Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2023, n. 22579
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di DE SI EV, nato a [...] il [...], contro la sentenza della Corte di Appello di Venezia del :2.12.2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfroc:ca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariaemanuela Guerra, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15.12.2017 SI EV DE era stato riconosciuto responsabile dei delitti di rapina aggravata e porto abusivo di arma comune da sparo (per i fatti commessi in Schio in data 24.3.2014 in concorso con altri due coimputati e con altro coindagato separatamente giudicato), del delitto di cessione di sostanza stupefacente (in concorso), di tentata rapina pluriaggravata (per fatti commessi in Piovene Rocchette nell'aprile del 2014 in concorso con altri), del delitto di associazione a delinquere, della tentata rapina pluriaggravata di cui al capo g) (per i fatti commessi in Vicenza in data 24.3.20'14 in concorso) e, ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge e le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 14.000 di mutla;
2. la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di cui all'art. 73 DPR 309 del 1990, avendo ritenuto il fatto riconducibile nel delitto di cui al comma 5 della norma predetta, in quanto estinto per intervenuta prescrizione;
ha assolto gli imputati dal delitto di cui al capo e) perché il fatto non sussiste e, ha rideterminato la pena per il DE in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.200 di multa;
3. ricorre per cassazione il difensore di SI EV DE deducendo:
3.1 inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità;
violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. in relazione alla legge 176 del 2020: rileva che alla difesa, cui pure era stato notificato il verbale dell'udienza del 9.11.2021, non sono mai state comunicate le conclusioni scritte del Pubblico Ministero né, rileva, siffatta nullità, da lesione del contraddittorio cartolare, era stata sanata dal loro deposito in udienza ove il difensore di fiducia era stato sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.;
segnala che, in tal modo, alla difesa non è stato consentito di replicare alle considerazioni della pubblica accusa risultando integrata una nullità di ordine generale tale da riflettersi sulla sentenza;
3.2 mancanza, illogicità, insufficienza della motivazione;
erronea interpretazione o applicazione dell'art. 110 cod. pen.;
erronea interpretazione ed applicazione degli 2..At. 56, 59 e 623, comma 3, cod. pen.: sul capo A): segnala che la sentenza di appello ha replicato l'errore in cui era caduto il primo giudice nel non considerare che le propalazioni del coimputato non soltanto debbono essere confermate da elementi