Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2023, n. 13258

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2023, n. 13258
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13258
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SP RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale presso la Corte di cassazione Pietro Gaeta, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma dell'i dicembre 2022 (depositata il 19 dicembre 2022) resa nei confronti di OS FR, con rinvio per un nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 1 dicembre 2022, depositata il 19 dicembre 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di FR OS avverso il decreto del Ministro della giustizia del 4 maggio 2022, che aveva disposto nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in poi Ord. pen.), come modificato dall'art. 2 legge 23 dicembre 2002, n. 279, e, da ultimo, dall'art. 24 legge 15 luglio 2009, n. 94, la sospensione dell'applicazione di regole trattamentali e di istituti penitenziari ordinari, specificamente enunciati, demandando al Direttore dell'istituto di pena, ove il detenuto era ristretto, di adottare «le misure di elevata sicurezza interna ed esterna [...] necessarie a prevenire contatti con l'organizzazione eversiva di appartenenza o di attuale riferimento, interazione con altri detenuti appartenenti alla medesima associazione ovvero ad altre ad essa alleate, secondo le disposizioni dell'Amministrazione penitenziaria», e di richiedere alle Autorità giudiziarie competenti, in relazione ai singoli fatti della posizione giuridica, «l'autorizzazione alla sottoposizione al visto di controllo di tutta la corrispondenza telegrafica ed epistolare, in partenza ed in arrivo».

1.1. L'ordinanza, premettendo ampi riferimenti alla sua situazione detentiva, rappresentava, in particolare, che il reclamante: - era ristretto in carcere dal 14 settembre 2012, in espiazione della pena di anni dodici, mesi tre e giorni dieci di reclusione, determinata con provvedimento di cumulo, emesso in data 11 dicembre 2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, che aveva unificato le condanne definitive per i reati di attentato per finalità terroristiche o di eversione, porto illegale di armi, furto, istigazione a delinquere e danneggiamento, con decorrenza pena dal 14 settembre 2012 e fine pena al 23 dicembre 2024;
- era in stato detentivo anche in relazione a titolo non definitivo, essendo stato attinto dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 26 luglio 2016, confermata dal Tribunale del riesame di Torino con ordinanza del 28 settembre 2016, divenuta definitiva a seguito della sentenza del 21 febbraio 2017 della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso della difesa;
- per detti ultimi reati era stato condannato a venti anni di reclusione con sentenza emessa dalla Corte di assise di Torino il 24 aprile 2019! confermata dalla Corte di assise di appello di Torino con sentenza emessa il 24 novembre 2020;
- anche detta sentenza era divenuta irrevocabile, in quanto la Corte di cassazione, con sentenza n. 38184 del 6 luglio 2022, aveva rigettato il ricorso proposto dalla difesa e, in accoglimento di quello del Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, aveva annullato la sentenza impugnata in conseguenza della disposta riqualificazione del reato contestato ex art. 422 cod. pen. al capo f) dell'imputazione originaria nella fattispecie di cui all'art. 285 cod. pen., con rinvio alla Corte di assise di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
- dalle indicate sentenze era stato riconosciuto capo e organizzatore di un'associazione con finalità di terrorismo, ai sensi dell'art. 270-bis cod. pen., e responsabile per concorso in attentati per finalità di terrorismo, ,strage ex art. 285 cod. pen. (come riqualificato il fatto contestato ai sensi dell'art. 422 cod. pen.), violazione della legge sulle armi, istigazione a delinquere e altro.

1.2. L'ordinanza rilevava che il decreto ministeriale oggetto di reclamo, sulla base degli elementi emersi dall'istruttoria (consistita nell'acquisizione delle informazioni fornite dalla Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale antimafia presso il Tribunale di Torino, con note del 10 dicembre 2020 e del 4 aprile 2022, dalla Direzione Nazionale antimafia con nota del 16 febbraio 2021, dalla Digos - Questura di Torino con nota del 2 dicembre 2020 e dagli organismi centrali delle Forze dell'ordine), aveva applicato ad FR OS, detenuto per fatti di reato previsti dal primo periodo del primo comma dell'art.

