Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/09/2022, n. 26038
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Testo completo
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23961-2021 proposto da: MASTRORILLI PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CICERONE
44, presso lo studio dell'avvocato G C, rappresentata e difesa dall'avvocato R V;
-ricorrente -
contro
D'ALO' MAURILIO GIUSEPPE, AZZARONE ANTONIETTA, GIUZIO ANGELO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
GIOVANNI PAISIELLO
27, presso lo studio dell'avvocato P F, che li rappresenta e difende;
-controricorrenti - nonché
contro
PUNTALUNGA S.R.L.,COMUNE DI VIESTE, REGIONE PUGLIA;
-intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1/2019 del COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI di B. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere A C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale F T, il quale conclude perché la Corte voglia escludere la giurisdizione del Commissario per gli usi civici della Puglia ed affermare la giurisdizione del giudice amministrativo.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18 gennaio 2019 i signori Giuseppe Maurilio D’A, A A ed A G hanno convenuto la sig.ra P M avanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici della Puglia, per sentirla condannare a restituire al demanio collettivo della popolazione di Vieste alcuni terreni siti in agro in quel Comune e meglio identificati in ricorso.
2.La domanda è stata estesa anche alla società Puntalunga s.r.l., «che dalla certificazione della Regione Puglia del 18 luglio 2018 … risulta occupatrice per titolo derivato del fondo distinto in catasto alla particella…» (pag. 28 del ricorso avanti al Commissario) nonché, alla stregua di litis denuntiatio, alla Regione Puglia e al Comune di Vieste.
3. A fondamento della domanda gli attori deducevano la natura demaniale dei terreni de quibus, a loro dire non venuta meno per effetto della legittimazione disposta dal Commissario degli usi civici della Puglia con l’ordinanza del 12 marzo 1968 (approvata con d.p.r. del 4 marzo 1969) in favore da Giuseppina Angelastro in M, dante causa (madre) della convenuta P M.
4. L’ordinanza di legittimazion e del 12 marzo 1968, sostenevano infatti gli attori, era illegittima, e quindi da disapplicare, perché, a loro dire, era stata emessa in difetto dei presupposti prescritti dall’art. 9 l. 1766/1927. 5.Gli attori si dolevano principalmente del fatto che i terreni erano stati acquistati dalla sig.ra Angelastro in forza di contratti nulli, non potendo ella acquisire il possesso di beni demaniali con negozi traslativi, sicché il provvedimento di legittimazione non avrebbe potuto essere emesso in favore di costei. Essi, pertanto, concludevano chiedendo «la restituzione al demanio collettivo della popolazione del Comune di Vieste dei terreni legittimati in agro del Comune di Vieste (FG) appartenenti ai demaniDifensola e Molinella …. previa declaratoria di nullità o disapplicazione del provvedimento amministrativo di legittimazione di cui sopra» (pagg. 27/28 del ricorso avanti al Commissario).
6.P M ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione exart. 41 c.p.c. con cui chiede che venga dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione. Ella deduce, in particolare, come la domanda attorea sia volta a ricostituire la natura demaniale dei terreni di causa, ormai legittimati;
ciò che sarebbe giuridicamente impossibile sia a causa della legittimazione stessa che a causa della successiva affrancazione del relativo canone enfiteutico (avvenuta con contratto stipulato il 3 giugno 1971 tra Giuseppina Angelastro e il Comune di Vieste);
donde, appunto, il difetto assoluto di giurisdizione.
7. In sostanza, secondo la sig.ra M, una volta intervenuta la legittimazione ex art. 9 l. 1766/1927 e, vieppiù, una volta che l'occupante legittimato abbia affrancato il canone, con l'integrale pagamento della capitalizzazione richiesta, il bene originariamente demaniale sarebbe irreversibilmente passato nella piena proprietà allodiale dell’affrancante, con conseguente difetto assoluto di giurisdizione commissariale
CICERONE
44, presso lo studio dell'avvocato G C, rappresentata e difesa dall'avvocato R V;
-ricorrente -
contro
D'ALO' MAURILIO GIUSEPPE, AZZARONE ANTONIETTA, GIUZIO ANGELO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
GIOVANNI PAISIELLO
27, presso lo studio dell'avvocato P F, che li rappresenta e difende;
-controricorrenti - nonché
contro
PUNTALUNGA S.R.L.,COMUNE DI VIESTE, REGIONE PUGLIA;
-intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1/2019 del COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI di B. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere A C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale F T, il quale conclude perché la Corte voglia escludere la giurisdizione del Commissario per gli usi civici della Puglia ed affermare la giurisdizione del giudice amministrativo.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18 gennaio 2019 i signori Giuseppe Maurilio D’A, A A ed A G hanno convenuto la sig.ra P M avanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici della Puglia, per sentirla condannare a restituire al demanio collettivo della popolazione di Vieste alcuni terreni siti in agro in quel Comune e meglio identificati in ricorso.
2.La domanda è stata estesa anche alla società Puntalunga s.r.l., «che dalla certificazione della Regione Puglia del 18 luglio 2018 … risulta occupatrice per titolo derivato del fondo distinto in catasto alla particella…» (pag. 28 del ricorso avanti al Commissario) nonché, alla stregua di litis denuntiatio, alla Regione Puglia e al Comune di Vieste.
3. A fondamento della domanda gli attori deducevano la natura demaniale dei terreni de quibus, a loro dire non venuta meno per effetto della legittimazione disposta dal Commissario degli usi civici della Puglia con l’ordinanza del 12 marzo 1968 (approvata con d.p.r. del 4 marzo 1969) in favore da Giuseppina Angelastro in M, dante causa (madre) della convenuta P M.
4. L’ordinanza di legittimazion e del 12 marzo 1968, sostenevano infatti gli attori, era illegittima, e quindi da disapplicare, perché, a loro dire, era stata emessa in difetto dei presupposti prescritti dall’art. 9 l. 1766/1927. 5.Gli attori si dolevano principalmente del fatto che i terreni erano stati acquistati dalla sig.ra Angelastro in forza di contratti nulli, non potendo ella acquisire il possesso di beni demaniali con negozi traslativi, sicché il provvedimento di legittimazione non avrebbe potuto essere emesso in favore di costei. Essi, pertanto, concludevano chiedendo «la restituzione al demanio collettivo della popolazione del Comune di Vieste dei terreni legittimati in agro del Comune di Vieste (FG) appartenenti ai demaniDifensola e Molinella …. previa declaratoria di nullità o disapplicazione del provvedimento amministrativo di legittimazione di cui sopra» (pagg. 27/28 del ricorso avanti al Commissario).
6.P M ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione exart. 41 c.p.c. con cui chiede che venga dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione. Ella deduce, in particolare, come la domanda attorea sia volta a ricostituire la natura demaniale dei terreni di causa, ormai legittimati;
ciò che sarebbe giuridicamente impossibile sia a causa della legittimazione stessa che a causa della successiva affrancazione del relativo canone enfiteutico (avvenuta con contratto stipulato il 3 giugno 1971 tra Giuseppina Angelastro e il Comune di Vieste);
donde, appunto, il difetto assoluto di giurisdizione.
7. In sostanza, secondo la sig.ra M, una volta intervenuta la legittimazione ex art. 9 l. 1766/1927 e, vieppiù, una volta che l'occupante legittimato abbia affrancato il canone, con l'integrale pagamento della capitalizzazione richiesta, il bene originariamente demaniale sarebbe irreversibilmente passato nella piena proprietà allodiale dell’affrancante, con conseguente difetto assoluto di giurisdizione commissariale
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