Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2018, n. 47012

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2018, n. 47012
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47012
Data del deposito : 16 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Brescia nel procedimento penale nei confronti di R M, nato a Bussolengo il 26/10/1979 avverso l'ordinanza del 21/02/2018 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere E G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P C, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito per l'indagato l'avv. T che ha concluso chiedendo l'inammissibilità/rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.- Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Brescia ricorre per l'annullamento dell'ordinanza, emessa in data 21/02/2018, ex art. 309 cod.proc.pen., con cui il Tribunale di Brescia ha annullato l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia, nei confronti di M R e ne ordinava l'immediata liberazione.

1.1. All'indagato R sono contestati, come da imputazione cautelare, i reati di cui all'art. 3 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione fraudolenta mediante artifici) e art. 11 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta), commessi in qualità di amministratore unico, dal dicembre 2005 all'ottobre 2010, della società S.I.I. Società Investimenti Italia srl, per avere, attraverso una serie di operazioni societarie fraudolente e una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, indicato nelle dichiarazioni dei redditi deli anni 2009-2010, elementi attivi per un ammontare inferiore al reale così sottraendoli alla tassazione, in relazione alla vendita del complesso immobiliare Villa Ansaldi, situata a Sirmione (capo a), nonché del reato di cui all'art. 11 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per avere, nella medesima qualità e in concorso con Bergamini Tiziana, compiuto atti fraudolenti, al fine di sottrarre i beni alla procedura di recupero del credito dell'erario, avendo posto in essere, la Bergamini, in data 15/12/2015, in atto di scissione parziale e proporzionale con trasferimento del patrimonio ad altra società (Veneta Investimenti srl), riconducibile alla medesima indagata, con esclusione dei debiti tributari, seguito in data 28/04/2016, da atto di cessione dell'intero capitale sociale a prezzo irrisorio (C 200,00) e della legale rappresentanza a persona pregiudicata, per reati in materia economica e riciclaggio, che avviava la procedura di liquidazione, reati rispetto ai quali il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia aveva ravvisato i gravi indizi di colpevolezza ed ha applicato nei confronti del R la misura della custodia in carcere, con ordinanza in data 26 gennaio 2018 in esito ad accoglimento di una rinnovata richiesta di applicazione della misura del Pubblico Ministero fondata sulle dichiarazioni di C S, coindagato, dichiarazioni rese da costui in sede di presentazione spontanea ex art. 374 cod.proc.pen.

1.2. Il Tribunale cautelare, con l'ordinanza impugnata, ha annullato il provvedimento applicativo della misura cautelare perché fondato su dichiarazioni che ha ritenuto inutilizzabili. Ha argomentato, il Tribunale, che erano tali quelle rese da C S, persona coindagata nel reato di cui al capo c), in data 13 novembre 2017 al Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Brescia, titolare delle indagini, a seguito di presentazione spontanee ex art. 374 cod.proc.pen. perché rese in assenza di difensore e di avvertimenti di legge. Secondo i giudici della cautela, l'interpretazione letterale e sistematica della norma, all'interno della disciplina delle garanzie a tutela dell'indagato, comporterebbe che qualora l'organo inquirente intenda accogliere dichiarazioni spontanee da chi è già indagato per un fatto determinato, debba farlo nelle forme dell'interrogatorio alla presenza del difensore e previo avvertimento sulle conseguenze di legge. Nel caso in cui l'inquirente non proceda con le predette modalità, le dichiarazioni raccolte sarebbero in assoluto inutilizzabili a fini probatori e cautelari, nei confronti del dichiarante e, a maggior ragione, di eventuali coindagati, potendo al più costituire spunti investigativi per ulteriori indagini. Diversamente ritenendo le dichiarazioni, assunte in assenza del difensore e degli avvertimenti ex art. 64 cod.proc.pen., utilizzabili processualmente si creerebbe un vulnus nel sistema delle garanzie difensive. In conclusione, alla raccolta delle dichiarazioni spontanee senza formalità da parte di persona già indagata conseguirebbe l'inutilizzabilità delle stesse. 2.
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