Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/06/2005, n. 13293
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La giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche con riferimento ai "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche", sussiste quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse od a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (nella specie si è affermata la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche riguardo alla impugnazione della revoca della concessione per l'occupazione di un'area demaniale e degli spazi d'acqua antistanti, per l'esercizio di attività sportiva).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. N G - Primo Presidente f.f. -
Dott. S S - Presidente di sezione -
Dott. V A - Presidente di sezione -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. S F - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. D N L F - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CLUB MOTONAUTICO MANTOVANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA GANCIA 5, presso lo studio dell'avvocato R G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C N, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 108/03 del Tribunale superiore acque pubbliche, depositata il 09/09/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/03/05 dal Consigliere Dott. L F D N;
udito l'Avvocato RUECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Magistrato delle acque, con decreto del 21 marzo 2002, revocò la concessione rilasciata al Club Motonautico Mantovano per l'occupazione di un'area demaniale e degli spazi d'acqua antistanti, in gronda del lago Inferiore di Mantova.
2. Il Club Motonautico, con ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche dell'11 aprile 2002, ha impugnato il decreto, denunciandone l'illegittimità per vizi attinenti il procedimento di revoca.
Nel giudizio si è costituito il Ministero per le infrastrutture e dei trasposti, che ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale Superiore.
3. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza 9 settembre 2003, ha accolto il ricorso, dichiarando che il provvedimento di concessione incideva direttamente sulla utilizzazione delle risorse d'acqua per l'esercizio dell'attività sportiva da parte del Club Nautico e che a quest'ultimo non era stato comunicato l'inizio del procedimento di revoca.
4. Per la cassazione della sentenza, il Ministero per le infrastrutture e dei trasposti ha proposto ricorso per Cassazione, ripetendo l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale superiore delle acque.
Resiste con controricorso il Club Motonautico Mantovano, che ha depositato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione, dichiarando che la concessione includeva anche lo spazio di acque necessario all'ormeggio delle barche del Club Nautico e, pertanto, incideva direttamente sul governo delle acque incluse nello spazio nel quale era esercitata l'attività sportiva e rispetto alla quale era funzionale la parte di area demaniale in terraferma, che formava un tutt'uno con lo spazio delle acque.
Il Ministero, con il primo motivo del ricorso, sostiene che il decreto di revoca della concessione era stato adottato per motivi che non