Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2020, n. 00544

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2020, n. 00544
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00544
Data del deposito : 15 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27684/2017 R.G. proposto da P A, rappresentato e difeso dall'Avv. G G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Pisanelli, n. 4;

- ricorrente -

contro

N S;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 5901/2017 W3ì- depositata il 20 settembre 2017;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 dicembre 2019 dal Consigliere E I;
udito l'Avvocato G G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale I P, che ha concluso chiedendo l'accoglimento.

FATTI DI CAUSA

1. S N propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso in data 11/10/2013 dal Tribunale di Roma, su ricorso di A P, per il pagamento della somma di C 22.832,88, oltre interessi e spese. Nella contumacia dell'opposto, il Tribunale accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l'ingiungente alle spese del giudizio di opposizione.

2. Quest'ultimo propose appello deducendo la nullità dell'atto di citazione notificatogli il 16/12/2013 e la conseguente nullità di tutti gli atti del giudizio di primo grado e della sentenza;
chiese che, per l'effetto, fosse confermato l'opposto decreto ingiuntivo, in quanto divenuto irrevocabile. Rilevò infatti che la copia notificatagli dell'atto dì citazione in opposizione «presentava un evidente vuoto tra l'ultima e la penultima pagina» e che pertanto «era privo: della vocatio in ius;
dell'indicazione dell'ufficio giudiziario;
dell'indicazione della data di udienza;
dell'avvertenza concernente la costituzione in giudizio del convenuto-opposto;
delle conclusioni;
dei mezzi di prova richiesti».

3. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello ha rilevato che la nullità dell'atto di citazione in opposizione, bensì sussistente, doveva considerarsi sanata, con efficacia ex tunc, per effetto della proposizione dell'appello e che pertanto, esclusa l'irrevocabilità del provvedimento monitorio, occorreva entrare nel merito delle ragioni dell'opposizione, in tal senso richiamando precedente reso da questa Corte, in analoga fattispecie (sentenza n. 7885 del 28/3/2017). Nel merito, dunque, ritenuta solo parzialmente fondata l'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'appellato, S N, al pagamento in favore dell'appellante della somma di C 4.132,88, oltre interessi, compensando in parte le spese processuali del giudizio d'appello e condannando l'appellato al pagamento in favore dell'appellante della restante parte.

4. Avverso tale decisione A P propone ricorso per cassazione con unico mezzo. L'intimato non svolge difese nella presente sede. All'esito dell'adunanza camerale del 9/4/2019 il Collegio, con ordinanza dell'8/6/2019, n. 15545, ne ha disposto il rinvio a nuovo ruolo perché fosse trattata in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «falsa applicazione sotto un duplice profilo dell'art. 164, commi secondo e terzo, cod. proc. civ. e violazione dell'art. 647 cod. proc. civ.». Rileva in sintesi che, diversamente dal caso esaminato dal precedente di legittimità richiamato nella sentenza impugnata, la fattispecie in esame prospetta non già un semplice vizio della vocatio in ius (quale quello derivante dalla mera omessa indicazione della data d'udienza) ma la sua totale mancanza, con conseguente inapplicabilità della sanatoria ex art. 164 cod. proc. civ.. Si sarebbe dunque in presenza, secondo il ricorrente, di un atto di citazione non nullo ma assolutamente inesistente, difettando la pur minima riconducibilità allo schema previsto dalla legge per l'atto. Ne consegue, secondo tale tesi, la definitività ex art. 647 cod. proc. civ. del decreto ingiuntivo, da ritenersi come non opposto. Ciò tanto più deve affermarsi — sostiene il ricorrente — nel caso di specie nel quale si verte in tema di opposizione a decreto ingiuntivo. Osserva, inoltre, che ritenere sanabile la nullità dell'atto di citazione introduttivo anche attraverso la costituzione in appello comporta l'effetto pratico di rendere consigliabile all'opposto di ignorare la nullità e, effettuate le ricerche del caso, ove possibili, di costituirsi sempre e comunque, onde non perdere un grado di giudizio.

2. Il ricorso è infondato. Le questioni poste risultano, in tutti i risvolti dedotti, esaminate e decise dal richiamato precedente di Cass. n. 7885 del 2017 al quale questo Collegio intende prestare piena adesione, non essendo dal ricorrente proposte argomentazioni che possano indurre a un diverso opinamento.

