Cass. pen., sez. VII, ordinanza 05/07/2021, n. 25466
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Testo completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PASQUALE ANGELO nato a BARLETTA il 20/08/1958 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di B avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere E G;MOTIVAZIONE 1. Con sentenza del 29/09/2020, la Corte di Appello di Bari, in accoglimento dell'appello della parte civile, ai sensi dell'art. 576 cod.proc.pen., avverso la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Trani con la quale D P P -Ino l era stato assolto dal reato di cui all'art. 407 cod.pen. perché il fatto non costituisce reato, ha ritenuto responsabile, agli effetti civili per il reato indicato, il medesimo D P che ha condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo il vizio di motivazione per travisamento della prova, anche per invenzione, in relazione alla ritenuta sussistenza della violazione di sepolcro contestata all'imputato. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con allegati con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso. La parte civile ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. Le censure del ricorrente non sono consentite in queste sede in quanto meramente fattuali in punto ricostruzione del fatto e non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen, con la I. 46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, n.752 del 18.12.2006;Sez. 2, n. 23419 del 2007, Vignaroli;Sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012 ). La Corte territoriale ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, fondato l'affermazione di responsabilità, ai soli effetti civili, sugli atti, pur diversamente valutati rispetto alla pronuncia di assoluzione, dai quali emergeva che l'imputato aveva provveduto alla traslazione dei resti delle famiglie Portone e Del Vecchio dalla cappella Nazareth del cimitero di Barletta, collocando al loro posto i resti di Tommaso Misurello, in assenza di autorizzazione alla traslazione, in quanto quella atti risultava essere stata rilasciata in data successiva alla traslazione, peratro scoperta da un famigliare dei Portone il 31/10/2012, in data 3/12/2013, data nella quale era stata protocollata, così venendo a materiale esistenza (cfr. pag. 6), la cui copia, sottolineano i giudici del merito, divergeva da quella prodotto dalla difesa dell'imputato (pag. 6), risultando, altresì, smentita l'affermazione difensiva secondo cui la cappella aveva necessità di interventi di restauro, in realtà compiuti in epoca precedente, mentre solo in epoca successiva era stata presentata una denuncia di intervento per lavori urgenti (cfr. pag. 7), elementi questi dai quali la corte territoriale ha tratto il convincimento, che è stato congruamente argomentato sulla scorta degli atti presenti nel panorama cognitivo del giudice, che l'imputato aveva provveduto alla traslazione dei resti della famiglia P senza autorizzazione e per monetizzare l'urna per compiacere ai famigliari del Misuriello che veniva ivi tumulati a fronte del pagamento del prezzo di C 2.300,00 (v. pag. 9). Il ricorrente, invece, come risulta dallo stesso ricorso, propone una rivisitazione del materiale probatorio, che non è consentita, mettendo in discussione la ricostruzione dei fatti per escludere la sussistenza dei presupposti normativi, anche con riguardo al profilo della sussistenza dell'atto amministrativo, presupposti che sono stati, viceversa congruamente argomentati dal giudice del merito.
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