Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/06/2005, n. 13695
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La fusione di una società per incorporazione in un'altra realizza una successione a titolo universale e determina l'estinzione della società assorbita, con contestuale sostituzione della società incorporante nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società estinta. Ciò comporta, nel caso di proposizione del ricorso per cassazione nei confronti di società incorporata da un'altra società, posteriormente all'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese, l'assoluta incertezza circa l'identità della parte per l'inesistenza del soggetto indicato nell'atto, e quindi un vizio del ricorso per mancata costituzione del contraddittorio, inquadrabile fra le nullità regolate dall'art. 164, primo comma, cod. proc. civ.: tale nullità è sanata dalla costituzione in giudizio della parte effettivamente legittimata, con effetto 'ex nunc', qualora sia applicabile (come nella specie) l'art. 164, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sicché la sanatoria resta esclusa se la costituzione sia avvenuta (come nella specie) oltre il termine annuale per l'impugnazione.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S B - Presidente -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere -
Dott. E V G - Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ope legis;
- ricorrente -
contro
la s.r.l. IMMOBILIARE DIONE (quale incorporante della s.r.l. Immobiliare Chiara), con sede in Roma, in persona del suo liquidatore G C, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Alessandro Farnese n. 7 presso lo studio dell'avv. B C che la rappresenta e difende in forza della procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1724/98 depositata il 28 marzo 1998 dalla Commissione Tributaria Centrale. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 aprile 2005 dal Cons. Dr. Michele D'ALONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. C D, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla s.r.l. Immobiliare CHIARA il giorno 11 maggio 1999 (depositato il 28 maggio 1999) il MINISTERO delle FINANZE - premesso che il "II Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Roma", sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, aveva rettificato la dichiarazione dei redditi presentata da detta società per l'anno di imposta 1979 operando varie "riprese a tassazione" -, in forza di un solo motivo chiedeva ("con l'adozione delle consequenziali statuizioni di legge, anche in ordine alle spese") di cassare la sentenza n. 1724/98 depositata il 28 marzo 1998 dalla Commissione Tributaria Centrale che aveva respinto l'impugnazione proposta dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato avverso la decisione (n. 45881/01/86) con cui l'allora Commissione Tributaria di 2^ grado di Roma aveva rigettato l'appello avanzato dall'Ufficio contro la sentenza (n. 6895 del 12 novembre 1984) della Commissione Tributaria di primo grado, adita dalla contribuente, la quale aveva (1) dichiarato coperte da "dichiarazione integrativa di condono" alcune riprese e (2) annullato nel resto l'avviso di rettifica.
Nel controricorso notificato il 21 giugno 1999 (depositato il primo luglio 1999) la società s.r.l. Immobiliare DIONE (quale incorporante della s.r.l. Immobiliare Chiara), "con vittoria di spese del presente giudizio", in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché "proposto" nei confronti della società incorporata quando la stessa era già estinta e, nel merito, instava per il rigetto del ricorso stesso, sollecitando (eventualmente, con correzione della motivazione della sentenza impugnata) una decisione nel merito della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso per Cassazione del Ministero, siccome afferente (si legge nella sentenza impugnata) a controversia sorta con atto del 24 marzo 1983, quindi nel vigore della formulazione dell'art. 164 c.p.c. anteriore alla riforma dello stesso operata con l'art. 9 della legge 26 novembre 1990 n. 353, deve essere dichiarato inammissibile perché
proposto contro la s.r.l. Immobiliare Chiara che al momento della notifica di detto ricorso (avvenuta l'undici maggio 1999) non era più esistente.