Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 08/05/2019, n. 12102

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 08/05/2019, n. 12102
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12102
Data del deposito : 8 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 93/2012 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12

- ricorrente -

contro

C F, elettivamente domiciliato in Roma, via Gaeta n. 19, presso lo studio dell'Avv. D T, rappresentato e difeso dall'Avv. R C giusta procura a margine del controricorso

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 509/1/10 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 25 ottobre 2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2018 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

Considerato che:

1. la CTR della Campania accoglieva il gravame interposto da C F, autista della società Fiamma Gas 80 s.a.s., avverso la sentenza della CTP di Napoli che aveva rigettato il ricorso dallo stesso presentato contro l'avviso di pagamento n. 20/NA/2006 emesso dall'Ufficio tecnico ai finanza di Napoli, con il quale gli era stato richiesto il versamento della somma di euro 221.737,87 a titolo di recupero di accise ed accessori relativamente al periodo 10 gennaio 1990-5 febbraio 1993 per fatti costituenti reato (concorso nell'attività di destinazione di g.p.I. per uso combustione ad uso autotrazione posta in essere dalle società Luxgas s.r.I., Farogas s.r.l. e Fiamma Gas 80 s.a.s. mediante vari dipendenti ed autisti, tra cui il F) ed oggetto di procedimento penale definito dal Tribunale di Noia con sentenza n. 1067 del 13 dicembre 2001 (depositata il 28 dicembre 2001: cfr. p. 2 del controricorso) di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato;

2. riteneva la CTR che: a) alla sentenza penale dichiarativa della prescrizione del reato - non depositata nel giudizio tributario, ciò che rendeva non conoscibile il «momento processuale» di adozione della decisione (se cioè emessa dal giudice per le indagini preliminari in sede di udienza preliminare o dal collegio) - non potevano ricollegarsi conseguenze favorevoli o sfavorevoli per il F poiché «la mancanza di detta evidenza non può comportare, come sostenuto nell'atto impositivo, che il giudice "non abbia ritenuto non fondate le accuse mosse nei confronti del contribuente", in quanto esso non poteva, in presenza delle sole indagini di P.G. a carico dello stesso, ravvisare la evidenza di elementi atti a legittimare un suo proscioglimento con formula piena »r=1:1=323;
b) dagli atti di indagine compiuti dalla Guardia di Finanza non emergevano specifiche segnalazioni a carico del F, poiché «soltanto nell'informativa generale a carico di tutte le persone denunciate si afferma che l'appellante partecipava, quale autista della Fiamma Gas 80, al trasporto di g.p.i. dirottato all'autotrazione. Ma in difetto di ulteriori più precisi riscontri tal assunto appare privo della necessaria consistenza», sicché in definitiva non risultava provato il presupposto per l'esigibilità dell'imposta, ossia che il F avesse immesso al consumo il g.p.I. dirottato all'autotrazione;
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi