Cass. pen., sez. III, sentenza 23/12/2020, n. 37176
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA RECUPERO ROTTAMI S.R.L. avverso l'ordinanza del 07/12/2018 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere A A;sentite le conclusioni del PG, PASQUALE FIMIANI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al profilo impeditivo del sequestro e il rigetto del ricorso nel resto.RITENUTO IN FATTO 1.La Curatela del fallimento della società «Recupero Rottami S.r.l.» ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 07/12/2018 del Tribunale di Palermo che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del 09/11/2018 del medesimo Tribunale che aveva a sua volta rigettato la richiesta di restituzione dei beni sequestrati nell'ambito del procedimento iscritto a carico di terze persone per il reato di cui all'art. 260, d.lgs. n. 152 del 2006 (oggi 452-quaterdecies cod. pen.). 1.1.Con unico articolato motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., 452- quaterdecies cod. pen., 12-sexies, comma 4-bis, di. n. 306 del 1992 (ora 104- bis, comma 1-quater, disp. att. c.p.p.), 63 e 64, d.lgs. n. 159 del 2011, 1, comma 190, legge n. 228 del 2012, 11 preleggi al cod. civ., 125 cod. proc. pen. Deduce al riguardo: - il comma 4-bis dell'art. 12-sexies, dl. n. 306 del 1992 (oggi art. 104-bis, disp. att. c.p.p.), a seguito dell'interpolazione ad opera dell'art. 1, comma 190, legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 162 del 2017, così recitava: «Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai. casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti .di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;- si era allora posto il problema, variamente risolto dalla giurisprudenza di legittimità ma completamente negletto dal tribunale, se il richiamo alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 dovesse essere inteso in senso letterale (cioè alle sole disposizioni relative alla amministrazione e destinazione dei beni sequestrati) ovvero se consentisse l'applicazione dell'art. 55, d.lgs. n. 159 (relativo alla tutela dei terzi creditori in buona fede), anche ai sequestri funzionali alla cd. "confisca allargata", soluzione quest'ultima espressamente preferita dal ricorrente in base alla considerazione logica che il richiamo alle norme in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati deve essere necessariamente inteso come ricomprendente le norme dettate in tema di tutektdei terzi;- la questione è stata definitivamente risolta dal legislatore che, con legge n. 161 del 2017 (art. 31, comma 1, lett. e), ha modificato il comma 4-bis dell'art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992, nel modo che segue: «Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi 1 e 2-ter del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;- sennonché, il sequestro è stato adottato dal PM il 26 luglio 2012 e convalidato dal GIP il 3 agosto 2012, addirittura prima che la legge n. 190 del 2012 modificasse l'art. 12-sexies, comma 4-bis, d.l. n. 306 del 1992, cui il Tribunale ha fatto riferimento nel rigettare l'appello;- l'art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 199, non contemplava, all'epoca di consumazione del reato, il delitto di cui all'art. 260, d.lgs. n. 152 del 2006, che vi sarebbe stato nominativamente inserito solo dall'art. 1, comma 3, legge n. 68 del 2015, né conteneva un rinvio mobile all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel cui corpo il reato in questione era stato inserito dalla legge 13 agosto 2010 n. 136;- benchè, insomma, all'epoca del fatto l'art. 260, d.lgs. n. 152 del 2006 comparisse nell'elenco dei reati individuati dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., esso non lo era in quello dei reati per i quali l'art. 12-sexies, comma 4-bis, d.l. n. 306 del 1992, consentiva il sequestro finalizzato alla confisca.
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