Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/05/2005, n. 9938

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La determinazione dell'area di applicabilità del rimedio di cui all'art. 644 cod. proc. civ. e di quello dell'art. 650 dello stesso codice deve avvenire tenendo conto che quest'ultima norma, là dove prevede che l'ingiunto è legittimato a fare opposizione al decreto ingiuntivo anche dopo scaduto il termine in esso fissato, cioè a proporre l'opposizione tardiva, "se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione", comprende nell'ipotesi della irregolarità della notificazione tutti i vizi che inficiano quest'ultima e, quindi, anche la sua nullità, da qualsiasi causa determinata. Ne consegue che nei casi di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo è applicabile, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dall'art. 650 cod. proc. civ., il rimedio di cui a tale norma, restando invece applicabile quello di cui all'art. 644 soltanto nei casi di mancanza o di inesistenza della notificazione. Inoltre, sempre in ragione della ricomprensione dell'ipotesi della nullità della notificazione nella nozione di irregolarità di cui all'art. 650, deve escludersi che nel caso di nullità della notificazione sia esperibile l'opposizione di cui all'art. 645 cod. proc. civ., con decorrenza del relativo termine dalla effettiva conoscenza del decreto (principi affermati dalle SS.UU. in relazione ad un caso di notificazione a P.A. non eseguita presso l'Avvocatura dello Stato).

In tema di presupposti di ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo la conoscenza "non tempestiva" del decreto ingiuntivo per effetto della irregolarità della sua notificazione non si identifica con una conoscenza avvenuta il giorno successivo a quello della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione tempestiva, bensì con una conoscenza acquisita o dopo la scadenza di detto termine o, prima di essa, in un momento nel quale l'opposizione non può più essere predisposta e proposta in modo adeguato per lo sviluppo e l'approfondimento delle difese dell'ingiunto. Tale principio (che è ispirato ad una logica non dissimile da quello di cui all'art. 294, primo comma, ed all'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ.) comporta che la prova della non tempestiva conoscenza - che può essere fornita a mezzo di presunzioni ed in particolare, trattandosi di fatto negativo, attraverso la dimostrazione del fatto positivo costituito dal modo e dal quando la conoscenza sia avvenuta - non si può esaurire nella sola dimostrazione della nullità della notificazione del decreto. All'operatività del principio non si sottrae il caso in cui si tratti della notificazione nulla perché avvenuta presso la P.A., anziché presso l'Avvocatura dello Stato, domiciliataria "ex lege".

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/05/2005, n. 9938
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9938
Data del deposito : 12 maggio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente di sezione -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. LUPO Ernesto - rel. Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, in persona del Rettore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro
THE S.P.A. - GIÀ STERIL IMPIANTI S.R.L.;

- intimata -
avverso la sentenza n. 1029/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 27/03/00;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/03/05 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;

