniente dalla parte personalmente o da un suo procuratore munito di mandato speciale. Valutare poi se la richiesta di rinvio dell'udienza all'uopo fissata per malattia comprovata da certificato medico sia o meno conclusiva nel senso suindicato, è valutazione che spetta al giudice del merito e la correttezza della decisione positiva adottata scaturisce dal fatto che la sentenza citata è esattamente in termini. Ciò posto, e venendo alla tematica della variazione della forma, va evidenziato che è stato ritenuto condivisibilmente (v. Cass.8.4.1984, n. 206) che la modifica che giustifica la eventuale revoca è quella che incide sulla sostanza della formula e non quella che si limiti a renderla più chiara e му agevole: tanto hanno ritenuto i giudici del merito e, atteso che non sono riportati per espresso i capitoli (originari e riformati) del giuramento, la censura non ha pregio in quanto il ricorrente avrebbe avuto l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, di mettere in grado questa Corte di valutare tale profilo. Dunque il terzo motivo (violazione degli artt.2943 e 2736 c.c.) che attiene per un verso alla decisorietà o meno della formula, non può essere accolto per la carenza surricordata, mentre gli altri elementi di prova invocati (la lettera 20.2.1995) risultano superati in base alla prestazione del giuramento che elide la valenza di ogni altro mezzo istruttorio. Il quarto motivo (violazione dell'art. 2736 c.c.) si basa sul fatto che il Tribunale avrebbe dovuto deferire all'odierno ricorrente giuramento 4 suppletorio;è infondato, atteso che era già stato correttamente prestato il giuramento decisorio e che, in ogni modo, il tema su cui era, secondo la tesi del B, da impostare il giuramento suppletorio atteneva ad un aspetto probatorio travolto dall'avvenuta prestazione del giuramento decisorio. La delazione del giuramento suppletorio rientra comunque nei poteri discrezionali del giudice di merito (Cass. 1.7.1988, n.4388) e l'esercizio di tale potere è insindacabile in cassazione (Cass. 18.4.1984, n.2509). In definitiva, il ricorso deve essere respinto;le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.