Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 03/10/2019, n. 24774

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La definizione concordata della lite fiscale, prevista dall'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 e dall'art. 16 della l. n. 289 del 2002, ha natura deflattiva delle liti e non incide in alcun modo sul contenuto e la portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate che conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi Inps a percentuale sul maggior reddito; ne consegue che il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell'obbligato, e dunque dall'offerta di prove di segno contrario, e che in assenza di contestazione i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 03/10/2019, n. 24774
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24774
Data del deposito : 3 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

03 OTT. 2019 AULA 'B' 4/1 9 Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 3928/2016 Cron. 24776 Presidente Dott. ENRICA D'ANTONIO Consigliere Rep. Dott. ROSSANA MANCINO Ud. 27/06/2019 Rel. Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE CC Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3928-2016 proposto da: ME RA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato VALERIO CIONI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO GIOVANNINI, LUIGI PIERGIUSEPPE MURCIANO;
- ricorrente

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 2019 C. F. 80078750587, in persona del suo Presidente e 2429 legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale Società di mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA LELIO MARITATO;
- controricorrente avversO la sentenza n. 760/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/11/2015 R.G.N. 914/2014. PROC. nr. 3928-2016 FATTO RILEVATO CHE:

1. Il Tribunale di Livorno accoglieva il ricorso di FR IN avverso l'avviso di addebito INPS relativo ai contributi a percentuale omessi in relazione al maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate;

2. la Corte di appello di Firenze, con sentenza nr. 760 del 2015, accoglieva il gravame dell'INPS (e della S.C.C.I.) e, per l'effetto, respingeva l'opposizione proposta da FR NI avverso l'avviso di addebito;

2.1. in estrema sintesi, a fondamento del decisum, la Corte territoriale ha ritenuto dovuta la contribuzione sul maggior reddito, come definitivamente accertato a seguito della definizione agevolata ex art. 39, comma 12, DL nr. 98 del 2011, che determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione avverso l'avviso di accertamento tributario» ed esclude qualsiasi contestazione (del maggior reddito, appunto) anche ai fini della determinazione dell'entità dei contributi dovuti;

3. ha proposto ricorso per cassazione, FR NI, fondato su un unico motivo;

4. hanno resistito, con controricorso, l'INPS e la SCCI;
DIRITTO CONSIDERATO CHE:

1. con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 12, d.l. nr. 98/2011 e dell'art. 46, d.lgs. n. 546/1992 ed imputa alla Corte territoriale di aver ritenuto rilevante, ai fini della prova del credito vantato dall'INPS per omessa contribuzione, il maggior reddito accertato a carico della ricorrente in sede fiscale e divenuto definitivo nella sua entità per essere stato il contenzioso definito con l'adesione al condono della ricorrente, non considerando, invece, che la pronunzia di cessazione della materia del contendere che definisce il giudizio di impugnazione dell'accertamento tributario a seguito dell'adesione alla definizione agevolata dell'interessato determina il venir meno dell'efficacia dell'atto amministrativo (avviso di accertamento) oggetto del contendere, dovendosi pertanto escludere l'idoneità del maggior reddito ivi asseverato a rilevare come base imponibile per il ricalcolo dei contributi previdenziali dovuti dall'interessato stesso;

2. il motivo è infondato;

3. si pone questione circa gli effetti della definizione concordata della lite tributaria sull'obbligazione contributiva previdenziale e dell'esito dell'accertamento da cui è

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