Cass. civ., sez. II, sentenza 28/12/2022, n. 37920

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/12/2022, n. 37920
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37920
Data del deposito : 28 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

MAI GZM 37C51 F206X), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta su foglio separato allegato al ricorso, dall’Avv. C C ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. C R A, in Roma, v. Trionfale, n. 129;
-ricorrente -

contro

CONDOMINIO U.P.B. di via Catania in Messina (C.F. 97052760838), in persona dell’amministratore “pro-tempore”, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. G D P e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;
-controricorrente – avversola sentenza della Corte di appello di Messina – Sezione II Civile, n. 14/2018 (pubblicata il 12 gennaio 2018 e notificata il 20 marzo 2018);
R.G.N. 16203/’18 U.P.7/12/2022 Condominio udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2022 dal Consigliere relatore A C;
viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del S ostituto procuratore generale T B, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. dalla difesa della ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione del 4 maggio 2004, G M M impugnava la delibera dell’assemblea del Condominio U.P.B. (sito in Messina, P.zza Palazzotto, 200) dell’11 giugno 2002 (la quale comportava, a carico della ricorrente, il passaggio dei millesimi di proprietà da 88,95 a 237,10 e dei millesimi di portierato da 86,35 a 207,06) e, contestualmente, le delibere del 19 marzo 2004 (in ordine al rendiconto del riparto delle spese relative al periodo intercorrente dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, al preventivo del riparto delle spese relative al periodo intercorrente dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, e all’approvazione del computo metrico relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del Condominio U.P.B.), chiedendo che ne venisse dichiarata l’inesistenza e/o la nullità, ovvero -in subordine - l’annullamento. Nella costituzione del Condominio convenuto (il quale instava per il rigetto delle domande della M), il Tribunale adito ordinava la sospensione dell’esecutorietà delle delibere impugnate. Con ulteriore ricorso del 1° giugno 2006, la stessa M impugnava le nuove delibere condominiali del 20 aprile 2006 (con le quali si procedeva alla riadozione dei provvedimenti sospesi a seguito dell’ordinanza giudiziale, contestualmente all’approvazione dei rendiconti e dei preventivi relativi ai nuovi periodi di gestione condominiale). Disposta, dunque, con ordinanza del 5 giugno 2007, la riunione dei procedimenti (stante la connessione soggettiva ed oggettiva tra gli stessi), il Tribunale messinese, all’udienza del 16 maggio 2014, ordinava alle parti di provvedere all’espletamento del tentativo di mediazione nel termine di 15 giorni, che, tuttavia, veniva avviato con istanza del 17 marzo 2015, sortendo esito negativo. Successivamente, con sentenza n. 2654/2015, lo stesso Tribunale dichiarava improcedibili le domande proposte dalla M nei due giudizi riuniti e compensava le spese di lite.

2.Decidendo sul gravame formulato dalla M e nella costituzione dell’appellato Condominio, la Corte di appello di Messina, con sentenza n. 14/2018 (pubblicata il 12 gennaio 2018), lo rigettava, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte peloritana – confermando l’impugnata pronuncia di primo grado - riaffermava la perentorietà del termine di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, con la conseguente legittimità della dichiarazione di improcedibilità delle domande giudiziali, poiché l’istanza di mediazione era stata depositata oltre il termine di quindici giorni previstoex lege, da considerarsi perentorio. La Corte territoriale riteneva, poi, inammissibile il secondo motivo di gravame (con cui la M aveva censurato la sentenza di primo grado per non aver il giudice revocato l’ordinanza del 16 maggio 2014, ovvero per la mancata rimessione in termini, od ancora per l’omessa disposizione della rinnovazione dell’ordinanza), poiché l’appellante, durante il giudizio di primo grado ed a seguito del provvedimento con cui il giudice aveva ordinato l’esperimento della mediazione, non aveva mai palesato alcuna contestazione avverso tale ordinanza, ma anzi l’aveva posta in esecuzione con istanza del 17 marzo 2015, senza mai obiettare nulla in ordine ad un’ipotetica illegittimità del provvedimento ordinatorio e senza mai avanzare alcuna richiesta di rimessione in termini.

3.Contro la menzionata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, Maria Grazia M, resistito con controricorso l’intimato Condominio U.P.B. La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo, la ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 1-bis e 2, d.lgs. n. 28/2010 (come integrato e modificato dall’art. 84, d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 98/2013), nonché dell’art. 156, comma 1, c.p.c., in relazione agli artt. 152, 153 e 154 c.p.c.. In particolare, con questa doglianza, la M ha inteso confutare la declaratoria di improcedibilità adottata con riferimento alle sue domande originariamente proposte, asserendo che il mancato rispetto del termine di quindici giorni assegnato dal giudice ai fini della presentazione della domanda di mediazione non poteva considerarsi sanzionato da alcuna improcedibilità, conseguenza, invece, prevista per il caso in cui la procedura di mediazione non venga propriamente esperita.

2.Con la seconda censura, la ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1-bis, ovvero dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 28/2010, e succ. modif. ed integr., nonché dell’art. 157, comma 2, c.p.c., ritenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare la tardività dell’eccezione di improcedibilità della domanda a causa dell’asserito tardivo esperimento del procedimento di mediazione entro il termine fissato dal giudice, la quale doveva essere sollevata, al più, entro la prima udienza o difesa utile, ovvero entro l’udienza del 10 dicembre 2014, sottolineandosi che, in tale udienza, la controparte si era limitata ad insistere in tutti i propri atti e verbali di causa senza formulare la predetta eccezione, la quale avrebbe dovuto essere comunque formulata indipendentemente dalla successiva astensione del magistrato (dovendosi evidenziare, altresì, che la questione dell’improcedibilità per la suddetta ragione non era stata nemmeno rilevata d’ufficio).
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