Cass. civ., sez. III, ordinanza interlocutoria 30/10/2019, n. 27979

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza interlocutoria 30/10/2019, n. 27979
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27979
Data del deposito : 30 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22256-2017 proposto da: P A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PORTUENSE

104, presso lo studio dell'avvocato A D A, rappresentato e difeso dall'avvocato F G;

- ricorrente -

contro

A-LEASING SPA in persona del procuratore Dott. M A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBALONGA, 7, presso lo studio dell'avvocato G G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M V;

- controricorrente -

4 avverso la sentenza n. 909/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 14/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2019 dal Consigliere Dott. G P;Rilevato che: con atto di citazione notificato il 12 novembre 2009 la A-Leasing S.p.A. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Pesaro, A, C, A e F P per sentir accertare il credito vantato nei confronti di A e C Pensalfine e, conseguentemente, dichiarare inefficaci l'atto pubblico con cui A aveva venduto ad A Pensalfine la quota di 1/4 del diritto di proprietà di un bene immobile in Pesaro, l'atto con cui C aveva rinunziato a favore di F alla quota di 3/4 del diritto di abitazione su un appartamento di Pesaro e l'atto con il quale C aveva donato a F l'usufrutto su un immobile di Pesaro. A-Leasing S.p.A. deduceva che, con locazione finanziaria del 3 ottobre 2007, aveva concesso alla società Cap System Srl un capannone ad uso industriale e che a causa della morosità dell'utilizzatrice, il contratto era stato risolto con restituzione del bene. Conseguentemente la società era obbligata a pagare i canoni scaduti e tale obbligazione era stata garantita con fideiussione da A e C Pensalfine;
si costituivano questi ultimi i quali chiedevano di darsi atto del disconoscimento delle sottoscrizioni delle fideiussioni depositate e di accertare l'insussistenza di debiti nei confronti della A-Leasing S.p.A. con conseguente rigetto dell'azione revocatoria;
si costituivano A e F P chiedendo la sospensione del giudizio fino alla definizione del concordato preventivo che riguardava il debitore principale Cap System e per sentir dichiarare l'insussistenza di debiti nei confronti della società A-Leasing S.p.A. attesa l'inesistenza dell'obbligazione fideiussoria e, conseguentemente, l'assenza dei presupposti per l'azione revocatoria;
con sentenza dell'8 maggio 2012, il Tribunale di Pesaro accoglieva la domanda revocatoria proposta dalla società A-Leasing S.p.A. nei confronti di A e C Pensalfine, nonché nei confronti di A e F P, condannando A Pensalfine a restituire ad A Pensalfine la somma di euro 3900 oltre interessi e provvedendo sulle spese;
con separati atti proponevano appello avverso tale decisione A e F P e A e C Pensalfine, deducendo, tutti, la violazione l'articolo 112 c.p.c. per essersi il Tribunale pronunziato ultra petita revocando, ai sensi dell'articolo 2901 c.c, l'atto del 4 dicembre 2008 intercorso tra C e F P, laddove la domanda revocatoria, relativa a tale atto riguardava soltanto la rinuncia da
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi