Cass. civ., sez. II, sentenza 31/08/2023, n. 25521
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In tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni; occorre, invece, la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata.
In tema d'interpretazione del testamento, qualora dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del testatore e la portata della disposizione, l'interprete può, in via sussidiaria, ricorrere alla valutazione di elementi estrinseci alla scheda testamentaria, seppure sempre riferibili al disponente, quali ad esempio, la sua cultura, la mentalità, il suo ambiente di vita e le sue condizioni fisiche.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 26750/2017 Numero sezionale 2367/2022 Numero di raccolta generale 25521/2023 Data pubblicazione 31/08/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: Oggetto LORENZO ORILIA - Presidente - SUCCESSIONI PATRIZIA P - Consigliere rel. - GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere - Ud. 22/11/2022 - PU ANTONIO SCARPA - Consigliere - R.G.N. 26750/2017 MAURO CRISCUOLO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26750-2017 proposto da: R ERICO in proprio e quale rappresentante di R M, elettivamente domiciliato in Roma, via G. B. Tiepolo, 4, presso lo studio dell'avv. G S dal quale è rappresentato e difeso con gli avv. S M e L M, con indicazione degli indirizzi pec;
- ricorrente -
contro
R B, elettivamente domiciliata in Roma, via Dardanelli n. 15, presso lo studio dell'avv. F P, rappresentata e difesa dagli avv. F M e R V, con indicazione degli indirizzi pec;
Numero registro generale 26750/2017 Numero sezionale 2367/2022 Numero di raccolta generale 25521/2023 Data pubblicazione 31/08/2023
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2548/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 22/11/2022 dal consigliere PATRIZIA P;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale C M che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato in data 16/12/2005, B R convenne in giudizio i fratelli E e M, chiedendo l'annullamento per dolo o, in subordine, per errore del testamento olografo con cui il padre aveva lasciato alcuni beni a lei e tutto il patrimonio residuo ai due fratelli convenuti;
in conseguenza, chiese quindi l'apertura della successione legittima e la divisione del patrimonio in tre quote uguali. Per quel che qui rileva, costituendosi, i fratelli affermarono di essere disposti ad addivenire, in via transattiva, alla divisione bonaria del patrimonio in tre quote uguali. Con sentenza n.844/2013, il Tribunale di Vicenza annullò per dolo il testamento impugnato perché ritenne che i convenuti non si fossero opposti tempestivamente alla domanda, avendone chiesto il rigetto soltanto tardivamente;
dichiarò che l'eredità dovesse essere devoluta per legge con divisione in tre quote di pari valore e compensò interamente le spese.
2. Con sentenza n. 2548/2016, la Corte d'appello, rigettando l'impugnazione di E e M Richetti e accogliendo l'appello incidentale di B, riformò la sentenza di primo grado soltanto quanto alla statuizione sulle spese, che pose a carico dei fratelli convenuti;
confermò per il resto la decisione con la stessa motivazione, Ric. 2017 n. 26750 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -2- Numero registro generale 26750/2017 Numero sezionale 2367/2022 Numero di raccolta generale 25521/2023 Data pubblicazione 31/08/2023 ritenendo esplicitamente che nelle memorie ex 183 cod. proc. civ. i convenuti avessero «formulato una nuova domanda» inammissibile;
sostenne che perciò non fosse necessaria alcuna istruttoria perché il comportamento processuale può costituire unica fonte di convincimento del giudice e in ogni caso perché lo stesso testatore aveva riportato di aver ricevuto pressioni e i convenuti erano a lui molto vicini ed era presumibile avessero esercitato questa pressione;
ritenne altresì fatto rilevante e dimostrativo che essi avessero accettato di dividere in tre il patrimonio ereditario, evidentemente così riconoscendo «l'ingiustizia» della disposizione testamentaria.
3. Avverso questa sentenza E R, in proprio e quale procuratore della sorella M ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a sette motivi, a cui B R ha resistito con controricorso. Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell'art. 23, co. 8 bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2020, la causa è stata trattata con la procedura camerale. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, E e M Richetti hanno lamentato, in riferimento al n. 3 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. per avere la Corte d'appello interpretato erroneamente gli atti ritenendo manifestata, in comparsa, l'adesione alla domanda proposta dalla attrice;
in particolare, la Corte d'appello avrebbe valorizzato soltanto le conclusioni contenute nella comparsa di risposta, senza considerare né la parte motiva, né il contegno delle parti;
richiamano in proposito il contenuto della comparsa di costituzione, in cui avrebbero Ric. 2017 n. 26750 sez. S2 - ud. 22-11-2022 -3- Numero registro generale 26750/2017 Numero sezionale 2367/2022 Numero di raccolta generale 25521/2023 Data pubblicazione 31/08/2023 manifestato la loro adesione ad una divisione in tre parti soltanto al fine di pervenire ad una bonaria soluzione della vertenza.
1.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno denunziato la nullità della sentenza e del procedimento, in riferimento al n. 4 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 112, 163, 167, e 183 cod. proc. civ.: la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto domanda nuova la mera richiesta di rigetto delle pretese degli attori, come formulata con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ. e avrebbe perciò sovrapposto i concetti di non contestazione e di domanda nuova;
interpretando correttamente le loro difese, avrebbe invece dovuto respingere la domanda perché priva di fondamento.
1.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti hanno censurato la sentenza, in riferimento al n. 4 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto provati per non contestazione fatti non allegati specificamente dalla controparte ed estranei alla loro sfera di conoscenza e, altresì, fondata per non contestazione tutta l'avversa prospettazione della domanda, anche in diritto;
hanno rilevato che la non contestazione non può riguardare gli istituti giuridici e che nel caso in esame occorreva la prova dei presupposti di legge per l'annullamento, essendo insufficiente il richiamo ad asserite «pressioni di terzi».
1.4. Con il quarto motivo, E e M Richetti hanno pure censurato la sentenza prospettando la questione della contestazione della domanda in riferimento al n. 5 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ.: la Corte d'appello avrebbe ravvisato la non contestazione, senza considerare che essi avevano rilevato l'assenza di qualsivoglia elemento identificativo del dolo;
la Corte territoriale avrebbe dovuto