Cass. civ., SS.UU., ordinanza 21/12/2021, n. 40953
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In materia di pubblico impiego privatizzato, competono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017, dovendo intendersi per controversie "relative all'assunzione" del personale, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche quelle per le quali non è prevista alcuna procedura concorsuale, bensì esclusivamente un percorso assunzionale che, come nella specie, riguardi dipendenti già reclutati a tempo determinato mediante procedure concorsuali, nell'ambito del quale la P.A., attualizzata la programmazione del fabbisogno nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, ed esercitata la facoltà di far luogo alla stabilizzazione, deve soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, senza, quindi, esercitare alcun pubblico potere.
Sul provvedimento
Testo completo
4095312 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Primo Presidente PIETRO CURZIO REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIACOMO TRAVAGLINO Presidente di Sezione GIURISDIZIONE - Presidente di Sezione STABILIZZAZIONE MARIA ACIERNO SOCIETÀ IN Consigliere A GUSTI HOUSE CHIARA GRAZIOSI Consigliere Ud. 28/09/2021 CC Consigliere GUIDO MERCOLINO Cron. 40953 R.G.N. 4444/2021 Consigliere - Rel. CATERINA MTA MNA FSCHI Consigliere C.U. Consigliere E V ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 4444/2021 proposto da: M C e P D L, rappresentati e difesi dall'avvocato A S;
ricorrenti -
contro
REGIONE EMILIA RNA, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO PIZZOFERRATO;
а controricorrente - NICOLA MARZO
- intimato -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio R.G. n. 49/2019 pendente al TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA RNA - BOLOGNA;
Ric. 2021 n. 4444 Sez. Un. - ud. 28-09-2021 395/21 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere CATERINA MTA;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale RITA SANLORENZO, che visto l'art. 380 ter cpc, ha chiesto che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite voglia affermare la giurisdizione del Giudice ordinario.
Fatti di causa
1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Massimo Caporale e Paola De Luca, che avevano svolto dal 2007 la propria attività lavorativa a favore della Regione Emilia Romagna con contratti di lavoro flessibile e dal 2010 con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, all'esito di procedura concorsuale per titoli ed esami, con contratti a tempo determinato per la società partecipata in house Ervet S.p.A. (anche se l'attività era stata sempre "per conto di e presso la Regione"), impugnavano la determinazione della Regione Emilia Romagna con la quale erano stati esclusi dalla procedura di stabilizzazione disposta con avviso n. 2290/2018 in applicazione della L.R. n. 25/2017 a sua volta applicativa dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017. A seguito dell'atto di opposizione della Regione, il giudizio era stato trasposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna.
2. Nello specifico i ricorrenti, sul presupposto di possedere i requisiti richiesti dall'avviso pubblico, avevano formulato (dapprima in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e quindi innanzi al Tar), i seguenti motivi di opposizione all'esclusione dalla procedura di stabilizzazione (si trattava di una procedura di stabilizzazione di personale non dirigenziale assunto a tempo determinato da apposte graduatorie): sussisteva sostanzialmente un rapporto di pubblico impiego privatizzato, ancorché precario;
- tale rapporto, pur se scisso tra rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente privato (peraltro totalmente posseduto dalla mano pubblica regionale) e rapporto di servizio alle dirette dipendenze degli uffici regionali e presso la sede dell'amministrazione, non poteva che configurarsi come rapporto con un'amministrazione pubblica;
- per essere assunti dalla partecipata Ervet S.p.A. avevano superato una selezione pubblica;
- vi erano, quindi, i requisiti previsti dall'avviso pubblico per la stabilizzazione che, invece, era stata illegittimamente riconosciuta in favore di chi, all'esito della suddetta prova concorsuale, era risultato non idoneo. Ric. 2021 n. 4444 Sez. Un. - ud. 28-09-2021 3. Fissata l'udienza di discussione per il 10 marzo 2021, i ricorrenti, preso atto di un orientamento giurisprudenziale recente del giudice amministrativo (ex multis Cons. St., Sez. III, 15 giugno 2020, n. 3801) nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, asseritamente contrario ad altro orientamento del giudice di legittimità (Cass., Sez. Un., 2 agosto 2017, n. 19166;
Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2017, n. 29915) che si sarebbe espresso in favore della potestas iudicandi del giudice amministrativo, hanno proposto, con ricorso notificato per via telematica in data 4 febbraio 2021, regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che sia definitamente dichiarato a chi appartenga la giurisdizione in ordine alle domande ed alle ragioni esposte nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica poi trasposto dinanzi al Tribunale amministrativo. Il giudizio innanzi al Tar è stato, quindi, sospeso ai sensi degli artt. 10 cod. proc. amm. e 367, co. 1, cod. proc. civ.
4. La Regione Emilia Romagna si è costituita con controricorso ed ha concluso per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., del Pubblico ministero, il quale ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Ragioni della decisione 1. Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile. Esso invero può essere proposto anche dall'attore in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, e, dunque, di un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione in via definitiva da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per evitare che vi possano essere successive modifiche della giurisdizione nel corso del giudizio, così ritardando la definizione della causa (Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2018, n. 32727). In particolare, nel giudizio amministrativo, il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto con ricorso notificato prima dell'udienza di discussione, essendo tale udienza indefettibile nell'ambito del procedimento decisorio regolato dall'art. 73 cod. proc. né la notificazione del ricorso può ritenersi preclusa nell'ultimo termine previsto da amm., detta norma per il deposito di memorie e repliche, che non si notificano (Cass., Sez. Un., 1° marzo 2018, n. 4899). Ric. 2021 n. 4444 Sez. Un. - ud. 28-09-2021 3 2. A