Cass. civ., sez. III, ordinanza 12/01/2023, n. 00753
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Testo completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4222/2019 R.G. proposto da : N S, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE 4 FONTANE, 161 -ST. NCTM, presso lo studio dell’avvocato D P F (DPIFPP67E14H501V) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati F B (FNDBRN75R01D938B), T A P (TLONNP63M11F205O) -ricorrente- contro PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE, 160, presso lo studio dell’avvocato Q R (QGLRFL62E02H501E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M L (MNNLCN60C22H501X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7249/2018 depositata il16/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere MARCO DELL'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 16/11/2018, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Novadomus s.r.l. avverso il lodo arbitrale emesso in Roma il 14/5/2014 in relazione alla lite insorta tra la Provincia italiana della Congregazione dei Servi della Carità - Opera Don Guanella e la Novadomus s.r.l. con riguardo a un contratto di affitto di azienda alberghiera intercorso tra le parti;con il lodo indicato, gli arbitri avevano accolto la domanda proposta dalla Provincia italiana della Congregazione dei Servi della Carità - Opera Don Guanella (di seguito O DG) (in qualità di concedente) con la quale era stata rivendicato, tra l’altro, l’accertamento dell’inadempimento della Novadomus s.r.l. (in qualità di affittuaria) all’obbligazione di pagamento della somma di euro 400.000,00 a titolo di garanzia in relazione all’esecuzione, da parte della concedente, di taluni lavori di riqualificazione della struttura alberghiera concessa in affitto, secondo gli accordi sottoscritti tra le parti;con la medesima decisione, gli arbitri avevano respinto le altre domande concernenti l’accertamento dei diversi inadempimenti contestati tra le parti, accogliendo la sola domanda proposta in via riconvenzionale dalla Novadomus per l’accertamento del canone dovuto in relazione alle annualità dal 2010 al 2014;pronunciando sull’impugnazione del lodo avanzata dalla Novadomus s.r.l., la Corte d’appello ha evidenziato la correttezza della decisione degli arbitri in relazione: 1) al rigetto della domanda avente ad oggetto l’accertamento dell’inadempimento della ODG in relazione al (preteso) obbligo di procedere all’aggiornamento delle licenze amministrative e degli altri titoli necessari all’esercizio dell’attività alberghiera;2) al rigetto della domanda avente ad oggetto l’accertamento dell’inadempimento della ODG in relazione al (preteso) obbligo di eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dagli accordi intercorsi tra le parti (secondo la c.d. tabella Belocchi);3) alla concreta determinazione dei canoni dovuti dalla società affittuaria per le annualità dal 2010 al2014;4) alle questioni concernenti l’inadempimento di Novadomus all’obbligo di versare l’importo di euro 400.000 a favore di ODG, nonostante quest’ultima non avesse provveduto ai dovuti lavori di riqualificazione, con la conseguente violazione delle norme applicabili in tema di imputabilità dell’inadempimento e di eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c.;5) alle questioni concernenti il mancato riconoscimento dell’avvenuta proroga della durata della scadenza del contratto e della riduzione del canone di affitto;a fondamento della decisione assunta la corte territoriale ha sottolineato come, in relazione a ciascuno dei punti indicati, gli arbitri avessero esaminato la documentazione sottoposta al relativo esame sulla base di criteri interpretativi ragionevolmente congrui e giuridicamente corretti, associando a ciascuna decisione una motivazione sufficientemente idonea a rendere ragione dell’iter logico-giuridico seguito, sì da escludere il ricorso dei presupposti per il riconoscimento della nullità del lodo impugnato;avverso la sentenza d’appello, Novadomus s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di nove motivi d’impugnazione;la Provincia italiana della Congregazione dei Servi della Carità –Opera Don Guanella resiste con controricorso;il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha presentato conclusioni;entrambe le parti hanno depositato memoria;considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1617, 2555 e 2562 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente posto a carico della società affittuaria l’obbligo di procedere all’aggiornamento delle autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività aziendale, dovendo viceversa ritenersi proprio della parte concedente