Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/10/2011, n. 20442

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In tema di regolarità fiscale della contabilità d'impresa, l'art. 7, comma 4-ter, d.l. 10 giugno 1994, n. 357 (convertito nella legge 8 agosto 1994, n. 489) non prevede l'istituzione di un registro informatico alternativo a quello cartaceo, ma si limita a consentire un differimento temporale nella registrazione cartacea, restando affatto irrilevante l'assenza di pregiudizio all'Erario e l'intrinseca veridicità dei dati, con la conseguenza che l'omessa trascrizione dei dati relativi alle fatture di acquisto di beni e servizi, annotati solo su supporti informatici determina la perdita del diritto alla detrazione, previsto dall'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mentre non priva il contribuente del diritto al rimborso della somma versata in eccedenza.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/10/2011, n. 20442
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20442
Data del deposito : 6 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco - Presidente -
Dott. DIDOMENICO Vincenzo - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
Dott. OLIVIERI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore centrale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro
CEIPET SARDA SOC.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 33/2005 della COMM. TRIB. REG. di CAGLIARI, depositata il 24/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2011 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria regionale di Cagliari sez. 6^ con sentenza in data 24.5.2005 n. 33 rigettava l'appello proposto dall'Ufficio Cagliari 1 della Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di prime cure n. 242/1/2001 che aveva annullato gli avvisi di rettifica delle dichiarazioni IVA relative agli anni 1995, 1996 e 1997 emessi dall'Ufficio nei confronti di CEiPET Sarda s.r.l. aventi ad oggetto il recupero ad imposta crediti non riconosciuti ed interessi, rispettivamente per L. 196.33.000, L. 484.316.000 e L. 1.531.722.00 (di cui L.

1.028.768.000 per sanzione pecuniaria unica irrogata ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12 e D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 24 e 28) non avendo
provveduto la società, nei termini di legge, alla registrazione delle fatture di acquisto, portando quindi in detrazione IVA non registrata.
I Giudici territoriali rilevavano che dal verbale della Guardia di Finanza in data 26.6.1998 risultava che la società, pur avendo tenuto regolarmente le scritture contabile mediante registrazione su supporto magnetico, che era stato immediatamente stampato su richiesta degli accertatori, aveva omesso di trascrivere tali registrazioni nei registri cartacei dal 30.1.1994 sul libro giornale, dal 27.10.1995 sul registro IVA acquisti e dal 1.11.1995 su registro IVA vendite. Tale mancanza, tuttavia, integrava una mera infrazione "formale" essendo stata verificata, all'esito della ispezione, la regolarità e veridicità dei dati contabili, ed essendo risultata regolarmente assolta la imposta relative alle fatture registrate sul supporto informatico: la omessa trascrizione nei registri non aveva, pertanto, determinato alcun danno o pericolo di danno per l'Erario. Sulla base quindi di una interpretazione evolutiva della normativa tributaria, dalla quale emergeva che il sistema sanzionatorio (D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 5, 6 e 9) era orientato verso la punibilità
degli illeciti arrecanti un effettivo nocumento patrimoniale all'Erario, e che la tendenza legislativa era diretta all'ampliamento della utilizzazione dei sistemi informatici in materia tributaria - avuto in particolare riguardo al D.L. 10 giugno 1994, n. 357, art. 7, comma 4 ter conv. in L. 8 agosto 1994, n. 489, che a certe
condizioni, ulteriormente estese dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 3, comma 4, considerava espressamente regolare la tenuta dei
registri con sistemi meccanografici "anche in difetto di trascrizione sui supporti cartacei"-, i Giudici di appello ritenevano infondata la tesi difensiva dell'appellante che ancorava la detraibilità della imposta e la conseguente applicazione della sanzione pecuniaria alla mera violazione di natura formale della omessa trascrizione dei dati correttamente registrati su supporto informatico. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate con atto notificato in data 4.7.2006 con il quale deduce il vizio di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, art. 25, art. 28, comma 2, art. 39, art. 54, comma 2, art.
55 e del D.L. n. 357 del 1994, art. 7, comma 4 ter conv. in L. n. 489 del 1994. Non ha resistito la società intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sentenza impugnata fonda il proprio "decisum" sulle seguenti argomentazioni che convergono in un'unica ratio decidendi. Dalla ispezione fiscale è risultato che i dati inseriti nel sistema informatico aziendale erano corretti e veritieri.
La esattezza dei dati rilevati dal sistema informatico, riportati nelle dichiarazioni annuali IVA, non ha determinato alcun pregiudizio patrimoniale all'Erario, avendo la società correttamente assolto l'imposta e portato in detrazione l'IVA corrispondente a spese inerenti effettivamente sostenute.
La omessa tempestiva trascrizione di tali dati nei registri cartacei (nel registro acquisti D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 25) ha, pertanto, integrato una violazione di natura meramente formale, dovendo ritenersi insussistente altresì un illecito di mero pericolo in quanto la società ha ottemperato immediatamente alla stampa dei dati informatici, non frapponendo alcun ostacolo all'attività accertatrice.
Dalla semplice omessa tenuta dei registri cartacei non può derivare il disconoscimento del diritto alla detraibilità dell'imposta previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 in quanto il Legislatore, prendendo atto della modifica delle realtà aziendali sempre più informatizzate, ha inteso ricollegare al termine "registrazione" modalità attuative differenziate secondo il tipo di supporto cartaceo o meccanico utilizzato, come è dato evincere dal lessico "trascrizione" utilizzato nella norma di cui al D.L. n. 357 del 1994, art. 7, comma 4 ter che consente di distinguere tale
attività di mera trascrizione nei registri cartacei da quella di "iscrizione" dei dati relativi alle fatture mediante inserimento nell'archivio informatico. Inoltre dalla complessiva interpretazione del sistema sanzionatorio introdotto dai D.Lgs. n. 471 del 1997 e D.Lgs. n. 472 del 1997 si evince che il Legislatore ha inteso perseguire in modo rigoroso le violazioni di carattere sostanziale (che incidono sulla determinazione e la entità dell'imposta), non potendo trattarsi una violazione meramente formale - quale emerge dalle circostanze di fatto accertate - alla stessa stregua di condotte

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