Cass. civ., SS.UU., ordinanza 29/07/2003, n. 11646
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La giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle controversie in tema di eleggibilità o di decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale non trova limitazioni e deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento di decadenza, perché anche in tale ipotesi, la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, ma sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo ed il giudice ordinario, nelle cause elettorali devolute alla sua cognizione, ha il potere di correggere, in caso di accoglimento del ricorso, il risultato dell'elezione stessa, sostituendo ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno il diritto di esserlo o di porre nel nulla il provvedimento di decadenza, ove emesso al di fuori delle condizioni che lo legittimano.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D P M - Primo Presidente f.f. -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. C A - rel. Consigliere -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. T R M - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. E S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
G M A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso lo studio dell'avvocato M C, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 10 presso lo studio dell'avvocato D M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G M, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro A V, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 2, presso lo studio dell'avvocato P G, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro COSENTINI FRANCESCO, CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
- intimati -
per regolamento preventivo di giurisdizione avverso il giudizio pendente n. 757/02 del Tribunale amministrativo regionale di REGGIO CALABRIA e del TRIBUNALE DI CATANZARO R.G. N. 1563/02;
udito l'avvocato Angelo COSENTINO;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 12/06/03 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze di legge. ORDINANZA La Corte suprema di Cassazione - sezioni unite civili - riunita in Camera di consiglio;
esaminati gli atti;
considerato:
con sentenza n. 10/2002 il Tribunale di Cosenza condannò V A alla pena di anni due di reclusione (pena sospesa) per il reato di cui all'art. 314 del codice penale. L'Ufficio territoriale del Governo di Catanzaro comunicò il dispositivo della detta sentenza alla presidenza del Consiglio dei ministri che, con decreto in data 15 febbraio 2002, dispose la sospensione dell'A dalla carica di consigliere regionale della Calabria.
Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (sezione distaccata di Reggio Calabria), datato 11 aprile 2002, l'A impugnò il citato decreto, nonché la deliberazione n. 121 del 19 febbraio 2002, adottata dal Consiglio regionale della Calabria, con la quale si prendeva atto del provvedimento di sospensione e si procedeva alla temporanea sostituzione del ricorrente con Mario Albino G nella carica di consigliere regionale.
A sostegno dell'impugnativa il ricorrente addusse varie violazioni di legge, assumendo che egli non poteva essere sospeso, risultando abrogate le norme che avevano introdotto la sospensione dei consiglieri regionali e quelle che avevano previsto tale istituto in seguito a condanna con sentenza non definitiva per il reato di cui all'art. 314, comma primo, del codice penale;che, inoltre, erano state violate le vigenti disposizioni in tema di avvio del procedimento amministrativo, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
che, in ogni caso, la sospensione dalla carica di consigliere regionale nelle ipotesi di sentenza non definitiva si sarebbe potuta disporre (qualora le relative disposizioni fossero ritenute non abrogate) soltanto a seguito di condanna per il reato di cui all'art. 314, primo comma, del codice penale, mentre nel provvedimento impugnato si richiamava genericamente tale norma senza specificare se si trattasse del reato previsto dal primo o dal secondo comma di essa;che dall'illegittimità del decreto di sospensione derivava l'illegittimità della delibera del Consiglio regionale, con la quale si era preso atto del decreto medesimo e si era disposta la temporanea sostituzione del ricorrente con il primo dei non eletti.
Infine, qualora l'addotta abrogazione fosse stata esclusa, sollevò questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 475 del 1999, per contrasto con gli artt. 1, 3, 48, 51 e 117 della
Costituzione.
Il T.A.R. adito, a seguito d'istanza avanzata dall'A, sospese l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ma il Consiglio di Stato in s.g., accogliendo l'appello proposto dal G, con ordinanza in data 18 giugno 2002 respinse la richiesta cautelare proposta in primo grado.
Con altro ricorso depositato il 13 aprile 2002 V A e F C (quest'ultimo nella qualità di cittadino elettore) adirono il Tribunale ordinario di Catanzaro impugnando la menzionata deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n. 121 del 19 febbraio 2002 nonché, in via incidentale, il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che aveva sospeso l'A dalla carica di consigliere regionale, e formulando motivi analoghi a quelli addotti davanti al T.A.R. della Calabria.
Il giudizio così instaurato risulta deciso con sentenza del Tribunale di Catanzaro, pronunziata il 22 maggio 2002, che ha respinto il ricorso.
Con ricorso notificato il 2-6 maggio 2002 Mario Albino G ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Adducendo che, nel caso in esame, la questione sostanziale concerne non il procedimento elettorale bensì il diritto a conservare o meno la carica di consigliere regionale a seguito di condanna penale, e quindi il diritto a ricoprire la carica elettiva, ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e, in ogni caso, che sia stabilito il giudice cui spetta la competenza giurisdizionale a pronunciare sulla domanda dell'A. La Regione Calabria, in persona del presidente della Giunta p.t., ha proposto controricorso, aderendo al ricorso per regolamento presentato dal G e chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
V A ha resistito con controricorso, chiedendo che questa Corte dichiari inammissibile l'istanza di regolamento. Gli altri intimati (presidenza del Consiglio dei Ministri, F C, Consiglio regionale della Calabria) non hanno svolto attività difensiva.