l’obbligo di espletare detti adempimenti, essendo la stessa tenuta a garantire, per tutto l’arco del rapporto contrattuale, che l’azienda rimanga in stato da servire all’uso e alla produzione per cui è destinata;il motivo è inammissibile;osserva il Collegio come le argomentazioni illustrate nel loro complesso nella censura in esame risultino, tra loro, irriducibilmente contraddittorie;varrà considerare, a titolo di esempio, il contrasto tra le indicazioni contenute nell’intestazione del motivo (riferito alla violazione di norme di diritto) e la successiva esposizione, in cui (oltre al totale difetto di identificazione della giurisprudenza che sarebbe stata considerata nel lodo impugnato) si sostiene che la corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sull’“appello” in parte qua, salva, tuttavia, la successiva riproduzione, da parte della società ricorrente, di un brano della motivazione con cui la corte territoriale ha riconosciuto l’inammissibilità dell’impugnazione del lodo per la mancata indicazione delle norme di diritto che sarebbero state da quest’ultimo violate con riguardo all’identificazione del soggetto tenuto all’esecuzione degli adempimenti amministrativi connessi al contratto di affitto;parimenti contraddittorio, rispetto alla prospettiva aperta dall’intestazione del motivo di ricorso, deve ritenersi il preteso denunciato contrasto tra il brano appena richiamato della motivazione della corte territoriale e il tenore della parte dell’“atto di appello” riprodotta, che la società ricorrente ha considerato asseritamente di per sé idoneo, attraverso il richiamo ai diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, a integrare i presupposti per l’identificazione delle norme giuridiche violate, salvo poi argomentare la rilevanza, nella specie, degli artt. 1617 e 2562 c.c., evocando nuovamente infine il lodo in modo assolutamente assertorio (con un generico richiamo alle pagg. 121 e 122), senza neppure specificare quale fosse l’orientamento giurisprudenziale (criticato dalla ricorrente, ma) condiviso nel lodo stesso;osserva, pertanto, il Collegio come, ferma la genericità e la sostanziale contraddittorietà dell’andamento argomentativo seguito nella doglianza in esame, l’odierna censura debba ritenersi propriamente inammissibile in ragione del mancato esatto adempimento, da parte della società ricorrente, degli oneri di puntuale e completa allegazione del ricorso imposti dall’art. 366 n.6 c.p.c., avendo la Novadomus del tutto trascurato di procedere ad una (quantomeno indiretta) riproduzione del contenuto del lodo più volte richiamato, vieppiù a fronte di una motivazione della sentenza impugnata lungamente motivata in relazione alla condivisione delle argomentazioni illustrate nel lodo con riferimento all’esegesi dell’accordo contrattuale;è peraltro appena il caso di segnalare, da ultimo, l’impossibilità di cogliere, nel brano dell’atto di “appello” riprodotto dalla società ricorrente, l’indicazione (neppure indiretta) delle norme di diritto che sarebbero state violate dal lodo, con la conseguente (implicita) riaffermazione dell’esattezza della censura di inammissibilità dell’impugnazione del lodo fatta propria dalla corte territoriale;con il secondo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per essersi il giudice d’appello sottratto all’obbligo di pronunciarsi sulle eccezioni di nullità sollevate in relazione al lodo impugnato per mancata applicazione delle regole di interpretazione contrattuale, allorché gli arbitri hanno ritenuto di attribuire, a carico della Novadomus s.r.l., l’obbligo di procedere all’aggiornamento delle autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività aziendale;il motivo è infondato;osserva il Collegio come la corte territoriale, nel considerare la contestazione della pretesa violazione, da parte degli arbitri, delle regole di interpretazione contrattuale previste dal codice civile, abbia puntualmente rilevato la mancata specificazione, ad opera della società impugnante, dei punti in relazione ai quali gli arbitri si sarebbero discostati dai criteri legali di ermeneutica negoziale asseritamente dagli stessi violati (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata);a fronte di tale rilievo, la società ricorrente ha del tutto mancato di riprodurre, in questa sede, i contenuti dell’“atto di appello” in ipotesi idonei a contraddire quanto affermato dalla corte territoriale, con la conseguenza che legittimamente quest’ultima ha rimarcato l'impugnabilità del lodo per violazione delle norme di interpretazione dei contratti alla sola condizione dell'espressa e specifica indicazione delle norme di ermeneutica negoziale asseritamente