Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2022, n. 01166

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2022, n. 01166
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01166
Data del deposito : 17 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 31064-2019 proposto da: C E C, rappresentato e difeso dagli avvocati S T, B M e P Z, e domiciliato in Roma presso lo Studio dei medesimi, Piazza Mazzini n. 27;
-ricorrente-

contro

AIG EUROPE SA - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'I, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati D M M e M D, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo Studio dei medesimi, via dei Due Macelli, n. 66 -controricorrente - 2£62) e nei confronti di Veg5 ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'I, in persona del rappresentante legale p.t., rappresen- tata e difesa dagli avvocati D M M e M D, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo Studio dei medesimi, via dei Due Macelli, n. 66 -controricorrente - avverso la sentenza n. 3095/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata in data 11

LUGLIO

2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. M G;
udite le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del Sostituto procuratore G B N, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

E C C, all'epoca dei fatti membro del Consiglio di Amministra- zione e Presidente del Comitato per il Controllo e i Rischi di Teleconn Italia, si rivolgeva ad AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia ed a Zurich Insurance PLC, coassicuratrici, rispettivamente, per le quote del 60% e del 40%, per essere dalle stesse indennizzato, nella veste di soggetto assicurato dalla polizza stipulata da Telecom Italia, delle spese legali sopportate per la sua difesa in relazione ad alcuni procedimenti che lo avevano coinvolto: i) quello attivato dalla CONSOB - che gli imputava di aver violato la disposizione dell'art. 187 bis, comma 1, lettera b), del d.lgs. 58/1998, per aver divulgato, nel corso di un'intervista rilasciata al Messaggero, informazioni privilegiate - per il quale chiedeva un indennizzo di euro 124.196,00;
ii) quello svoltosi dinanzi al Tar Lazio per l'annullamento della delibera Consob n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni am- ministrative e istituzione dell'Ufficio Sanzioni amministrative, per il quale la ri- chiesta di indennizzo ammontava ad euro 58.198,72;
iii) quello dinanzi al Tribu- nale penale di Roma per il reato di cui agli artt. 110, 11 c.p.v., c.p., 184, comma 1, lett. b d.lgs. n. 58/1998, ove si erano costituite parti civili tanto Telecom Italia quanto la Consob, per cui domandava euro 193.232,00.Fallito ogni tentativo di ottenere in via stragiudiziale quanto richiesto, E C C citava, dinanzi al Tribunale di Milano, le evocate compagnie coassicuratrici, le quali, costituitesi in giudizio, eccepivano, preliminarmente, l'inoperatività della copertura assicurativa, per non essere i procedimenti subiti dall'attore funzionalmente collegati a fatti gestionali nella sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione e di Presidente del Comitato per il Controllo e i Rischi di Telecom Italia, nonché la prescrizione del diritto invocato;
assumevano che l'attore avrebbe dovuto chiedere il preventivo assenso delle Compagnie e aggiungevano che egli aveva perduto il diritto all'indennizzo, non avendolo chie- sto nei termini di cui all'art. 1915 c.c. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 11136/2017, rigettava la domanda dell'attore e lo condannava al pagamento delle spese di lite, ritenendo che il fatto illecito dal quale avevano avuto origine le spese legali, oggetto della richie- sta di indennizzo, non fosse ricompreso tra quelli previsti dalla lettera R) del contratto di assicurazione, riguardanti esclusivamente le condotte, anche di na- tura illecita, poste in essere dagli amministratori per conto e nell'interesse di Telecom Italia. Nell'intervista rilasciata telefonicamente al Messaggero, Elio Co- simo Catania aveva agito nella veste di amministratore, avendo divulgato infor- mazioni che aveva appreso proprio in ragione di tale sua carica — relative alla necessità di un aumento di capitale di Telecom Italia, per deliberare il quale si diceva che era stata organizzata una cena tra B, presidente, all'epoca, del CdA, con i consiglieri di Telecom Italia, e di una svalutazione dell'avviamento iscritto nel bilancio consolidato in misura prossima a due miliardi di euro - ma non aveva operato per conto della Telecom, come comprovato tanto dal fatto che, subito dopo l'intervista, Telecom era stata costretta a smentire, con un comunicato, che fosse all'ordine del giorno un aumento del capitale sociale, allo scopo di arginare l'andamento negativo del titolo che numerose agenzie di stampa avevano posto in relazione con l'ipotesi di ricapitalizzazione adombrata nell'articolo pubblicato dal Messaggero, quanto da ciò che era emerso dalla tra- scrizione dell'intervista telefonica: suggerimenti e moniti rivolti da E C C al giornalista su quanto non era opportuno venisse pubblicato e richieste di favori personali.E C C impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Corte d'Appello di Milano: i) sostenendo che la clausola R, parte II della , polizza, contenente le definizioni, avrebbe determinato una limitazione della re- sponsabilità a favore delle assicuratrici, giacché andava letta in combinato di- sposto con quanto previsto dalla parte I, destinata a determinare l'oggetto dell'assicurazione, e, pertanto, avrebbe dovuto essere approvata specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.;
ii) lamentando che il Tribunale non avesse colto il significato dell'espressione "per conto o nell'interesse del con- traente" e non avesse tenuto conto dell'intera conversazione intercorsa con il giornalista, dalla quale, a suo avviso, traspariva una personale attenzione per l'andamento della società;
iii) invocando l'interpretazione della clausola R a fa- vore dell'assicurato, ex artt. 1370 e 1375 c.c., in considerazione dell'art. 166 del Codice delle assicurazioni, secondo cui il contratto va redatto in modo chiaro ed esauriente, e degli artt. 5 e 31 del regolamento ISVAP del 16 ottobre 2006 n.

