Cass. civ., SS.UU., ordinanza 23/11/2021, n. 36207

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 23/11/2021, n. 36207
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36207
Data del deposito : 23 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5966-2021 proposto da: CONSOLATO GENERALE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN IN MILANO, in persona del Console Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato A D C;

- ricorrente -

contro

B N M, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato M D L;
- controrícorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 9002/2019 del TRIBUNALE di MILANO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere R M;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale G G, il quale chiede che codesta Corte, a Sezioni Unite, in camera di consiglio, rigetti il ricorso ed affermi la giurisdizione del giudice italiano.

RILEVATO CHE

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., B N M chiedeva al Giudice del lavoro del Tribunale di Milano di accertare il rapporto di lavoro intercorso, a decorrere da febbraio 1992 e fino al 20 marzo 2013, con il Consolato Generale della Repubblica Islamica dell'Iran, uffici di Milano, e lo svolgimento di mansioni di interprete e segretario personale del Console Generale di Milano riconducibili al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle ambasciate e consolati, lamentando l'avvenuta regolarizzazione del rapporto di lavoro solo dal 23 dicembre 1999 e chiedendo, pertanto, la regolarizzazione del rapporto lavorativo per il periodo precedente e la corresponsione, in riferimento agli emolumenti regolarmente percepiti nel periodo, delle differenze retributive per ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, premio di rendimento, scatti di anzianità, indennità di ferie e TFR;

2. il Consolato Generale della Repubblica Islamica dell'Iran si costituiva chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
Ric. 2021 n. 05966 sez. SU - ud. 09-11-2021 -2- 3. nella pendenza del giudizio innanzi al Tribunale di Milano, il Consolato Generale della Repubblica Islamica dell'Iran ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione con il quale chiede dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano e assume la carenza di giurisdizione del giudice italiano per essere implicate, dall'eventuale trattazione della controversia in tema di riqualificazione, ora per allora, del rapporto di lavoro da autonomo a subordinato, statuizioni tali da incidere o interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero, espressione di suoi poteri sovrani di autorganizzazione ancor più in considerazione dell'attività, di natura confidenziale e dal peculiare contenuto diplomatico, al tempo svolta per stessa ammissione del lavoratore;

4. B N M ha depositato controricorso, ulteriormente illustrato con memoria;

5. il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

CONSIDERATO CHE

6. va innanzitutto premesso che il regolamento preventivo di giurisdizione postula la sola pendenza del procedimento rispetto al quale viene richiesto, tenuto conto del disposto dell'art. 41 cod.proc.civ. a mente del quale non è indicato un termine iniziale per la presentazione del ricorso in relazione a un determinato grado di sviluppo del procedimento di merito (v.,fra le altre, Cass.,Sez.Un., nn. 29880 del 2018 e 18832 del 2019);
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