Cass. civ., sez. II, ordinanza 02/05/2024, n. 11777

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Ordinanza
2 maggio 2024
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Ordinanza
2 maggio 2024

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Poiché fra i termini per i quali l'art. 1 della l. n. 742 del 1969 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della l. n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 02/05/2024, n. 11777
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11777
Data del deposito : 2 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 2060/2023 Numero sezionale 1068/2024 Numero di raccolta generale 11777/2024 Data pubblicazione 02/05/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: EQUA LORENZO ORILIA Presidente RIPARAZIONE MAURO MOCCI Consigliere-Rel. Ad.05/04/2024 CC MARIO BERTUZZI Consigliere ANTONIO MONDINI Consigliere CRISTINA AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2060/2023 R.G. proposto da: NN AN, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GAGLIARDI ROBERTO ([...]) -ricorrente-

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente e ricorrente incidentale- Numero registro generale 2060/2023 Numero sezionale 1068/2024 Numero di raccolta generale 11777/2024 avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 792/2022 Data pubblicazione 02/05/2024 depositato il 27/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI.

FATTI DI CAUSA

CO IO domandò alla Corte d'appello di Messina la corresponsione di un equo indennizzo, ai sensi della legge n. 689/1981, assumendo l'irragionevole durata del giudizio relativo al risarcimento dei danni conseguenti ad un illecito trattamento dei propri dati personali. Il giudice adito dichiarò l'inammissibilità del ricorso sostanzialmente per il mancato esperimento dei rimedi preventivi rispetto al processo di cassazione, quello per il quale erano stati superati i limiti ragionevoli. La conseguente opposizione ex art. 5 ter l. n. 89/01 proposta dal IO fu respinta dalla Corte d'appello di Messina, sulla considerazione che il giudizio di cassazione aveva avuto inizio il 5 gennaio 2017, dopo l'entrata in vigore della modifica della legge Pinto riguardante l'introduzione dei rimedi preventivi. Ricorre per cassazione il IO con tre motivi, illustrati da successiva memoria. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso, svolgendo altresì quattro motivi di ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Corte deve esaminare – per ragioni di priorità logica – il ricorso incidentale della difesa erariale, articolato su quattro motivi, che s'imperniano sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 89/01, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. In particolare, si censura l'applicabilità della sospensione dei termini per il periodo feriale al termine decadenziale, di natura sostanziale. Si aggiunge 2 di 7 Numero registro generale 2060/2023 Numero sezionale 1068/2024 che, qualora il termine fosse da considerarsi processuale, dovrebbe Numero di raccolta generale 11777/2024 essere ammesso il ricorso alla mediazione. Il periodo feriale non Data pubblicazione 02/05/2024 sarebbe neppure applicabile al termine semestrale e vi sarebbe altresì spazio per la “mediazione facoltativa”. Il ricorso incidentale è inammissibile, ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c. (cfr. sulla formula definitoria, Cass. SSUU 7155/2017).

1.1. La giurisprudenza di questa Suprema Corte, con un orientamento assolutamente costante, ha affermato che, poiché fra i termini per i quali l'art. 1 della l. n. 742 del 1969 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della l. n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa

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