Cass. civ., sez. I, sentenza 25/10/2018, n. 27117
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Testo completo
di CATANIA, depositato il 09/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2018 dal cons. M C;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale F S, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale di Item s.r.I., assorbito il ricorso incidentale condizionato;
udito, per il ricorrente, l'avvocato S S, con delega, che si riporta;
udito, per il resistente Ministero, l'avvocato gen. dello Stato G A che si riporta;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Item s.r.I., l'avvocato A L che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso principale;
udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali M D + altri, l'avvocato U.G. Ilardo che si riporta.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Catania, su segnalazione di Zron s.p.a. in liquidazione - holding del c.d. "gruppo Costanzo", cui appartiene R.T.A.- Realizzazioni Turistiche Alberghiere s.p.a., in applicazione dell'art. 8, 3° comma, lett. b) del d.l. n. 70/011 (c.d. "decreto sviluppo", convertito con modificazioni dalla I. n. 106/011), dispose d'ufficio, con decreto dell'8.5.2014, la conversione in fallimento della procedura di amministrazione straordinaria alla quale R.T.A. era sottoposta ai sensi della I. n. 95/79, rilevando che, decorso infruttuosamente il termine per l'individuazione di un assuntore del concordato, i commissari liquidatori, anziché avviare senza indugio la procedura di cui all'art. 69 della I. n. 270/99, in aperta violazione della norma, avevano proseguito l'attività di liquidazione, promuovendo la vendita del compendio immobiliare di proprietà della società.
2. Il provvedimento fu reclamato dai commissari liquidatori di R.T.A. in A.S. e, nel procedimento dagli stessi introdotto, spiegarono intervento adesivo autonomo il Ministero dello Sviluppo Economico ed ITEM s.p.a., aggiudicataria dell'immobile, la quale propose successivamente un autonomo reclamo.
3. La Corte d'appello di Catania, riuniti i procedimenti, ha preliminarmente dichiarata infondata la tesi dei reclamanti circa l'insussistenza del potere ufficioso del tribunale di disporre la conversione, precisando che tale potere può essere attivato anche prima che sia decorso il termine di sei mesi dall'esito negativo del procedimento per la ricerca e l'individuazione di terzi assuntori del concordato, entro il quale l'art. 8, comma 3 lett. b) del d.l. n. 70/011 fa obbligo ai commissari liquidatori di avviare la procedura di cui agli artt. 69 e segg. della I. n. 270/99;
ha tuttavia accolto le impugnazioni e revocato la dichiarazione di fallimento di R.T.A., rilevando che difettavano i presupposti temporali e sostanziali previsti dal legislatore del 2011 per la conversione. A sostegno della decisione ha osservato, sotto un primo profilo, che non poteva imputarsi ai commissari di non aver attivato tempestivamente la procedura, atteso che alla data di emissione del provvedimento impugnato il predetto termine semestrale non era ancora spirato. Ha inoltre affermato che la norma non configura la conversione dell' A.S. in fallimento come l'unica possibilità di chiusura della vecchia procedura che residui nel caso in cui non siano state presentate domande di concordato, stante la possibilità che nel medesimo termine i commissari procedano alla liquidazione dei beni ed avviino autonomamente le operazioni di chiusura.
