Cass. pen., sez. VII, sentenza 26/09/2022, n. 36165

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, sentenza 26/09/2022, n. 36165
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36165
Data del deposito : 26 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIGANGI VINCENT AUGUSTINE nato il 06/06/1939 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere E G;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, ha ridoto la pena inflitta a D V A a mesi quattro di reclusione, sostituita ai sensi dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981, in C 30.000,00 disponendone il pagamento in n. 10 rate mensili, in relazione al reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'omesso versamento dell'iva, per l'esercizio fiscale del 2013, sulla base della dichiarazione annuale per C 427.867,00. Fatto commesso il 27/12/2014. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato e ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato. In data 13 giugno 2022, il difensore ha depositato motivi aggiunti con i quali ha insistito nell'accoglimento del motivo di ricorso presentato e, con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod.proc.pen. ha dedotto la sopravvenuta illegalità della 3. Il motivo di ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura in punto elemento soggettivo del reato, già devoluto ai giudici dell'impugnazione e da quei giudici disatteso con motivazione congrua e corretta in diritto. Deve premettersi che la materiale omissìone del versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2013, sulla base dell'ultima dichiarazione, entro il termine per il versamento dell'acconto dell'anno successivo (27/12/2014) da parte dell'imputato non è oggetto di contestazione, essendo le censure incentrate sull'attribuibilità dell'omissione all'imputato, legale rappresentate della Ombrand Contact, a far data dal 24/12/2014, sul rilievo dell'assunzione della carica sociale in un momento successivo alla insorgenza del debito tributario relativo al 2013 e alla presentazione della dichiarazione. Il reato di omesso versamento Iva è un reato omissivo proprio che si consuma al momento della scadenza prevista dalla legge (termine per il versamento dell'acconto per l'anno successivo) sulla base della dichiarazione Iva. L'imputato, al momento della scadenza del termine per compiere il versamento (27/12/2014) era il legale rappresentante della società in questione, circostanza questa non contestata. In tale contesto a nulla rileva, infatti, che fosse diverso il soggetto che era legale rappresentante nel 2013, quando si era formato il debito, dal momento che ciò che rileva è la circostanza che il ricorrente, al momento della scadenza del termine per il versamento, era il soggetto su cui grava l'obbligazione tributaria la cui omissione integra il reato contestato.
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