5. Le appellate escludevano che la polizza fosse standardizzata, negavano che dovesse essere trovare applicazione l'art. 1341 c.c., non essendo Telecom un contraente debole, sostenevano che la clausola R non contenesse una limitazione di responsabilità, bensì delimitasse l'oggetto del contratto. La Corte d'Appello di Milano, con la decisione n. 3095/2019, oggetto dell'odierno ricorso, riteneva che E C C non avesse fornito la prova, su di lui incombente, della mancata predisposizione unilaterale della po- lizza e che, al contrario, emergessero proprio dal contratto univoci indizi di segno contrario;
negava che la clausola R contenesse una limitazione della responsa- bilità in favore delle compagnie assicuratrici, trattandosi di una clausola volta a delimitare l'oggetto del contratto;
escludeva che il Tribunale avesse male inter- . pretato la suddetta clausola e che essa avesse un contenuto ambiguo;
riteneva dimostrato, proprio tramite la trascrizione della conversazione tehefonica solleci- tata dal giornalista, che l'appellante non avesse agito per scopi riconducibili alla carica, ma nella piena consapevolezza di violare i doveri di riservatezza e di fedeltà che il ruolo gli imponeva, e addirittura che avesse operato in contrasto con gli interessi della società;
infine, escludeva che il giudice di prime cure avesse sovrapposto erroneamente l'assicurazione per conto di chi spetta al con- tratto a favore di terzo, giacché il Tribunale si era limitato ad osservare che l'attore non aveva agito nell'interesse della società, del cui consiglio di ammini- strazione faceva parte, ma non al fine di identificare l'interesse del contraente alla stipulazione del contratto, bensì per sottolineare che l'interesse della società non potesse spingersi, pure in presenza di un contratto per conto altrui, ad assicurare protezione ad un amministratore che avesse agito al di fuori dell'eser- cizio delle sue funzioni, rappresentando l'agire in funzione della carica o comun- que al fine di tutelare l'interesse della mandante elemento costitutivo della tipo- logia contrattuale oggetto della controversia. E C C ricorre, avvalendosi di cinque motivi, illustrati con me- moria, per la cassazione della suddetta sentenza. Resistono con controricorso AIG Europe SPA e Zurich Insurance Public Lime- mited Company. Il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore, dott. G B N, ha chiesto il rigetto del ricorso. Si dà preliminarmente atto che, per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte avrebbe dovuto procedere in Camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difen- sori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. Tuttavia, essendo sopravvenuto l'art. 7, comma 2, del d.l. n. 121 del 2021, la trattazione in udienza pubblica è divenuta effettiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 2697- 2729, 1341, commi 1 e 2, c.c. nonché degli artt. 166, 185 e 187 del d.lgs. 209/2005, in relazione al disposto dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il motivo investe la statuizione con cui la Corte territoriale ha escluso che il contratto di assicurazione fosse standardizzato, in ragione della presenza di «clausole che, in quanto intese ad estendere o circoscrivere la copertura a diri- genti e manager di Telecom Italia SPA in relazione a specifiche condizioni sog- gettive dei medesimi (...) rivelano piuttosto la esistenza di una contrattazione a monte, atta a soddisfare specifiche esigenze della contraente, con la conse- guenza che proprio dal contratto emergono semmai univoci indizi di segno con- trario alla prospettazione dell'appellante, per vero difficilmente sostenibile anche alla luce delle qualità (soggettive ed oggettive) della contraente».
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