Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/06/2008, n. 17441
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Nel giudizio disciplinare a carico di un avvocato, atteso che, per effetto della modifica dell'art. 653 cod. proc. pen. operata dall'art. 1 della legge n. 97 del 2001, l'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione non è più limitata a quella dibattimentale ed è stata estesa, oltre alle ipotesi di assoluzione perché "il fatto non sussiste" e "l'imputato non l'ha commesso", a quella del "fatto non costituisce reato", qualora l'addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale, si impone, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale, potendo dipendere dalla definizione di quest'ultimo la decisione del procedimento disciplinare; invece, tale sospensione, non deve essere disposta nel caso in cui l'organo disciplinare proceda in ordine a fatti e comportamenti che prescindono e si distinguono da quelli oggetto dell'imputazione in sede penale.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. S S - Presidente di Sezione -
Dott. P R - Presidente di Sezione -
Dott. F F M - Consigliere -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. C F - Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P S A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BABUINO 181, presso lo studio dell'avvocato C D, rapp.to e difeso dall'Avv. DE MONTIS ELIO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAGLIARI, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;
- intimati -
avverso la decisione n. 175/07 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 08/11/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/08 dal Consigliere Dott. A S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la decisione ora impugnata per cassazione il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso proposto dall'avv. P avverso la decisione con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari gli aveva inflitto la sanzione della cancellazione dall'Albo e confermato la sospensione cautelare già in corso. In particolare,