2.1. Occorre premettere che solo alcuni dei contenuti di cui si deduce la mancanza nella copia dell'atto notificata all'opposto (copia cui, come noto, occorre aver riguardo, e non all'originale, ai fini della valutazione della validità dell'atto: v. e pluribus Cass. 06/10/2006, n. 21555;
11/02/2008, n. 3205;
13/09/2013, n. 20993) attengono alla vocatio in ius: segnatamente l'indicazione dell'ufficio giudiziario (art. 163, comma terzo, num. 1, cod. proc. civ.), l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione e l'invito a costituirsi nel termine e nelle forme ivi indicate, con avvertimento delle decadenze previste in caso di tardiva costituzione (art. 163, comma terzo, num. 7, cod. proc. civ.). Solo detti elementi, tra quelli cui è riferita la doglianza, sono infatti richiesti in funzione della attivazione del contraddittorio ed attengono pertanto a quella parte dell'atto di citazione il cui scopo, in conformità ai principi di cui agli artt. 24, secondo comma, Cost. e 101 cod. proc. civ., è mettere il convenuto in condizioni di difendersi e contraddire: scopo al quale è ovviamente preordinata anche la fase della notificazione, giusta quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 163 («L'atto di citazione ... è consegnato ... all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli art. 137 ss.»).

2.2. Non hanno invece tale funzione gli altri contenuti mancanti (conclusioni e indicazione dei mezzi di prova). Né ad essi può assegnarsi un ruolo indefettibile ai fini della minimale definizione del contenuto dell'azione proposta: c.d. editio actionis. In tal modo, come noto, si definisce quella parte dell'atto — anch'essa presidiata da sanzione di nullità, ma nei limitati casi di cui all'art. 164, comma quarto, cod. proc. civ. — nella quale si concreta l'esercizio dell'azione e che come tale vede come principale destinatario il giudice, sia nel senso che la giurisdizione civile contenziosa è condizionata alla proposizione di una domanda di parte, sia nel senso che il giudice deve essere messo in grado di emanare una pronuncia di merito che accerti l'esistenza o inesistenza del diritto fatto valere in giudizio. Secondo comune opinione a tale parte (e scopo) dell'atto di citazione concorrono gli elementi di cui ai nn. 2 (indicazione delle parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio), 3 (oggetto della domanda) e 4 (fatti ed elementi di diritto e conclusioni) dell'art. 163: questi ultimi però solo nella misura in cui servono per l'individuazione del diritto fatto valere in giudizio. Per converso (e in negativo) si suole invero assegnare sostanzialmente ai requisiti contenutistici di cui al n. 4, ove in concreto non essenziali all'individuazione del diritto fatto valere ín giudizio e del provvedimento giurisdizionale richiesto, un terzo scopo (così distinguendosi un terzo sotto-atto: c.d. preparatorio dell'udienza): quello cioè di far sì che il processo, quale serie di atti diffusa nel tempo e destinata a concludersi con la statuizione di merito del giudice, si svolga in modo ordinato, ragionevole e non alluvionale. Ebbene «non indispensabili» nel senso predetto debbono ritenersi nella specie le «conclusioni» mancanti nella copia notificata, il contrario non essendo nemmeno dedotto in ricorso e a tale valutazione comunque potendo giungersi sulla scorta del diretto esame del documento (cui questa Corte ha accesso trattandosi di questione processuale);
da esso può infatti evincersi che la copia notificata della citazione conteneva per intero la parte dedicata alle ragioni dell'opposizione oltre che naturalmente l'esatta indicazione degli estremi e del contenuto del decreto ingiuntivo opposto. Ne discende che nella specie a tale parte dell'atto (le conclusioni) può assegnarsi solo il rilievo che si è sopra definito «preparatorio dell'udienza». Deve invece escludersi che assuma rilievo, anche solo a detto limitato fine, l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti offerti in comunicazione, emergendo chiara dall'art. 183, comma sesto, num. 2, cod. proc. civ. l'opzione sistematica di non richiedere, ai fini dello svolgimento della udienza di trattazione, la preventiva indicazione dei mezzi di prova.
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