Cass. civ., sez. VI, ordinanza 10/05/2019, n. 12590
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27091-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;- ricorrente -contro DIPINTO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato C L, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LORENZO IMPERATO, RAFFAELLA ENRIET11;- con troricorrente - avverso la sentenza n. 6975/21/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 17/11/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. R M CRINA. Ric. 2017 n. 27091 sez. MT ud. 07-02-2019 -2- Ragioni della decisione La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue;Con sentenza n. 6975/21/2016, depositata il 17.11.2016 non notificata, la CTR del Lazio rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di D P G avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente su controversia avente ad oggetto avviso di accertamento notificatogli in qualità di amministratore di fatto della società cooperativa LCS in liquidazione, sul presupposto che non fosse stata provata la qualità di amministratore di fatto. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'intimato si è costituito con controricorso.
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