Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/02/2023, n. 05692

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/02/2023, n. 05692
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05692
Data del deposito : 23 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.22085/2019 R.G. proposto da : S L, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA GERMANICO

146, presso lo studio dell’avvocato M E (MCCRST65T17H501P) rappresentato e difeso dagli avvocati BCALATTE GIANLUCA (BCCGLC68T30F205F), B E (BRGGNE60M03F158B) -ricorrente-

contro

AIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 341/2019 depositata il 22/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere A M. Uditi i difensori della parte ricorrente, Avv. BCALATTE GIANLUCA, e della parte resistente, Avv. ROCCHITTA GIAMMARIO. Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dottoressa A M a S che ha concluso per il rigetto del ricorso

FATTI DELLA CAUSA

1. L S, notaio, avendo rogato l'atto con cui A B aveva donato azioni della società di diritto lussemburghese “S F s.a.” in favore di due figli e di tre nipoti, ha ritenuto dette donazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 3, comma 4 ter, del d.lgs. 346/90. L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di liquidazione dell'imposta di donazione sul rilievo che non ricorrevano i presupposti richiesti dal suddetto articolo per la fruizione dell'esenzione. Avverso l'avviso il notaio ha proposto ricorso davanti alla CTP di Lodi. Il ricorso è stato respinto. Con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia ha confermato la decisione di primo grado ritenendo l'esenzione fruibile non solo in relazione al trasferimento di azioni di società residenti nel territorio dello Stato ma anche al trasferimento di azioni di società non residenti e tuttavia, per queste come per le prime, alle condizioni -non verificatesi nel caso di specie- che le azioni donate consentano il controllo della società e che i donatari rendano la dichiarazione di impegno a mantenere le azioni acquisite per i cinque anni successivi al trasferimento.

2. Per la cassazione della sentenza della CTR il notaio ha proposto ricorso sulla base di un motivo con cui lamenta “violazione o falsa applicazione dell'art.3 comma 4 ter, del d.lgs. 346/90 e dell'art.12 delle preleggi, in relazione all' art. 360, comma 1, n.3, del c.p.c.”. Il ricorrente sostiene la tesi per cui dalla interpretazione letterale e teleologica dell'art.3,comma 4 ter, del d.lgs. 346/90, emergerebbe che l'esenzione spetta per le donazioni di partecipazioni anche di società non residenti e, per tali donazioni, pure in assenza delle condizioni previste invece, dalla seconda e dalla terza proposizione del medesimo articolo, per il trasferimento di azioni di società residenti.

3. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

4. La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. 346/90 stabilisce che: “I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, il beneficio spetta
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