udito l'Avvocato DE FELICE, dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Presidente del Tribunale di Velletri, in data 8 maggio 1995, in accoglimento del ricorso proposto dalla Steril Impianti s.r.l., emetteva decreto ingiuntivo contro l'Università degli studi di Palermo per il pagamento alla società ricorrente della somma di L. 14.089.719, oltre gli interessi e le spese processuali. Tale decreto era notificato nella sede della detta Università il 30 maggio 1995. L'Università degli studi di Palermo, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, con atto di citazione notificato il 26 giugno 1995, proponeva opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Velletri, con sentenza depositata il 14 marzo 1998, dichiarava inammissibile detta opposizione, compensando tra le parti le spese processuali.
Proposto appello dall'Università degli studi di Palermo, la Corte di appello di Roma, con la sentenza depositata il 27 marzo 2000, ha confermato la pronunzia di primo grado, osservando che l'opposizione tardiva, a norma dell'art. 650 c.p.c., presuppone non soltanto la nullità della notifica del decreto ingiuntivo (nel caso di specie sussistente), ma anche che, per effetto di detta nullità, l'opponente dimostri di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, prova (quest'ultima) su cui nulla l'appellante aveva dedotto;
ha, poi, compensato tra le parti le spese di lite. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma l'Università degli studi di Palermo ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo tre motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva. La Sezione 3^ di questa Corte, al quale il ricorso è stato assegnato, ha, con ordinanza emanata nell'udienza del 7 aprile 2004, rilevato un contrasto interpretativo interno a questa Corte tra l'orientamento su cui si è fondata la sentenza impugnata e l'orientamento richiamato dalla parte ricorrente a sostegno del secondo motivo di ricorso ed ha perciò rimesso gli atti al Primo Presidente della Corte per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite. Tale assegnazione è stata poi disposta. La parte ricorrente ha presentato memoria a queste Sezioni unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la parte ricorrente deduce "violazione e inesatta applicazione di norma di diritto (art. 644 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611)", sostenendo che la notifica del ricorso per ingiunzione e del decreto ingiuntivo effettuata all'Università di Palermo, anziché all'Avvocatura dello Stato (come prescritto, a pena di nullità, dal citato art. 11), ha determinato l'inefficacia del decreto ingiuntivo per la mancanza di una valida notifica entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644.
Il motivo di ricorso è infondato perché l'invocato art. 644 c.p.c. non trova applicazione nella presente fattispecie. Dall'art. 650 c.p.c. si desume che l'intimato è legittimato a fare opposizione al decreto ingiuntivo anche dopo scaduto il termine in esso fissato (opposizione tardiva) "se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione". La giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel ritenere che nell'espressione "irregolarità della notificazione" vadano incluse tutte le ipotesi di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, mentre ne resta mori solo l'ipotesi di inesistenza della stessa notifica. È sufficiente, in tal senso, richiamare la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte 8 ottobre 1974 n. 2656, la quale ha affermato che nella previsione dell'art. 650 c.p.c. rientrano tutti i via che inficiano la notificazione e quindi anche la sua nullità, da qualsiasi causa determinata. Pertanto, salva l'ipotesi di mancanza o di inesistenza giuridica della notificazione, la sola opposizione consentita per contrastare la legittimità e la validità del decreto stesso o la fondatezza della pretesa oggetto dell'ingiunzione, è quella tardiva regolata dal citato art. 650, assoggettata alle condizioni di ammissibilità da questo articolo indicate. Successivamente la giurisprudenza di questa Corte è sempre rimasta ferma nell'intendere il concetto di irregolarità della notificazione, previsto dall'art. 650 c.p.c., come comprensivo della nullità, e nell'espungerne soltanto i casi di inesistenza: per limitarsi alle più recenti pronunzie v., ex plurimis Sez. 3^, 1 giugno 2004 n. 10495, Sez. 1^, 26 luglio 2001 n. 10183, Sez. 3^, 1 settembre 2000 n. 11498, ove si rileva che la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso, ed esclude, conseguentemente, ogni presunzione di abbandono del titolo, ciò che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c.. Nella memoria della parte ricorrente tale pacifico orientamento interpretativo viene criticato perché si sostiene che la nullità della notificazione non possa rientrare nella previsione dell'art. 650 di "irregolarità" della stessa notifica. Va in senso contrario osservato che, come si è detto, la notifica affetta da nullità non può essere parificata alla "mancata notificazione del decreto" prevista dall'art. 644 c.p.c. e che, nel sistema delineato dal detto codice, la nullità della notifica del decreto non può dare ingresso a rimedio diverso dalla opposizione tardiva disciplinata dall'art. 650 c.p.c. (v. infra, 2.5).
D'altro canto l'interpretazione ampia che questa Corte ha dato alla nozione di "irregolarità della notificazione" (art. 650 c.p.c.) è uguale a quella espressa in relazione alla uguale formulazione dell'art. 668, primo comma, c.p.c., che prevede l'opposizione dopo la convalida dell'intimazione di licenza o di sfratto (Cass. 3 febbraio 1995 n. 1327). Consegue che la disposizione dell'art. 644, invocata con il motivo di ricorso in esame, non trova applicazione nel caso in cui si sia avuta una notificazione nulla del decreto ingiuntivo. E la violazione dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, per essere stata la notifica del decreto ingiuntivo effettuata all'Amministrazione, anziché all'Avvocatura detto Stato, comporta la nullità, e non l'inesistenza della stessa notifica, come è espressamente sancito dal terzo comma dell'art. 11

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