Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/06/2005, n. 13298

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In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, ai fini della validità delle deliberazioni del Consiglio nazionale forense, non solo è indispensabile, a norma dell'art. 43 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, così come modificato dall'art. 22 del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti, compreso il presidente o uno dei due vicepresidenti, ma è altresì elemento imprescindibile l'accertamento della previa convocazione di tutti i suoi membri. Ciò si ricava dalle prescrizioni contenute nel regolamento del CNF, adottato il 30 ottobre 1992, sulle attività del Consiglio stesso (regolamento che deve essere applicato in sede di legittimità in quanto costituente un vero e proprio atto di normazione secondaria, non esaurentesi nell'ordinamento interno di settore, almeno nelle parti in cui detta disposizioni sull'esercizio delle funzioni giurisdizionali del CNF): esso infatti prevede che i consiglieri non solo siano informati, di anno in anno, del calendario dei lavori, ma, altresì (art. 11), che sia data ad essi notizia, con lettera raccomandata spedita almeno venti giorni prima della seduta cui si riferisce, dell'ordine del giorno, formato e sottoscritto dal presidente. Ne consegue che la violazione di quest'ultimo precetto integra un "error in procedendo", cui segue la nullità della decisione adottata dal collegio irregolarmente costituito, senza che rilevi, in senso contrario, che a tutti i consiglieri sia, comunque, noto il calendario annuale.

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio dell'Ordine per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso, ove la relativa eccezione non sia già stata sollevata quanto meno nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale forense, non può essere dedotta per la prima volta dinanzi alle Sezioni Unite della S.C..

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/06/2005, n. 13298
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13298
Data del deposito : 21 giugno 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. O G - Primo Presidente f.f. -
Dott. C O F - Presidente di sezione -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. D N L F - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
Dott. E S - Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
Dott. F M - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

GRACCHI

187, presso lo studio dell'avvocato M D S L G, rappresentato e difeso dall'avvocato M S L M, giusta delega in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;



- intimati -


avverso la sentenza n. 219/04 del Consiglio nazionale forense, depositata il 14/10/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/05/05 dal Consigliere Dott. M F;

udito l'Avvocato G M DI SAN LIO, per delega dell'avvocato Maurizio MAGNANO DI SAN LIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DELLI PRISCOLI

Mario che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo per quanto di ragione e infond. del terzo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Caltagirone con decreto 18 - 19 aprile 2002 ha disposto la citazione di

IALUNA

Salvatore per rispondere della violazione dei doveri di probità, dignità e decoro professionale.
Svoltasi la istruttoria del caso l'organo disciplinare territoriale ha ritenuto l'incolpato responsabile di alcuni degli addebiti (per avere, in pratica, reclamato anche in sede giudiziale, con ricorso per decreto ingiuntivo, nei confronti degli eredi di un proprio cliente compensi già corrispostigli dal de cuius negandone nel corso del giudizio di Opposizione la percezione) e gli ha applicato la sanzione disciplinare della sospensione per mesi due. Gravato tale provvedimento sanzionatorio dallo IALUNA innanzi al Consiglio Nazionale Forense questa ultimo con sentenza 25 giugno - 14 ottobre 2004 ha rigettato il ricorso. Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi,

IALUNA

Salvatore, che ha chiesto, altresì, la sospensione della impugnata decisione.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Caltagirone.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Al procedimento n. 222/05 R.G. (avente ad oggetto la impugnativa della decisione del 14 ottobre 2004 del Consiglio Nazionale Forense) deve essere riunito quello n. 222/05 bis R.G. (diretto a ottenere la sospensione in via cautelare della esecuzione della stessa decisione).


2. In via "preliminare", con il primo motivo, il ricorrente censura la pronunzia impugnata denunziando "omessa comunicazione e notifica del provvedimento presidenziale (di fissazione della udienza innanzi al Consiglio Nazionale Forense) al ricorrente in violazione degli artt. 24 della "Costituzione, 61 r.d. 37/1934, in rapporto al r.d.l. n. 1578 del 1933, costituendo ciò grave violazione dell'esercizio
della difesa e del contraddittorio, con conseguente nullità della stessa seduta del Consiglio Nazionale del 25 giugno 2004 e degli atti successivi e dipendenti, compresa la decisione del Consiglio Nazionale Forense".
Si osserva, infatti, che il provvedimento presidenziale con il quale è stata fissata la seduta per la discussione del ricorso presentato da esso concludente contro la decisione del Consiglio territoriale è stato notificato il 25 maggio 2004 ad esso IALUNA "presso l'avv. M M di S. Lio, via dei Gracchi n. 187" mentre esso incolpato con lettera 2 marzo 2004, anticipato a mezzo fax, aveva eletto domicilio in Mineo "ai fini delle notifiche e delle comunicazioni riguardanti il su indicato ricorso".

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