Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2004, n. 11930
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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. D L M - Consigliere -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. M F A - Consigliere -
Dott. D M A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO POSTELEGRAFONICI anche come Gestione Commissariale Fondo Buonuscita per i lavoratori della Società Poste Italiane S.p.A. c/IPOST, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PARLA CONCETTA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 108/01 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, depositata 11 08/11/01 - R.G.N. 336/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 11/03/04 dal Consigliere Dott. A D M;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. O F, che ha concluso che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, accolga il ricorso per manifesta fondatezza con le conseguenti pronunce di legge.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza 10 ottobre/8 novembre 2001 n. 108, in accoglimento dell'appello dell'Ipost - Istituto Postelegrafonici, ha revocato il decreto ingiuntivo di pagamento n. 252/199 emesso dal locale giudice del lavoro per il pagamento di L.