Cass. pen., sez. VII, ordinanza 05/07/2021, n. 25466
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Testo completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LE GE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza del 29/09/2020, la Corte di Appello di Bari, in accoglimento dell'appello della parte civile, ai sensi dell'art. 576 cod.proc.pen., avverso la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Trani con la quale Di QU Pth -Ino l era stato assolto dal reato di cui all'art. 407 cod.pen. perché il fatto non costituisce reato, ha ritenuto responsabile, agli effetti civili per il reato indicato, il medesimo Di QU che ha condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo il vizio di motivazione per travisamento della prova, anche per invenzione, in relazione alla ritenuta sussistenza della violazione di sepolcro contestata all'imputato. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con allegati con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso. La parte civile ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
3. Il ricorso è inammissibile. Le censure del ricorrente non sono consentite in queste sede in quanto meramente fattuali in punto ricostruzione del fatto e non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i