Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 19/04/2018, n. 09723
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Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 15940-2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
GIL SRL;
- intimato -
3227 Nonché da: GIL SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.
NICOTERA
29, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MICCICHE', rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO MAGGIOLO;
- controricorrente incidentale -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
- intimata - avverso la sentenza n. 25/2012 della COMM.TRIR.REG. VENEZIA, depositata il 17/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI. R.G. n. 15940/2012 Svolgimento del processo La Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi avverso la sentenza in data 25/1/12 della Corte d'appello di Venezia dep. in data 17 aprile 2012, con cui veniva dichiarata inesistente la notifica dell'atto di rettifica e liquidazione relativo all'atto di compravendita in data 24 maggio 2007 concernente le imposte di registro, ipotecarie e catastali, nei confronti della soc. G.I.L. Si è costituita la G.I.L. s.r.l. con ricorso incidentale, reiterando il motivo concernente l'inesistenza della notifica dell'avviso di rettifica, e, in subordine la ritenuta insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto della rimessione in