Cass. civ., sez. II, sentenza 06/07/2021, n. 19073

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 06/07/2021, n. 19073
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19073
Data del deposito : 6 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 21480-2016 proposto da: A G G, titolare dell'impresa individuale AUTOTRASPORTI A G G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SOGLIANO

70, presso lo studio dell'avvocato G A, rappresentato e difeso dall'avvocato E B B, giusta procura in 2021 calce al ricorso;
55

- ricorrente -

contro

C.A.V.I. DIESEL S.P.A., che ha incorporato per fusione CONTINENTAL TRUCKS S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.PAOLUCCI DE'

CALBOLI

60, presso lo studio dell'avvocato S M, rappresentata e difesa dall'avvocato R M, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3083/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2021 dal Presidente FELICE M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L C, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito l'Avvocato G A, giusta delega orale dell'Avvocato E B B, difensore del ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati e insiste per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato S M,giusta delega scritta dell'Avvocato R M,che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO G A G, cessionario delle azioni di garanzia verso la venditrice Continental Trucks s.p.a., in quanto utilizzatore in leasing di un veicolo industriale, lamentava al momento dell'offerta di consegna, nel settembre del 2002, l'esistenza di difetti (fori nel telo di copertura del cassone, che aveva una misura non compatibile con quelle della centina), di cui chiedeva ed otteneva l'eliminazione. Avvenuta la quale ad opera della società venditrice, riceveva la consegna del mezzo nel giungo del 2003. Con citazione notificata il 17.9.2007 G A G, lamentando che le riparazioni avevano comportato un ritardo nella consegna del veicolo e un conseguente danno per i costi di noleggio d'un mezzo sostitutivo, conveniva in giudizio la Continental Trucks s.p.a. innanzi al Tribunale di Milano per ottenerne la condanna al risarcimento. Nel resistere in giudizio la società sollevava l'eccezione di prescrizione dell'azione, che il Tribunale accoglieva rigettando la domanda con sentenza n. 12143/10. L'appello proposto da G A G era respinto dalla Corte distrettuale di Milano con sentenza n. 3083/15 del 15.7.2015. Osservava detta Corte che sebbene all'acquirente competa. oltre alla garanzia edilizia degli artt. 1490 e ss. c.c., anche il rimedio generale contro l'inadempimento del contratto, nello specifico l'attore non aveva dedotto la violazione dell'obbligo di consegna entro un dato termine, né allegato che quest'ultimo fosse stato pattuito. Pertanto, l'omessa allegazione di un termine di consegna o, comunque, di un tempo entro cui questa sarebbe dovuta avvenire, era di per sé elemento che non poteva qualificare la domanda risarcitoria come fondata sul mero ritardo di consegna. Il quale ultimo era stato prospettato, dunque, quale conseguenza del tempo occorso per le riparazioni conseguenti ai vizi del bene venduto, e così quale ritardo nel conseguirne la disponibilità. Così prospettata, concludeva la Corte d'appello, l'azione ex art.1494 c.c. di risarcimento dei danni conseguenti a difetti della cosa doveva ritenersi soggetta al medesimo termine di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., nella specie spirato prima della notifica della citazione, poiché tra il primo (15.1.2004) ed il secondo (29.12.2005) atto stragiudiziale d'interruzione era decorso più di un anno. Quanto all'avvenuta eliminazione dei vizi, anche a voler ritenere (cosa che la Corte mostrava di escludere) che la riparazione effettuata dal venditore avesse implicato il riconoscimento del vizio, il carattere aggiuntivo e non sostitutivo di tale obbligazione rispetto a quelle oggetto della garanzia legale, secondo l'insegnamento di Cass. S.U. n. 13294/05, comportava che una volta eliminati i difetti veniva meno l'esigenza di non ostacolare il conseguimento del risultato che il compratore aveva diritto di ottenere, per cui la prescrizione riprendeva a decorrere secondo il termine originario stabilito dall'art. 1495 c.c. Osservava, infine, la Corte d'appello, su ulteriore motivo di gravame, che neppure poteva configurarsi una fattispecie di consegna aliud pro alio, in quanto i difetti allegati (presenza di alcuni fori nella centina e nel telone, nonché misura di quest'ultimo asseritamente non corrispondente a quella della centina e del veicolo) non determinavano né una differenza di genere né un'alterità tra il bene originariamente consegnato e quello richiesto, tant'è che lo stesso bene, una volta riparato, era poi entrato nella disponibilità dell'utilizzatore. Inoltre, i difetti che erano stati lamentati concernevano un accessorio dell'autocarro deputato alla sola protezione del carico dalle intemperie. Avverso detta sentenza G A G propone ricorso affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso la C.A.V.I. Diesel s.p.a., società incorporante la Continental Truck s.p.a.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 1490 e 1494 c.c., in rapporto al tema della qualificazione della domanda, avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, consistito nel ritardo con cui il veicolo è stato consegnato all'utilizzatore. Sostiene parte ricorrente che tale domanda non è causalmente ricollegabile a vizi o
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