Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/03/2009, n. 7575
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In tema di acque pubbliche, l'articolo 1 del d.l. 11 giugno 1998, n. 180 conv. nella legge 3 agosto 1998, n. 267 (applicabile "ratione temporis"), che consente alle Autorità di bacino di adottare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183 anche in assenza di piani di bacino, è applicabile all'intero territorio nazionale e non soltanto alle "zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania" (secondo il titolo del medesimo d.l.). Tale previsione, infatti, è stabilita nel contesto delle altre disposizioni dello stesso articolo, che demandano il predetto compito alle "autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale" e alle "regioni", senza alcuna limitazione territoriale, e costituiscono un complesso di norme diretto principalmente ad accelerare e potenziare quanto occorre per evitare in tutta Italia il pericolo di eventi di quel genere. (Fattispecie relativa a misure di salvaguardia per il fiume Tagliamento adottate dalla relativa Autorità di bacino con delibera del 3 marzo 2004).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. PAPA Enrico - Presidente di Sezione -
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente di Sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1956/2007 proposto da:
AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI *ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA - BACCHIGLIOINE*, COMITATO ISTITUZIONALE DELLA STESSA AUTORITÀ DI BACINO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA., VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
SEAC S.R.L. (*07954389901*), AGOSTINIS VETRO S.R.L., B e P ALTO LUMIEI S.R.L. (già B e P ALTO LUMIEI, DI BORTOLUZ SERGIO S.N.C.), SECAB S.C.A.R.L., SERVEL - MERA S.R.L. succeduta all'originaria concessionaria Reno De Medici s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato PAFUNDI GABRIELE, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANSI ANTONIO, MANSI FRANCESCO PAOLO, per procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
e contro
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 126/2006 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 17/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2009 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;
uditi gli avvocati Francesco LETTERA dell'Avvocatura Generale dello Stato, Antonio MANSI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso previo rigetto, in via preliminare della eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'Autorità ricorrente per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Agostinis Vetro, la s.n.c. B. e P. Alto Lumiei di UZ Sergio, la s.r.l. coop. Secab, la s.r.l. S.E.A.C, e la s.r.l. Servel Mera, titolari di concessioni di piccola derivazione da corsi d'acqua minori del *Friuli Venezia Giulia*, hanno impugnato davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche la deliberazione del 3 marzo 2004, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi *Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta- Bacchiglione* aveva disposto misure di salvaguardia per la tutela delle risorse idriche del *Tagliamento*, stabilendo in particolare l'entità di minimi deflussi vitali.
Con sentenza del 17 novembre 2006 il provvedimento è stato annullato, per la medesima ragione, considerata decisiva ed assorbente, per la quale lo stesso Tribunale, con sentenza del 13 giugno 2003, aveva accolto un precedente ricorso, proposto avverso una deliberazione di analogo contenuto, emessa il 18 dicembre 2001:
si è escluso che le