Cass. civ., sez. I, ordinanza 24/11/2021, n. 36544
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In tema di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa di un'impresa assicuratrice, il credito del professionista previsto dal contratto d'opera professionale per l'ipotesi di recesso anticipato del cliente non gode del privilegio di cui all'art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c., disposizione limitata alla sola retribuzione dovuta al professionista medesimo per gli ultimi due anni di prestazione, insuscettibile di applicazione analogica ad altre forme di remunerazione della prestazione intellettuale prestata.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 2498/2016 Numero sezionale 3151/2021 Numero di raccolta generale 36544/2021 Data pubblicazione 24/11/2021 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto: opera professionale – recesso anticipato – previsione di indennizzo - LCA del cliente – credito del professionista – ammissione al passivo - privilegio – spettanza - questione Sezione Prima Civile R.G.N. 2498/16 Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati Cron. Rep. Ud. 24.6.2021 Dott. M C Presidente Dott. M F consigliere relatore Dott. L T consigliere Dott. P V consigliere Dott. M F consigliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI s.p.a., in L.C.A., in persona del comm. liq., rappr. e dif. dall'avv. S S silvanasolavagione@pec.ordineavvocatitorino.it, elett. dom. presso lo studio dell'avv. F P, in Roma, via Flaminia n.259, come da procura a margine dell'atto -ricorrente e controricorrente a ricorso incidentale– Pagina 1 di 11 - RGN 2498//2016 estensore cons. m. ferro Numero registro generale 2498/2016 Numero sezionale 3151/2021 Numero di raccolta generale 36544/2021 Data pubblicazione 24/11/2021 BERTONE MAURIZIO rappr e dif. dall'avv. T C teodorocarsillo@ordineavvocatiroma.org, elett. dom. presso lo studio in Roma, via Luigi Lilio n.95 -controricorrente e ricorrente in via incidentale- per la cassazione del decreto Trib. Genova 14.12.2015, n. 90/2015, in R.G. n. 9541/2014, Rep. 3690/15 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore dott. M F alla camera di consiglio del 24.6.2021. RILEVATO CHE:
1. FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI s.p.a., in L.C.A [LCA] impugna il decreto Trib. Genova 14.12.2015, n. 90/2015, in R.G. n. 9541/2014, Rep. 3690/15 con cui è stata accolta parzialmente l' opposizione allo stato passivo dell'avv. Maurizio B, il cui credito è stato ammesso per € 500 mila, con il privilegio dell'art.2751bis co.1 n.2 c.c., oltre “contributi” con lo stesso grado di privilegio ed IVA in chirografo, nonché interessi legali da determinarsi in sede di riparto;
2. il tribunale ha premesso che: a) l'avvocato B aveva insinuato nella LCA, in prededuzione o gradatamente in privilegio o chirografo, un credito da prestazione professionale, chiedendone il riconoscimento nella misura di 1,75 mln di euro, in forza del contratto d'opera triennale stipulato con la compagnia il 2.12.2010, prima della sua messa in LCA;
b) il contratto aveva per oggetto attività di assistenza, difesa tecnica e consulenza legale rispetto ai sinistri assicurati da FARO, prevedeva un compenso da corrispondere per semestri, pagato in realtà solo quanto al primo, e contemplava all'art.6, per l'ipotesi di recesso anticipato della società - poi avvenuto ad iniziativa del commissario dell'amministrazione straordinaria cui Faro era stata in un primo momento sottoposta – il diritto dell'avvocato alla corresponsione di una somma pari all'intero emolumento triennale;
c) subentrata la LCA, la domanda di insinuazione era stata integralmente respinta dal commissario liquidatore;
d) in sede di opposizione allo stato passivo, la LCA aveva dedotto la nullità del contratto 1) perché concluso in Pagina 2 di 11 - RGN 2498//2016 estensore cons. m.ferro Numero registro generale 2498/2016 Numero sezionale 3151/2021 Numero di raccolta generale 36544/2021 Data pubblicazione 24/11/2021 violazione delle prescrizioni restrittive impartite alla compagnia da ISVAP;
