Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2023, n. 22923
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FR PA AR, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha concluso chiedendo cheil ricorso venga rigettato;
lette le conclusioni del difensore Avv. Raffaele PICCIOCCHI, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 13/05/2022, decidendo in merito all'appello proposto dall'odierno ricorrente, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del 14/06/2019 dichiarando non doversi procedere per il reato contestato al capo a), in quanto estinto per prescrizione, ed ha conseguentemente rideterminato la pena per la residua contestazione di cui al capo b) (648 cod. pen.) in un anno di reclusione ed euro 500,00 di multa.
2. Ha proposto ricorso per cassazione LD GA AR, a mezzo del proprio difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale ha lamentato la ricorrenza di violazione di legge con riferimento agli artt. 157, 161 e seg., 171, 601 cod. proc. pen., nonché 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen. a causa della prescelta modalità di rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio di appello, erroneamente eseguita ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. direttamente presso i difensori di fiducia e non alla parte