4-bis Ord. pen., il regime detentivo speciale in ragione della sua particolare concreta pericolosità e della sua capacità di mantenere contatti con esponenti tuttora liberi dell'organizzazione eversiva di appartenenza. Esponeva, quindi, i contenuti di detto decreto, descrittivi degli esiti delle svolte attività investigative e dell'analisi della documentazione prodotta, procedendo dalla ricostruzione della nascita della Federazione anarchica informale (d'ora in poi FAI), costituita nel 2003, «come organizzazione orizzontale [...] non verticistica, ma basata su patto di mutuo appoggio e perciò informale», da vari gruppi di ideologia anarchica - chiamati anche "gruppo dei fondatori", già operanti da anni in diverse zone d'Italia - con finalità terroristiche ed eversive tese alla distruzione dello Stato e del capitale. Indicava, inoltre, i documenti, riportati nel decreto, che avevano segnato la costituzione e lo sviluppo dell'associazione, e segnatamente il documento costitutivo "Chi siamo", diffuso nel 2003 contestualmente al primo attentato rivendicato con la sigla FAI, commesso nel dicembre 2003 a Bologna in danno di MA PR, allora presidente dell'UE, e il documento "Quattro anni", diffuso nel 2006, dopo alcuni descritti attentati commessi con utilizzo di pacchi bomba e ordigni esplosivi contro obiettivi istituzionali e civili, e redatto come "verbale" di un incontro tra otto delegati dei c.d. gruppi fondatori, che avevano individuato "una sorta di comitato direttivo centrale", con funzioni di programmazione e direzione strategica rispetto alle single cellule, e avevano previsto un coordinamento tra le diverse cellule e una certa conoscenza tra i diversi membri. Rappresentava, poi, gli eventi successivi, annotati nel decreto, relativi all'indicata associazione e all'assunzione da parte della stessa di una dimensione internazionale nel 2011 con la costituzione della FAI - Fronte rivoluzionario internazionale (d'ora in poi FRI), che esprimeva "una sorta 'di cartello" tra le diverse cellule della FAI operanti in numerose nazioni, tra cui Grecia, Spagna, Argentina, Inghilterra, Indonesia e Messico, e il compimento, da parte di detta associazione, di attentati di natura terroristica estremamente pericolosi per l'incolumità dei cittadini, oggetto di accertamenti giudiziari, e volti a intimorire la popolazione e a costringere le istituzioni all'adozione di determinati provvedimenti. L'ordinanza rimarcava, inoltre, quanto rappresentato nel decreto circa le ragioni della sottoposizione di OS al regime detentivo differenziato, correlate agli esiti delle recenti indagini circa l'attuale operatività dell'organizzazione, il ruolo di capo e organizzatore rivestito dallo stesso nell'associazione di appartenenza, la sua pericolosità attestata dai reati ascrittigli di attentato e strage, il suo costante collegamento con i sodali all'esterno e l'assiduità delle sue comunicazioni, tramite i richiamati scritti e opuscoli clandestini, con le realtà anarchiche all'esterno del circuito carcerario, volte alla riproposizione di tematiche rivoluzionarie, alla identificazione di obiettivi strategici, alla formulazione di proposte organizzative e allo stimolo ad azioni dirette di attacco alle istituzioni, raccolti da cellule o individualità e tradotti in attentati di diversa entità e difficoltà organizzativa.

1.3. Il Tribunale, che ripercorreva le ragioni di censura svolte con il reclamo, che denunciava l'insussistenza dei presupposti di cui al comma 2 dell'art. 41-bis Ord. pen., perveniva dai rilievi argomentati sulla sussistenza e sull'attuale operatività dell'associazione criminale FAI alla conclusione della correttezza della valutazione effettuata al riguardo dal provvedimento ministeriale impositivo del regime detentivo speciale. Di detto provvedimento sottolineava anche la legittimità quanto ai concorrenti profili della pericolosità di OS, del suo ruolo apicale nell'ambito della indicata organizzazione e della sua capacità di mantenere collegamenti con la stessa anche durante la detenzione;
richiamava e illustrava i presupposti applicativi dell'art. 41- bis Ord. pen., la natura della sospensione, totale o parziale, in esso normativizzata, dell'applicazione «delle regole di trattamento e degli istituti previsti» dallo stesso ordinamento penitenziario, e la finalità della tipizzata gestione penitenziaria differenziata in rapporto alle esigenze di ordine e di sicurezza, e ravvisava la riconducibilità dei fatti ascritti al predetto OS nella previsione normativa di cui all'art.

4-bis, primo comma, primo periodo, Ord. pen., specificamente evocato nell'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. per individuarne i possibili (detenuti o internati) destinatari. Evidenziava, conclusivamente, che, in considerazione delle esposte ragioni preventive e di sicurezza, le limitazioni detentive imposte - avuto riguardo anche alla inidoneità del regime detentivo ordinario ad assicurare una netta soluzione del concreto rischio di una continuità di comportamenti del detenuto, orientati all'esercizio del ruolo apicale nell'ambito dell'associazione di appartenenza, e a «neutralizzare il rafforzamento e la perpetuazione del vincolo associativo e ogni situazione che possa comportare anche la

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi