Cass. pen., sez. III, sentenza 02/11/2021, n. 39201

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/11/2021, n. 39201
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39201
Data del deposito : 2 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: INTESA SANPAOLO S.P.A CASSA RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SPA avverso l'ordinanza del 10/05/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI';
lette/senate le conclusioni del PG FOLVIcì Ah LO udito il di feni co Ai t h .4 11 44., 4. t..4»tum or" rt•lem u ~e • 4vv. " C44Afen at.A. (^494,4LcA. eAk cle CA4 Si goak i .

RITENUTO IN FATTO

1.«Intesa San Paolo S.p.a.» ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 14/11/2019 della Corte di appello di Trieste che, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di accertamento della sua qualità di terzo in buona fede e la conseguente richiesta di inopponibilità nei suoi confronti della confisca per equivalente disposta a carico della sua debitrice, sig.ra EL NE, già dipendente della banca, irrevocabilmente condannata con sentenza della medesima Corte di appello per il reato di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74/2000. Premette, in fatto, quanto segue: - la NE era imputata del delitto di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 4, d.lgs. n. 74 del 2000, perché, al fine di evadere le imposte sui redditi, aveva omesso di indicare nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2010 e 2011 elementi attivi, rispettivamente pari ad euro 493.405,00 ed euro 507.935,00, consistenti nel profitto del reato di cui agli artt. 81, cpv., 646, 61 n.11, cod. pen., commesso ai danni della (allora) Ca.Ri. F.V.G. (oggi Intesa San Paolo);
- per tale reato era stata condannata in primo grado (sentenza del 18/10/2017) alla pena ritenuta di giustizia ed era stata disposta la confisca dei beni mobili ed immobili in disponibilità della NE fino alla concorrenza dell'imposta evasa per un importo complessivo pari ad euro 358.541,00;
- in separato processo la NE era stata condannata, sempre in primo grado (sentenza del 26/02/2016), per il delitto di cui agli artt. 81, cpv., 110, 646, 61, n. 7 e 11, cod. pen., commesso, come detto, ai danni della Ca.Ri. F.V.G., e condannata al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile da liquidare in separata sede, previa assegnazione di una provvisionale pari ad euro 50.000,00;
- la Corte di appello di Trieste, riuniti i gravami proposti dall'imputata avverso le due pronunce, con sentenza del 05/07/2018 ha definito il processo accogliendo la proposta di concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., confermando le statuizioni civili di condanna e la confisca;
- con ricorso di data 21/4/2015, Ca.Ri. F.V.G. aveva agito in sede civile nei confronti della sua ex dipendente, chiedendo - in via cautelare - di essere autorizzata a procedere a sequestro conservativo nei confronti della NE sino alla concorrenza di euro 500.000,00;
- il Tribunale di DI, Giudice del Lavoro, con decreto del 22/4/2015, comunicato il 23/4/2015 (e poi confermato, ad esito della comparizione delle parti, ma nella contumacia della resistente, con ordinanza di data 18/5/2015), aveva autorizzato la BA - 'inaudita altera parte' - a procedere al sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e su crediti di proprietà e/o titolarità della NE, sino alla concorrenza della somma di euro 500.000,00;
- il sequestro era stato eseguito sui beni immobili in proprietà (o comproprietà) della debitrice siti nelle province di DI ed Alessandria, mediante trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate - Territorio (rispettivamente, il 24/04/2015 per DI e 1'8/05/2015 per Alessandria);
- con ricorso di data 16/7/2015 Ca.Ri. F.V.G. aveva introdotto il giudizio di merito conseguente al predetto procedimento cautelare, chiedendo che la NE fosse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, il cui importo veniva quantificato in euro 2.000.000,00;
- con sentenza del 29/09/2017, pubblicata il 20/11/2017, il Tribunale aveva accolto la domanda condannando la NE al risarcimento del danno nella misura chiesta dalla BA, oltre interessi maturati dal marzo 2012 al saldo;
- in forza di tale sentenza e della sua immediata esecutività, la BA si era attivata per la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 686 cod. proc. civ. e 156 disp. att. cod. proc. civ., provvedendo ad annotare la sentenza in margine della trascrizione dei sequestri sopra citati, vale a dire presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di DI - Territorio e presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Alessandria - Territorio;
- sono stati così promossi due procedimenti esecutivi immobiliari, uno avanti al Tribunale di DI (rubricato al n. 16/2018 R.G. Es. Imm.) ed uno avanti al Tribunale di Alessandria (rubricato al n. 15/2018 R.G. Es. Imm.);
- nell'ambito di tali procedimenti, alle udienze fissate per la vendita (08/03/2019 a DI;
12/03/2019 ad Alessandria) l'esecutata, che non ne aveva interesse alcuno, aveva dedotto (ed in quella sede la BA aveva appreso per la prima volta) resistenza del provvedimento di confisca disposto dal Tribunale di DI nell'ambito del secondo procedimento, confermato dalla Corte di appello e divenuto irrevocabile;
- la BA aveva avviato tutte le iniziative possibili in via cautelare ed esecutiva - volte ad ottenere la riscossione (necessariamente parziale) del proprio credito -, sottoponendo a sequestro ed a pignoramento anche il credito vantato dalla NE nei confronti della BA stessa che le è stato assegnato dal Tribunale di DI con ordinanza del 21-23/3/2018;
- la NE non risultava (né risulta) disporre di altri beni o vantare altri crediti idonei a garantire la soddisfazione del credito della BA, il cui ammontare, del resto, è ingentissimo;
- la BA è portatrice di un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere il riconoscimento della sua qualifica di terzo di buona fede e l'accertamento della \\\ conseguente inopponibilità a sé - ovvero, comunque, dell'inefficacia nei suoi confronti - della confisca ordinata nel procedimento penale di cui la stessa non era parte, al fine di essere autorizzata a proseguire i procedimenti esecutivi dalla stessa promossi in sede civile;
- con l'ordinanza impugnata, la Corte d'Appello di Trieste ha dato atto che la confisca era stata eseguita, con la trascrizione sugli immobili della NE, successivamente alla trascrizione del sequestro e del pignoramento della BA, osservando però che: «il diritto di credito di BA Intesa s.p.a. non può prevalere sulla confisca penale, atteso che non può trovare diretta applicazione, in questa materia, la disciplina della tutela dei diritti di cui agli artt. 2906 e 2913 ss. c.c., pur se anche la confisca penale, quale atto di trasferimento di proprietà, deve essere trascritto sui beni immobili del condannato» e aggiungendo che «I rapporti fra esecuzione della confisca penale e soddisfacimento delle ragioni del creditore pignorante non sono (...) regolati dal codice civile, ma dalla legislazione penale», escludendosi anche, per ragioni temporali, la operatività, nel caso di specie dell'art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011;
- la Corte di appello ha sposato la tesi - oggetto, afferma la ricorrente, di meri 'obiter dicta' rinvenibili in alcune decisioni di legittimità che, però, non hanno trattato 'ex professo' il tema che qui rileva - secondo cui la salvaguardia dei diritti del terzo non si estenderebbe ai diritti di credito, ma solo ai beni di proprietà;
- la massima che la Corte territoriale enuncia come tratto saliente della sua decisione si rinviene a pag. 11: «i creditori chirografari non hanno un titolo opponibile alla pretesa dello Stato di subentrare nella proprietà dei beni del debitore, quanto meno fino a che non siano divenuti assegnatari a seguito di riparto o procedura esecutiva, dunque abbiano acquisito un diritto reale»;
- in realtà, la norma sulla confisca tributaria non esclude dal novero dei beni i crediti, né discerne tra natura chirografaria o privilegiata dei crediti stessi;
- si impone, dunque, una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme, ponendosi altrimenti il tema della legittimità costituzionale della norma, sia in quanto violatrice del diritto fondamentale del rispetto dei propri beni, sia in quanto irragionevolmente discriminatoria fra creditori in ragione della esistenza di un diritto ad esser preferiti sulla distribuzione della somma ricavata o meno, prescindendosi dalla natura della causa del credito stesso;
- in ogni caso, non vi sono ragioni per non applicare il disposto del primo comma dell'art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011, la cui disciplina è espressione di un principio generale di applicazione a tutte le ipotesi di confisca;
- né c'è ragione alcuna di discriminare fra terzi di buona fede a seconda dei diritti di cui sono titolari (reali o di credito e, in questa seconda evenienza, ulteriormente a seconda che si tratti di credito garantito o meno da ipoteca o assistito da altre cause di prelazione sul ricavato).

1.1.Tanto premesso, con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, la disapplicazione dell'art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011 e l'inosservanza dei principi regolatori della materia. Afferma al riguardo: - l'art. 52, comma primo, d.lgs. n. 159 del 2011, dispone che «La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: (...)»;
- con legge 17/10/2017, n. 161, il legislatore ha profondamente novellato il d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. "Codice antimafia");
- in particolare, a norma dell'art. 37, comma 1, legge n. 161 del 2017, le disposizioni di cui ai commi da 194 a 196 della legge 228/2012 si interpretano nel senso che esse si applicano anche con riferimento ai beni confiscati ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. 8/6/1992, n. 306 (convertito con modificazioni dalla legge 7/8/1992, n. 356), all'esito di

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