Il P.G., con requisitoria scritta in data 25 settembre 2002, ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria depositata il 24 gennaio 2003, ha disposto il deposito, a cura del ricorrente, degli avvisi di ricevimento attestanti la notifica del ricorso per regolamento di giurisdizione agli intimati Cosentini Francesco e Consiglio regionale della Calabria. L'adempimento risulta espletato. Ritenuto in diritto:
1. - L'A afferma che il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non sarebbe ammissibile perché, nella specie, pur pendendo due separati procedimenti (il primo davanti al T.A.R. di Reggio Calabria, il secondo davanti al Tribunale di Catanzaro), sarebbe stato depositato un unico ricorso;ed in proposito la giurisprudenza di legittimità avrebbe ritenuto inammissibile l'istanza di regolamento proposta con unico atto in processi formalmente e sostanzialmente distinti, in corso tra le stesse parti, ancorché comportanti la soluzione di questioni in tutto o in parte coincidenti.
Inoltre l'istanza di regolamento sarebbe stata proposta con unico atto, benché le parti dei due processi fossero parzialmente diverse, in quanto il giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro sarebbe stato promosso anche dal cittadino elettore F C.
Infine, l'A rileva che il giudice amministrativo avrebbe più volte affermato la propria giurisdizione, con riferimento all'impugnazione del provvedimento di sospensione dalla carica. 2. - La tesi del resistente, relativa alla (presunta) inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, non può essere condivisa.
La più recente giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'istanza, diretta a provocare il regolamento di giurisdizione in distinti ed autonomi procedimenti in corso tra le stesse parti e aventi lo stesso oggetto, è ammissibile ancorché contenuta in un unico atto, trattandosi d'istanza riguardante il medesimo rapporto sostanziale, tesa a realizzare l'oggettiva esigenza di una sola pronuncia in ordine alla competenza giurisdizionale, al fine di escludere che la medesima controversia possa essere decisa da più giudici (Cass., sez. un., ord. 30 gennaio 2003, n. 1511;24 gennaio 2003, n. 1125;7 marzo 2002, n. 3385;21 febbraio 2002, n. 2521). Nel caso in esame il petitum sostanziale dedotto in entrambi i processi (in relazione al quale la giurisdizione va individuata) concerne il diritto soggettivo pubblico (vantato dall'A) a conservare la carica elettiva (consigliere regionale), senza incorrere nella disposta sospensione. Ed anche le parti sostanzialmente sono le stesse, a nulla rilevando che, nel giudizio davanti al tribunale ordinario, sia stato in causa anche il cittadino elettore F C, perché tale presenza (consentita dalla natura popolare dell'azione) non incide sul carattere unitario delle due controversie.
Si deve aggiungere (trattandosi di profilo rilevabile d'ufficio) che l'istanza di regolamento non è preclusa dal fatto che, a quanto risulta, il giudizio instaurato davanti al Tribunale di Catanzaro è stato definito con sentenza pronunziata il 22 maggio 2002, che ha respinto il ricorso dell'A e del Cosentini. Infatti, tale sentenza non era stata emessa quando il ricorso per regolamento fu proposto (con atto notificato il 2-6 maggio 2002 e depositato il 9 maggio successivo), sicché esso non incontra la preclusione di cui al primo comma dell'art. 41 c.p.c. (Cass., sez. un., 17 dicembre 1999, n. 905). 3. - Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Invero, la giurisdizione in tema di contenzioso elettorale amministrativo è distribuita tra giudice ordinario e giudice amministrativo (artt. 82 e ss. D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come modificati dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, applicabili ai consiglieri regionali in forza del rinvio di cui all'art. 19 legge 17 febbraio 1968, n. 108, e art. 6 legge 6 dicembre 1971, n. 1034),
spettando al primo le questioni che attengono alla eleggibilità e al secondo quelle che riguardano le operazioni elettorali (ex multis, Cass., sez. un., 22 gennaio 2002, n. 717). In particolare, la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle controversie in tema di eleggibilità o di decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale non trova limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento di decadenza, perché anche in tale ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo bensì sul diritto soggettivo inerente all'elettorato passivo e il giudice ordinario - nelle cause elettorali devolute alla sua cognizione - ha il potere di correggere (in caso di accoglimento del ricorso) il risultato dell'elezione stessa, sostituendo ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno il diritto di esserlo o di porre nel nulla il provvedimento di decadenza, se emesso al di fuori delle condizioni che lo legittimano (Cass., sez. un., 17 febbraio 1994, n. 1558;Cass., 23 marzo 2000, n. 3473). Nel caso in esame il petitum sostanziale (che s'identifica non solo e non tanto in base alla concreta statuizione chiesta al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio:
tra le più recenti, Cass, sez. un., 11 ottobre 2002, n. 14529;2 agosto 2002, n. 11626;17 gennaio 2002, n. 489) concerne, come già si è notato, il diritto soggettivo vantato dall'A a conservare la carica di consigliere regionale, senza incorrere nella sospensione disposta in conseguenza della condanna penale. Tale diritto (in nessun modo collegato con le operazioni elettorali) inerisce strettamente all'eleggibilità, ossia al diritto soggettivo pubblico all'elettorato passivo (art. 51 Cost.), di cui costituisce espressione e sul quale la sospensione viene ad incidere. Pertanto la cognizione al riguardo spetta al giudice ordinario. 4. - Si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.