4. Il decreto, depositato il 9.10.014, è stato impugnato da Zron s.p.a. in liquidazione con ricorso per cassazione affidato ad un motivo e illustrato da memoria. ITEM s.r.l. e i Commissari liquidatori di R.T.A. in A.S. hanno resistito con separati controricorsi, anch'essi corredati da memoria e entrambi contenenti ricorsi incidentali ( il secondo dei quali condizionato) per un motivo. Il Ministero dello Sviluppo Economico si è limitato a depositare memoria ex art. 378 c.p.c. R.T.A. s.p.a. ed il Fallimento di R.T.A. non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale sollevate da ITEM, la quale: i) contesta che il decreto impugnato sia ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.;
ii) contesta la legittimazione di Zron all'impugnazione;
iii)
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2018 dal cons. M C;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale F S, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale di Item s.r.I., assorbito il ricorso incidentale condizionato;
udito, per il ricorrente, l'avvocato S S, con delega, che si riporta;
udito, per il resistente Ministero, l'avvocato gen. dello Stato G A che si riporta;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Item s.r.I., l'avvocato A L che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso principale;
udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali M D + altri, l'avvocato U.G. Ilardo che si riporta.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Catania, su segnalazione di Zron s.p.a. in liquidazione - holding del c.d. "gruppo Costanzo", cui appartiene R.T.A.- Realizzazioni Turistiche Alberghiere s.p.a., in applicazione dell'art. 8, 3° comma, lett. b) del d.l. n. 70/011 (c.d. "decreto sviluppo", convertito con modificazioni dalla I. n. 106/011), dispose d'ufficio, con decreto dell'8.5.2014, la conversione in fallimento della procedura di amministrazione straordinaria alla quale R.T.A. era sottoposta ai sensi della I. n. 95/79, rilevando che, decorso infruttuosamente il termine per l'individuazione di un assuntore del concordato, i commissari liquidatori, anziché avviare senza indugio la procedura di cui all'art. 69 della I. n. 270/99, in aperta violazione della norma, avevano proseguito l'attività di liquidazione, promuovendo la vendita del compendio immobiliare di proprietà della società.
2. Il provvedimento fu reclamato dai commissari liquidatori di R.T.A. in A.S. e, nel procedimento dagli stessi introdotto, spiegarono intervento adesivo autonomo il Ministero dello Sviluppo Economico ed ITEM s.p.a., aggiudicataria dell'immobile, la quale propose successivamente un autonomo reclamo.
3. La Corte d'appello di Catania, riuniti i procedimenti, ha preliminarmente dichiarata infondata la tesi dei reclamanti circa l'insussistenza del potere ufficioso del tribunale di disporre la conversione, precisando che tale potere può essere attivato anche prima che sia decorso il termine di sei mesi dall'esito negativo del procedimento per la ricerca e l'individuazione di terzi assuntori del concordato, entro il quale l'art. 8, comma 3 lett. b) del d.l. n. 70/011 fa obbligo ai commissari liquidatori di avviare la procedura di cui agli artt. 69 e segg. della I. n. 270/99;
ha tuttavia accolto le impugnazioni e revocato la dichiarazione di fallimento di R.T.A., rilevando che difettavano i presupposti temporali e sostanziali previsti dal legislatore del 2011 per la conversione. A sostegno della decisione ha osservato, sotto un primo profilo, che non poteva imputarsi ai commissari di non aver attivato tempestivamente la procedura, atteso che alla data di emissione del provvedimento impugnato il predetto termine semestrale non era ancora spirato. Ha inoltre affermato che la norma non configura la conversione dell' A.S. in fallimento come l'unica possibilità di chiusura della vecchia procedura che residui nel caso in cui non siano state presentate domande di concordato, stante la possibilità che nel medesimo termine i commissari procedano alla liquidazione dei beni ed avviino autonomamente le operazioni di chiusura.
4. Il decreto, depositato il 9.10.014, è stato impugnato da Zron s.p.a. in liquidazione con ricorso per cassazione affidato ad un motivo e illustrato da memoria. ITEM s.r.l. e i Commissari liquidatori di R.T.A. in A.S. hanno resistito con separati controricorsi, anch'essi corredati da memoria e entrambi contenenti ricorsi incidentali ( il secondo dei quali condizionato) per un motivo. Il Ministero dello Sviluppo Economico si è limitato a depositare memoria ex art. 378 c.p.c. R.T.A. s.p.a. ed il Fallimento di R.T.A. non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale sollevate da ITEM, la quale: i) contesta che il decreto impugnato sia ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.;
ii) contesta la legittimazione di Zron all'impugnazione;
iii)
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