2) per lo squilibrio delle prestazioni, posto che l'emolumento appariva pattuito anche per il caso che il numero dei sinistri risultasse eventuale e tale sarebbe allora stata anche la prestazione del professionista;
3) per indeterminatezza del suo oggetto, non chiaro nella individuazione delle prestazioni giudiziali o stragiudiziali, e per la quantificazione abnorme del compenso;
4) per violazione del principio di libera recedibilità del cliente, impedita dall'art.6;
e) la LCA aveva inoltre contestato che il credito fosse prededucibile, posto che il recesso era intervenuto prima dell'apertura della procedura, e che avesse natura privilegiata, poiché quello principale non si riferiva ad un'attività professionale, bensì ad un'indennità da recesso, quello IVA non aveva i beni su cui estrinsecarsi, quello per CPA non era previsto;
f) aveva infine escluso che il credito potesse essere liquidato in una diversa 'somma di giustizia', per indeterminatezza dei criteri;
3. il tribunale ha ritenuto: a) esclusa la nullità del contratto per contrarietà alle direttive ISVAP (poi IVASS), che avevano limitato a FARO l'utilizzo della liquidità della gestione assicurativa se non per le correlate attività, sia per difetto di espressa previsione legale che alla invocata violazione di una norma, pur imperativa, conseguisse la chiesta sanzione anche sul contratto a valle, non ricorrendo l'ipotesi dell'art.1418 co.1 c.c., sia perché era difficilmente contestabile che il contratto fosse correlato all'attività tipica di FARO;
b) esclusa la nullità per difetto di causa, posto che lo squilibrio economico anche originario, dovuto all'autonomia negoziale, si può rimuovere intervenendo correttivamente con altri istituti e sulle reciproche prestazioni;
c) esclusa l'invalidità della clausola pattizia n. 6, avendo FARO in bonis espressamente accettato, nelle forme indicate dagli artt. 1341-1342 c.c., la deroga contrattuale alla facoltà di recesso ad nutum del cliente;
d) esclusa la natura di penale, o risarcitoria ex art.1725 c.c., di detta clausola, configurante il diritto del legale a percepire il compenso stabilito per l' intera durata del rapporto, e) armonizzabile in senso riduttivo la remunerazione invocata, divenuta eccessivamente onerosa in costanza di rapporto e per cause impreviste (la decozione di FARO), e perciò riequilibrabile giudizialmente il Pagina 3 di 11 - RGN 2498//2016 estensore cons. m.ferro Numero registro generale 2498/2016 Numero sezionale 3151/2021 Numero di raccolta generale 36544/2021 Data pubblicazione 24/11/2021 sinallagma ai sensi delle clausole generali civilistiche degli artt. 1375 (buona fede esecutiva) e 1374 (equità integrativa) riparametrando il corrispettivo pattuito per il recesso, quale indennizzo, non ai compensi iniziali ma “a quelli che sarebbero stati ragionevoli nel mutato contesto”;
f) liquidabile in € 500 mila il credito (€ 250 mila per ciascuna delle annualità mancanti alla scadenza originaria), oltre IVA al chirografo sul ripartito, tenuto conto della gestione da parte dell'avvocato solo di 8 posizioni, delle tariffe forensi, del venir meno dell'interesse di FARO all'esecuzione del contratto, con esclusione di altre somme per danni (non provati);
g) dovuto il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. sulla predetta somma e sul relativo contributo;
h) esclusa la natura prededucibile del credito ammesso per difetto di allegazione dell'utilità dell'attività per la massa dei creditori della LCA;
4. la ricorrente LCA propone due motivi di ricorso, cui si oppone B con controricorso e ricorso incidentale su un unico complesso motivo, al quale resiste a sua volta LCA con controricorso;
le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE:
1. quanto al ricorso principale, con il primo motivo la LCA deduce la nullità del decreto laddove – violando l'art.2751 bis co.1 n.2 c.c. - ha riconosciuto il privilegio al credito da indennità di recesso, anche omettendo di esaminare la domanda subordinata di ammissione dello stesso in chirografo, già proposta dalla LCA avanti al tribunale;
2. con il secondo motivo il decreto è censurato ove ha ammesso in privilegio anche la somma accessoria dovuta alla cassa previdenza avvocati (CPA), che non ha natura retributiva;
3. quanto