Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2023, n. 01655
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P V, nato 02/02/1985 a Napoli avverso l'ordinanza in data 10/12/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M R;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria presentata dal difensore del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10/12/2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha revocato la sospensione del processo a carico di V P, disposta a seguito di messa alla prova, e ha proceduto oltre nel dibattimento.
2. Ha presentato ricorso P tramite il suo difensore. CZ 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 464-octies e 127 cod. proc. pen., in quanto la revoca della messa alla prova non era stata disposta all'esito di udienza appositamente fissata con previa notifica alle parti ex art. 127 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 168-quater cod. pen., per illogicità e mancanza di motivazione, in quanto era stato dato rilievo all'anticipazione della fine del programma, non costituente elemento idoneo a giustificare la
udita la relazione svolta dal consigliere M R;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria presentata dal difensore del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10/12/2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha revocato la sospensione del processo a carico di V P, disposta a seguito di messa alla prova, e ha proceduto oltre nel dibattimento.
2. Ha presentato ricorso P tramite il suo difensore. CZ 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 464-octies e 127 cod. proc. pen., in quanto la revoca della messa alla prova non era stata disposta all'esito di udienza appositamente fissata con previa notifica alle parti ex art. 127 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 168-quater cod. pen., per illogicità e mancanza di motivazione, in quanto era stato dato rilievo all'anticipazione della fine del programma, non costituente elemento idoneo a giustificare la
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