Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2018, n. 20924
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La domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea rientra tra le prestazioni previdenziali previste a favore di determinati lavoratori subordinati, sicché è ad essa applicabile il termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la cui maturazione non esclude peraltro che il riscatto possa essere chiesto successivamente, con riferimento tuttavia ai parametri retributivi in atto alla data della nuova domanda.
Sul provvedimento
Testo completo
T T I IR D E T N E S E - L L O B E T 22 AGO, 2018 N E S E AULA 'B' E N 20924/ 18 O I Z A R T S I G E R E OggettoREPUBBLICA ITALIANA T N E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 10088/2013 Cron.20824 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Dott. ENRICA D'TO Ud. 14/03/2018 PURel. Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO Consigliere Dott. CARLA PONTERIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10088-2013 proposto da: PREVIDENZA DELLA I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE SOCIALE C. F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO 2018 MARITATO, CARLA D'ALOISIO, giusta delega in atti;
1089 ricorrente
contro
MARIA, TA RA TO domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso dell'avvocato lo studio PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE SIGILLO' MASSARA, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 8534/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/01/2013 R.G. N. 6017/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/2018 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato LELIO MARITATO;
udito l'Avvocato PAOLO BOER.
Fatti di causa
Il Tribunale di OM dichiarò inammissibile la domanda di AG RA NI AR, volta al riscatto degli anni del corso di laurea, ritenendo che il medesimo era decaduto dall'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, avendo depositato il ricorso giudiziario ben ventisei anni dopo l'istanza amministrativa del 1983. Proposta impugnazione dal AG, la Corte d'appello di OM (sentenza dell'11.1.2013) ha riformato la suddetta decisione ed ha condannato l'Inps a comunicare all'appellante l'ammontare della riserva matematica in relazione alla domanda di riscatto del 29.1.1983 e ad assegnargli il termine per l'adempimento. La Corte di merito ha ritenuto che il termine decennale di decadenza, di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, era inapplicabile nella fattispecie, in quanto lo stesso era contemplato solo per le prestazioni previdenziali. Né poteva ritenersi operante il diverso termine di decadenza di 60 giorni, di cui al D.M. 19.2.1981, in quanto l'Inps non aveva prodotto la raccomandata, col relativo avviso di ricevimento, contenente la