Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2023, n. 6605

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In materia di "condono tombale", l'Erario può accertare i crediti da agevolazione esposti dal contribuente nella dichiarazione, in quanto il condono - avendo come scopo il recupero di risorse finanziarie e la riduzione del contenzioso e non già l'accertamento dell'imponibile - elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti all'eventuale contestazione da parte dell'Ufficio.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2023, n. 6605
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6605
Data del deposito : 6 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



1. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Sez. V di questa Corte, n. 720 del 2019, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria della Regione Toscana n. 34 del 2010, per mancata prova della notifica (omesso deposito dell'avviso di ricevimento necessario a dimostrare il perfezionamento della notificazione), deducendo di aver riattivato tempestivamente, dopo una prima notifica non andata a buon fine, il procedimento notificatorio tramite ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla consegna dell'atto, a mani proprie del destinatario S. P., in data 10 novembre 2011 e di aver prodotto la relata di notifica del ricorso nel fascicolo depositato dinanzi alla Corte.



2. Con il ricorso originario (dichiarato inammissibile con l'ordinanza oggi impugnata), l'Agenzia delle Entrate aveva denunciato, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ., la violazione dell'art. 9, commi 9 e 10 della l. n. 289 del 2002, non essendo il condono intervenuto nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, preclusivo della possibilità di verificare la spettanza dei crediti risultanti dalle dichiarazioni e l'eventuale indebito rimborso degli stessi al contribuente. Invero, il ricorso del contribuente avverso l'atto di accertamento dell'Agenzia, avente ad oggetto il recupero del rimborso i.v.a. già disposto, è stato accolto sia in primo grado sia in grado di appello - in primo grado affermandosi che le cessioni dei beni effettuate a bordo delle navi, connesse all'attività del contribuente, fossero operazioni non imponibili ai fini i.v.a. ai sensi dell'art. 8bis del d.P.R. n. 633 del 1972 ed in secondo grado accogliendosi l'eccezione pregiudiziale relativa all'intervenuto condono.



3. S. P. non si è costituito.



4. Il procedimento, fissato all'adunanza camerale del 4 marzo 2021, è stato rinviato con l'assegnazione di un termine per la rinnovazione della notifica del ricorso, di cui è stata rilevata la nullità perché effettuata al contribuente nel luogo di residenza e non al suo procuratore domiciliatario.



5. La Procura Generale presso la Cassazione ha depositato le conclusioni scritte, con cui ha chiesto accogliersi il ricorso.



6. L'udienza pubblica del 1° febbraio 2023, in virtù della proroga, da parte dell'art. 8 del d.l. n. n. 198 del 2022, della disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020, e 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, si è celebrata senza la partecipazione delle parti, in assenza della loro rituale e tempestiva richiesta.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1.In via preliminare deve osservarsi che il contraddittorio è ritualmente instaurato, atteso che la notifica della presente impugnazione è stata eseguita direttamente dall'Avvocatura dello Stato a mezzo posta ai sensi dell'art. 55 della l. n. 69 del 2009 e si è perfezionata in data 10 aprile 2019. Va evidenziato che dalla cartolina di ricezione in atti risulta che l'atto è stato consegnato alla parte S. P. personalmente.



1.1. Occorre precisare che S. P. non si è costituito nel giudizio di cassazione, all'esito del quale è stata emessa l'ordinanza oggi impugnata, per cui la notifica dell'atto introduttivo della revocazione non poteva essere effettuata presso il procuratore costituito ai sensi degli artt. 330 e 170 cod.proc.civ. (v. in questo senso Sez. U, n. 10817 del 29/04/2008, Rv. 603086- 01, che, partendo proprio dalla premessa che la regola di cui all'art. 330, primo comma, ultimo periodo, cod.proc.civ., è applicabile alla sola parte costituita nel precedente grado di giudizio, ha affermato che la notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l'atto, pur se viziato, poichè eseguito al

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