violate, e del modo in cui gli arbitri se ne sarebbero discostati: indicazione e specificazione nella specie totalmente mancanti;con il terzo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.), per essersi il giudice d’appello sottratto all’obbligo di pronunciarsi in ordine alla sussistenza, dedotta da Novadomus, di uno specifico accordo di ripartizione delle opere di manutenzione a carico di ODG (in relazione alla c.d. ‘tabella Belocchi’ del 2 agosto 2011) rispetto al quale quest’ultima è risultata totalmente inadempiente;e per aver trascurato – anche in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – l’esame del fatto decisivo consistito nell’esistenza e nell’operatività di tale specifico accordo;il motivo è inammissibile;osserva preliminarmente il Collegio come la censura in esame non risulti adeguatamente correlata ai contenuti della motivazione, avendo la società ricorrente considerato solo parzialmente i contenuti della sentenza impugnata, senza tener conto di quanto da quest’ultima osservato (cfr. le pagg. 4-5) a proposito della disciplina applicabile al difetto di motivazione del lodo (secondo il regime precedente la riforma del 2006), e sulla non condivisibilità, alla luce dei ridetti principi di diritto sul difetto di motivazione del lodo (cfr. pag. 9), del motivo d’impugnazione sollevato dalla Novadomus circa la pretesa omessa motivazione sui punti posti a oggetto dell’odierna censura;la società ricorrente, oltre a trascurare del tutto la considerazione di tale condivisione espressa dal giudice a quo (ponendosi in tal modo in contrasto con il consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte che impone la necessaria, preliminare, identificazione delle ragioni dell’erroneità della decisione impugnata: cfr. Sez. U, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017, Rv. 643334 – 01), ha dunque del tutto omesso di assumere alcuna posizione critica in relazione alla premessa metodologica fatta propria dalla corte territoriale nelle pagine 9-11 della sentenza impugnata, finendo, per altro verso, sotto le forme di una pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. o degli artt. 115 e 116 c.p.c., per prospettare una disarticolazione del ragionamento probatorio seguito dal collegio arbitrale, di cui, viceversa, la corte territoriale ha sottolineato la piena congruità, sotto il profilo logico- giuridico, segnatamente con riguardo all’agevole ricostruibilità dell'iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione;la pretesa della Novadomus di ritenere decisivo, ai fini dell'accertamento istruttorio della responsabilità contrattuale della concedente, l'esame di uno (la tabella Belocchi dell'agosto 2011) piuttosto che di un altro documento (lo studio Belocchi del giugno 2011) (come ritenuto dalla corte territoriale sulla scorta del ragionamento degli arbitri), costituisce un evidente tentativo di proporre una rilettura nel merito dei fatti di causa valutati dagli arbitri, la cui denuncia deve ritenersi non consentita (non solo in sede di impugnazione del lodo arbitrale, ma anche, e a fortiori) in questa sede di legittimità;con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ripartito tra le parti l’onere della prova in merito all’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria previsti dalla richiamata ‘tabella Belocchi’, conseguentemente escludendo illegittimamente il ricorso del corrispondente inadempimento di ODG;il motivo è inammissibile;osserva preliminarmente il Collegio come la corte territoriale abbia espressamente rilevato il mancato assolvimento, da parte dell’odierna società ricorrente, dell’onere di indicazione della norma pretesamente violata dagli arbitri, e come la stessa abbia omesso di considerare la motivazione elaborata dalla corte d’appello nella sua interezza, segnatamente in relazione al punto concernente la ritenuta impossibilità di sindacare la correttezza della motivazione dettata dagli arbitri con riguardo all’avvenuto adempimento, da parte di ODG, degli obblighi di manutenzione straordinaria (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata);varrà peraltro sottolineare come il motivo in esame, mentre, da un lato, reitera le medesime inammissibili argomentazioni di cui al terzo motivo di ricorso (con riguardo alla prospettata rilettura degli elementi di prova indispensabili ai fini del giudizio), dall'altro, denuncia infondatamente una scorretta ripartizione, ad opera della corte territoriale, dell'onere della prova in ordine all'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che, al contrario, la corte d'appello ha esaminato approfonditamente (cfr. pagg.
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