Cass. pen., sez. VII, ordinanza 11/07/2022, n. 26588

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 11/07/2022, n. 26588
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26588
Data del deposito : 11 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDOOFA SALORIM nato il 01/01/1999 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere A E;

RILEVATO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 13 febbraio 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui N S era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il N, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento san- zionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Relativamente all'unica censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va pre- messo che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edit- tale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indi- cati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196;
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata è prossima al minimo edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in considerazione della tipologia e del quantitativo di stupefacente rinve- nuto e delle modalità di occultamento della droga natura. Il ricorrente prospetta censure in fatto, evidenziando alcuni elementi a sé favore- voli, che hanno formato oggetto di valutazione da parte della Corte di merito.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi